Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24310 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POMODORO DEL FURORE S.R.L., in persona dell’amministratore unico

D.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Pacuvio n. 34. presso l’avv. GUIDO ROMANELLI, dal quale, unitamente

all’avv. CONTI Maurizio del foro di Udine, è rappresentata e difesa

in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA POMODORO DEL FURORE S.R.L., in persona del curatore

avv. F.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

G. Cesare n. 95, presso l’avv. BIANCHINI ALESSANDRO unitamente

all’avv. COMAND OLIVIERO del foro di Udine, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

JULIAMODULI S.AS.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 351/08.

pubblicata il 30 settembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

ottobre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Santarelli per delega del difensore della ricorrente e

l’avv. Comand per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 27 febbraio 2004, il Tribunale di Udine, accogliendo l’opposizione proposta dalla Pomodoro del Furore S.r.l., revocò la dichiarazione di fallimento della medesima società, pronunciata con sentenza del 29 novembre 1999 su istanza della Juliamoduli S.a.s.

2. – La sentenza, impugnata dal curatore del fallimento, è stata riformala dalla Corte d’Appello di Trieste, che con sentenza del 30 settembre 2008 ha rigettato l’opposizione.

Premesso che il carattere ufficioso del giudizio consentiva di tener conto, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, anche dell’esito delle insinuazioni tardive e delle informazioni acquisite in grado di appello in ordine ai debiti fiscali dell’opponente, la Corte ha ritenuto che l’incapacità dell’impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni emergesse, pur in assenza di protesti, pignoramenti ed azioni di recupero dei crediti, non solo dal marcato sbilanciamento tra l’attivo ed il passivo patrimoniale, ma anche da altre circostanze. Al riguardo, ha posto in rilievo l’entità del credito fiscale ammesso tardivamente, la mancanza di disponibilità immobiliari da parte dell’impresa, l’inconsistenza dei beni mobili e la carenza di liquidità, riconosciuta dallo stesso amministratore unico, nonchè la notevole esposizione debitoria della società verso l’istituto di credito con cui operava, la cui tolleranza non consentiva di escludere la sussistenza dello stato d’insolvenza, trovando giustificazione nella rappresentazione in bilancio di una situazione contabile diversa da quella reale.

3. – Avverso la predetta sentenza la Pomodoro del Furore propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento resiste con controricorso. La Juliamoduli non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 5 censurando la sentenza impugnata nella parte in cui. ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, ha conferito rilievo preminente allo squilibrio fra l’attivo ed il passivo patrimoniale, trascurando altri elementi che denotavano invece l’ordinaria prosecuzione dell’attività d’impresa, e segnatamente il mantenimento delle usuali condizioni di pagamento dei fornitori e di quelle praticate ai clienti finali, l’assenza di procedure giudiziali ed esecutive, la prossimità della data di scadenza dei debiti ammessi al passivo a quella della dichiarazione di fallimento, la recente concessione di un finanziamento bancario, il regolare pagamento dei canoni di locazione, dei debiti relativi a servizi essenziali e delle rate di finanziamento, la recente estinzione di precedenti rapporti bancari, l’esistenza di una sola apertura di credito caratterizzata dal superamento del fido concesso, il sensibile ampliamento del volume d’affari.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e la violazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’Appello, nel ricollegare ad un’inveritiera rappresentazione della situazione economico – finanziaria dell’impresa la perdurante fiducia dimostrata dal ceto bancario verso la società, si è avvalsa di una circostanza dedotta dalla curatela soltanto nella memoria di replica depositata in appello.

3. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, osservando che, nel conferire rilievo allo squilibrio tra l’attivo ed il passivo, la Corte d’Appello ha dato una lettura solo parziale delle risultanze della c.t.u. espletata, avendo trascurato le diverse ipotesi formulate dal consulente, ed avendo omesso di valutare il predetto dato alla luce del netto miglioramento del risultato economico complessivo verificatosi nell’anno del fallimento, nonchè delle altre circostanze denotanti l’ordinaria operatività dell’impresa.

Essa, inoltre, non ha considerato che il debito fiscale tardivamente insinuato al passivo avrebbe potuto essere pagato ancora nell’autunno 1999, ed ha ricollegato ad un’inveritiera rappresentazione della situazione economico-finanziaria la concessione di credito bancario alla società, pur in assenza di clementi attestanti l’effettiva situazione economica dell’impresa in quel periodo.

4. – Il ricorso è infondato.

