Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24310 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24310 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 8533-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, CENTRO SERVIZI
AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI CASERTA, LICEO SCIENTIFICO
STATALE AMALDI DI S. MARIA CAPUA VETERE, in persona dei rispettivi
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
ESPOSITO ANNA MARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 6089/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
dell’11/10/2011, depositata il 31/10/2011;

Data pubblicazione: 28/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
« 1. Il consigliere relatore osserva quanto segue.
Con il ricorso di primo grado davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
la attuale parte intimata, Esposito Anna Maria, dipendente del Ministero della Pubblica
Istruzione come docente aveva proposto domanda, nei confronti del suddetto Ministero,
del centro Servizi amministrativi provinciali di Caserta e del Liceo scientifico statale
Amaldi di Santa Maria Capua Vetere, di accertamento del proprio diritto alla percezione
del compenso relativo alle ore eccedenti le diciotto ore settimanali obbligatorie, dal 1°
luglio 1998 computando nel trattamento economico anche l’indennita’ integrativa, con
condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive, oltre
agli accessori di legge.
La Corte d’Appello, dinanzi a cui proponeva impugnazione la lavoratrice, in
riforma della impugnata sentenza dichiarava il diritto della Esposito a percepire
l’indennità integrativa speciale per le ore di insegnamento prestate in eccedenza
l’orario generale di diciotto ore settimanali oltre accessori dalla maturazione La Corte
adita si fondava sul disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, laddove
stabilisce che ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore
settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle
norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, e’ compensata per
il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18 del trattamento
economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell’assegno
di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12 Avverso detta sentenza il MIUR propone
ricorso con un motivo. La parte privata non ha svolto difese.
Con l’unico motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza per violazione
dell’art. 70 del CCNL Comparto Scuola del 4.8.95, perche’, contrariamente a quanto
affermato dalla sentenza impugnata, il citato art. 70 del CCNL sarebbe chiaro
nell’escludere l’indennita’ integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti,
mentre il richiamo al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 avrebbe la mera funzione
di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono pero’ stabiliti dalla stessa
norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare. Irrilevante sarebbe la
giurisprudenza amministrativa che riteneva inclusa l’indennita’ integrativa speciale, in
quanto concernente periodi anteriori all’entrata in vigore del citato art. 70 del CCNL, il
p/ quale fa appunto riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dalla
indennita’ integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla
struttura della retribuzione, la quale comprende, come trattamento fondamentale, lo
stipendio tabellare e, separatamente, l’ indennita’ integrativa speciale.
Inoltre, solo con il CCNL del 2003, e quindi solo dal primo gennaio 2003, e’ stato
stabilito che la indennita’ integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola
voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare.
2. Il ricorso è manifestamente fondato in ragione dei principi già enunciati da
questa Corte (Cass., n. 1717 del 2011, n. 23930 del 2010).
Conviene prendere le mosse, ai fini dell’interpretazione diretta da parte di
questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia
di cui all’art. 70 del CCNL in esame. Tale clausola, per la parte che interessa,
testualmente dispone al primo comma che: “Per il pagamento delle ore di insegnamento
eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attivita’ aggiuntive di insegnamento di
cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il
criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora
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eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello
stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.
E’ utile altresi’ sottolineare che in base all’art. 63, dedicato alla struttura della
retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di istituto e del personale
docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone del
trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della
retribuzione individuale di anzianita’ e dell’indennita’ di funzione) e dall’indermita’
integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le
quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.
Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell’art. 70, comma 1
del CCNL in parola sancisce che: “fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di
servizio per gli altri impegni connessi con la normale attivita’ della scuola, nella scuola
secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore
settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle
norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, e’ compensata per
il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del
trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e
dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12”.
In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera univoca,
che il richiamo operato nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma
4 e’ limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi
retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in
eccedenza.
Tanto e’ confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in
parola dove e’ disposto che: “Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto
retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.
Infatti il riferimento allo “stipendio tabellare” – che costituisce proprio una voce
della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente
art. 63 del CCNL in parola — e non al “trattamento economico in godimento” di cui al
precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 esclude che la parti contraenti
abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la
individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso
spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18A ora.
Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra
soluzione ermeneutica, consegue che stante ex art. 63 del CCNL in esame la netta
distinzione – riguardo alla struttura della retribuzione – nella individuazione delle “voci”
componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennita’ integrativa
speciale e non essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del
predetto contratto, la conclusione non puo’ essere che quella della esclusione, nella
determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18, della
indennita’ integrativa speciale”.
3. Va ulteriormente osservato che tale disciplina non suscita dubbi di
illegittimita’ costituzionale.
Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro straordinario,
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimita’ costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7,
comma 5, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, e
successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 della Costituzione, nella parte in
cui – prevedendo un meccanismo di “blocco” delle retribuzioni – produce il risultato
ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello
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Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce
“un compenso proporzionato alla maggiore penosita’ del lavoro protratto oltre i limiti
dell’orario normale”. In detta sentenza la Corte ha affermato che “La proporzionalita’ e
l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost.,. vanno
riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non gia’ alle sue singole
componenti, ma alla globalita’ di questa. Ne consegue – secondo quanto gia’ affermato
nella sentenza n. 164 del 1994 – che “il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della
retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che e’ rimessa
insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che
concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico
complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potra’ poi essere chiamato a verificare la
corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale”.
4. Ne’ vi sono dubbi sulla compatibilita’ del citato art. 70 del CCNL con l’art. 4
della parte 2^ della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996,
ratificata e resa esecutiva in virtu’ della L. 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed
esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3
maggio 1996), entrata in vigore il 1 settembre 1999 (a seguito dello scambio degli
strumenti di ratifica avvenuto il 6 luglio 1999); tale norma (la cui rubrica reca Diritto ad
un’equa retribuzione) dispone, per quel che qui rileva, che per garantire l’effettivo
esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti s’impegnano: 1. a riconoscere il
diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro
famiglie un livello di vita dignitoso; 2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso
retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi Cfy
particolari … (comma 1), ed inoltre che l’esercizio di questi diritti deve essere garantito
sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di
determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali
(comma 2).
In primo luogo, com’e’ noto, le disposizioni della Carta non hanno efficacia
diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si concretano in impegni
giuridici di carattere internazionale nei rapporti fra gli Stati medesimi, ai quali, percio’,
e’ demandata l’attuazione dei principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia
discrezionalita’ quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi. Inoltre questa Corte ha gia’
affermato che rileva in ogni caso la distinzione tra straordinario legale e contrattuale, e
che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto quello legale (Cass. 14 marzo
2003 n. 3770; Cass. 1 febbraio 2006 n. 2245; n. 6264/2010), mentre, nella specie, e’ in
questione la remunerazione spettante per le ore eccedenti le diciotto settimanali.
Va pertanto sancito che l’art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola del 4 agosto
1995 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento
eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di
cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennità integrativa
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speciale.
fi Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni che
precedono.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta la domanda di
cui al ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta la domanda di cui al
ricorso introduttivo. Condanna la soccombente al pagamento delle spese dell’intero
giudizio liquidate quanto al primo grado in totali euro mille di cui euro duecento per
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diritti ed euro ottocento per onorario. Per il secondo grado in totali euro milleduecento,
di cui euro duecento per diritti ed euro mille per onorari. Per il presente giudizio in euro
duemila per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito per ciascuna
liquidazione.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013

Il Presidente

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