Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24310 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. I, 09/09/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 09/09/2021), n.24310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17401/2019 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in Fermignano, alla via

R. Ruggeri, 2/A, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Briganti, che

lo rappresenta e difende in virtù procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2692/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dalla Consigliera Dott. UBALDA MACRI’.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 27 novembre 2018 la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello presentato da I.A., cittadino della Nigeria richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso dell’appellante avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale e umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.

Il ricorrente aveva riferito di provenire dalla città di (OMISSIS), e di aver lasciato il proprio Paese perché ricercato dopo che aveva tentato di costringere ad un rapporto omosessuale un ragazzo non consenziente, il quale aveva urlato attirando l’attenzione dei vicini.

La corte d’appello ha rigettato le domande c.d. di protezione maggiore in quanto ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del migrante ed escluso, in base alle COI consultate dal tribunale, che l’Ogun State versi attualmente in una situazione di conflitto armato generalizzato. Il giudice ha in particolare rilevato che l’appellante nel mod. C/3 non aveva fatto alcun riferimento alla propria omosessualità, nonostante si trattasse di fatto sufficiente a giustificare l’accoglimento della domanda, e che inoltre la sua narrazione appariva caratterizzata da estrema genericità. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, la corte ha affermato che il richiedente non aveva allegato specifici profili di sua vulnerabilità, diversi da quelli ritenuti non credibili, e che il rilascio del permesso di soggiorno non poteva essere giustificato da ragioni di mera convenienza economica.

La sentenza è stata impugnata da I.A. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6; in subordine, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che la sentenza sarebbe solo apparentemente motivata, per aver il giudice omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata, limitandosi a richiamare genericamente, sul punto, la decisione del primo giudice; lamenta inoltre che la sua credibilità non sia stata vagliata alla luce di informazioni aggiornate sull’attuale situazione socio-politica-economica della Nigeria.

Con il secondo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal rischio al quale egli andrebbe incontro in caso di rimpatrio, in quanto in Nigeria l’omosessualità è perseguita come reato.

Con il terzo denuncia, fra l’altro, la violazione dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in base ai quali va condotta la valutazione di credibilità. Con il quarto reitera le medesime doglianze in termini di violazione degli art. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e devono essere accolti nei termini che di seguito si precisano.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la valutazione della credibilità del richiedente, che deve essere effettuata alla stregua dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non può fondarsi su elementi secondari del racconto né sull’opinione soggettiva del giudice e non deve essere condotta in via atomistica, dovendo invece basarsi su una disamina complessiva della vicenda narrata (ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 13944 del 2020).

Nella specie la corte del merito non si è attenuta a tale principio in quanto si è limitata a rilevare che “come ritenuto in sostanza dal primo giudice la narrazione del richiedente appare caratterizzata da estrema genericità” ma non ha in alcun modo esplicitato le ragioni del proprio convincimento (certamente non evincibili dal riassunto riportato in sentenza della vicenda, che risulta del tutto lineare nel suo svolgimento), quantomeno indicando le eventuali, gravi lacune del racconto non colmabili attraverso una più analitica audizione del migrante.

Il vizio motivazionale evidenziato non può ritenersi colmato dal preliminare rilievo del giudice a quo secondo cui l’inattendibilità di I. andava desunta dal fatto che nel mod. C3 questi non aveva indicato quale ragione dell’espatrio la propria omosessualità: si tratta infatti di notazione di mero contorno, idonea, eventualmente, a corroborare la decisione, ma certamente non sufficiente a giustificarla in assenza di qualsivoglia analisi delle dichiarazioni del richiedente, la cui veridicità, anche in difetto di prove, avrebbe in primo luogo dovuto essere verificata in base alle previsione dell’art. 3 cit., comma 5.

Va da ultimo osservato che, poiché la provenienza del ricorrente dalla Nigeria non è stata posta in dubbio, la circostanza che questi non fosse munito di un documento di identità risulta priva di rilievo ai fini di tale verifica.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio del procedimento, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione in via telematica, il 20 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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