Nell’accertamento dello stato d’insolvenza, la Corte d’Appello ha preso opportunamente l’avvio dalla considerazione secondo cui il marcato sbilanciamento tra l’attivo ed il passivo patrimoniale, ritenuto dal giudice di primo grado insufficiente ai fini della dimostrazione della sussistenza del presupposto di cui alla Legge Fall., art. 5 costituisce comunque un dato dal quale non può radicalmente prescindersi, in quanto, pur essendo di per se solo inidoneo a fornire la prova dell’incapacità dell’impresa di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, rappresenta pur sempre un elemento da valutarsi attentamente, integrando, nella maggior parte dei casi, uno dei fatti esteriori tipicamente rivelatori della situazione di impotenza economico-patrimoniale in cui versa l’imprenditore.

Tale rilievo appare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento dell’insolvenza, pur non identificandosi in modo necessario ed automatico con il mero raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale dell’impresa, non può non muovere, ove possibile, dalle risultanze della contabilità di quest’ultima. F’ vero, infatti, che un semplice sbilancio negativo tra le poste patrimoniali non attesta di per sè l’incapacità dell’impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ove l’imprenditore continui a godere di credito, versando in una situazione di difficoltà meramente temporanea; così come l’eccedenza dell’attivo sul passivo non è sufficiente ad escludere lo stato d’insolvenza, ove sia dovuta all’esistenza di cespiti non agevolmente liquidabili o la cui alienazione impedisca la permanenza dell’impresa sul mercato o il puntuale adempimento delle obbligazioni contratte. In ogni caso, però, la situazione patrimoniale, fornendo il quadro dell’entità e della scadenza delle obbligazioni contratte e dei cespiti utilizzabili per farvi fronte, costituisce un dato oggettivo utile, in concorso con altri elementi, ai fini della valutazione in ordine alla disponibilità da parte dell’imprenditore dei mezzi necessari per adempiere regolarmente i propri debiti (cfr. Cass., Sez. 1^, 27 febbraio 2008, n. 5215; 1 dicembre 2005, n. 26217; 9 marzo 2004, n. 4727).

4.1. – Nella specie, peraltro, tale dato ha rappresentato soltanto uno degli elementi presi in considerazione ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, e neppure quello decisivo, in quanto, come riconosce la stessa ricorrente, la Corte d’Appello ha conferito ampio risalto ad altre circostanze, quali la consistenza dei debiti tributari della società, la mancanza di disponibilità immobiliari da parte della stessa e l’inconsistenza dei beni mobili, la mancanza di liquidità riconosciuta dallo stesso amministratore unico e la notevole esposizione verso l’istituto di credito con cui la società operava, ridimensionando invece la portata di altri elementi posti in rilievo dalla ricorrente, ed in particolare dell’assenza di protesti, pignoramenti ed azioni di recupero dei crediti.

La ricorrente si duole dell’insufficiente rilevanza conferita a questi ultimi elementi e della mancata considerazione di ulteriori circostanze, ma omette di spiegare le ragioni per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto accordarvi preminenza rispetto a quelle considerate, in tal modo trascurando le conseguenze necessariamente connesse alla valenza indiziaria dei fatti esteriori sintomatici dello stato d’insolvenza. Com’è nolo, infatti, nella prova per presunzioni il giudice di merito, per giungere alla conclusione dell’esistenza del fatto ignoto, gode del più ampio potere discrezionale in ordine alla scelta degli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all’accertamento del fatto, nonchè in ordine alla valutazione della loro gravità e concludenza, con il solo obbligo di dare adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento. Tale scelta, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui deduzione postula peraltro che il motivo faccia emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, non potendo la parte limitarsi ad invocare un convincimento diverso da quello espresso nella sentenza impugnata, e restando comunque escluso che, come ritiene la ricorrente, la sola mancata valutazione di uno o più elementi indiziari possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass., Sez. 2^, 27 ottobre 2010, n. 21961; Cass. Sez. 3^, 2 aprile 2009, n. 8023; 11 maggio 2007, n. 10847; Cass. Sez. lav., 21 ottobre 2003, n. 15737).

4.2. – La ricorrente contesta anche l’effettiva sussistenza dello squilibrio patrimoniale evidenziato dalla Corte d’Appello, lamentando la considerazione soltanto parziale da parte di quest’ultima delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale, nel valutare la situazione patrimoniale della società fallita, aveva formulato due distinte ipotesi di ricostruzione della contabilità, una delle quali conduceva all’affermazione dell’esistenza di una situazione di sostanziale equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico.

La lettura del passo saliente della relazione, trascritto nel ricorso, consente peraltro di rilevare che tale ipotesi era fondata sui valori risultanti dal bilancio di verifica integrati dalla sola stima delle rimanenze finali di magazzino, e quindi su una valutazione del patrimonio della società di carattere essenzialmente statico, laddove quella prescelta nella sentenza impugnata si ispirava ad una prospettiva dinamica, prevedendo un’ulteriore rettifica di tali valori attraverso la svalutazione dei crediti commerciali e la rideterminazione della consistenza di cassa. Ciò appare sufficiente ad escludere la portala decisiva delle risultanze della relazione di cui la ricorrente denuncia l’omessa valutazione, essendosi la Corte d’Appello conformata, nel proprio apprezzamento, al principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la verifica della mera idoneità degli elementi attivi del patrimonio a consentire l’integrale adempimento delle obbligazioni sociali è sufficiente ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza unicamente nell’ipotesi in cui lo stesso riguardi una società in liquidazione, poichè in tal caso, non proponendosi l’impresa di restare sul mercato, ma avendo come obiettivi esclusivi il soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività, e la distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non occorre che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass., Sez. 6^, 13 luglio 2011, n. 15442; Cass., Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21834; 6 settembre 2006, n. 19141).

4.3. – Nella medesima prospettiva, deve escludersi la portata decisiva degli ulteriori elementi evidenziati dalla ricorrente, la cui deduzione, risolvendosi nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, appare volta a sollecitare una revisione dell’apprezzamento emergente dalla sentenza impugnata, non consentito in sede di legittimità, spettando a questa Corte esclusivamente il potere di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto compete l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e a tal fine la valutazione delle prove, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle stesse, nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr.

Cass., Sez. 6^ 6 aprile 2011, n. 7921; Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288; 23 dicembre 2009, n. 27162).

Alcuni dei predetti elementi, come l’assenza di protesti e procedure esecutive a carico della società, sono infatti considerali pacificamente insufficienti, di per sè, tanto ai fini dell’affermazione quanto ai fini dell’esclusione della sussistenza dello stato d’insolvenza (cfr. Cass., Sez. 1, 28 aprile 2006, n. 9856), laddove la grave carenza di liquidità e l’assenza di beni mobili ed immobili evidenziate dalla Corte d’Appello, poste in relazione con il grave squilibrio patrimoniale accertato dal c.t.u., fanno apparire scarsamente significative altre circostanze, quali la mancata effettuazione di pagamenti da parte della società con mezzi anormali, emergente dal mancato esercizio di azioni revocatorie da parte del curatore, o la mera speranza di un miglioramento del risultato economico connesso, secondo il c.t.u., all’ampliamento del volume d’affari fatto registrare dalla società nell’ultimo esercizio.

4.4. – Quanto infine all’inattendibilità della rappresentazione della situazione economica emergente dalla contabilità della società, alla quale la Corte d’Appello ha ricollegato la tolleranza dimostrata nei confronti della stessa dall’istituto di credito con cui operava, al fine di escludere che tale atteggiamento fosse dovuto al credito goduto dalla società presso il ceto bancario, nonostante la situazione di difficoltà in cui versava, la sentenza impugnata ha specificamente dato atto che tale circostanza è emersa dalla c.t.u.

espletata. E’ pertanto inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura sollevata in proposito dalla ricorrente, la quale, pur lamentando la mancata dimostrazione della situazione economica effettivamente esistente all’epoca della concessione del finanziamento, ha omesso di riportare nel ricorso le critiche mosse alla relazione del consulente nel giudizio di appello, in tal modo rendendo impossibile qualsiasi valutazione in all’asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis, Cass.. Sez. 3^, 6 settembre 2007, n. 18688; Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2007. n. 13845; Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2006, n. 4885).

L’inutilizzabilità della circostanza in questione ai fini della decisione è poi esclusa dal carattere officioso del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, nel quale, fermo restando l’onere delle parti di fornire la prova delle rispettive allegazioni, il giudice ha il potere-dovere di riscontrare anche d’ufficio la sussistenza dello stato d’insolvenza e di ogni altro presupposto del fallimento, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti al processo, ivi inclusi quelli relativi alla fase conclusasi con detta dichiarazione; tale officiosità, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è limitata al giudizio di primo grado, ma si proietta anche nel grado di appello, salve soltanto le preclusioni verificatesi su punti già decisi con statuizioni non impugnate (cfr. Cass., Sez. 1^, 17 marzo 1997, n. 2323; 28 marzo 1990, n. 2539).

5. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente ed il controricorrente, e si liquidano come dal dispositivo. Non occorre invece provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti tra la ricorrente e l’intimata, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Pomodoro del Furore S.r.l.

al pagamento in favore del Fallimento della Pomodoro del Furore S.r.l. delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 1.500,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA