Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24310 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO R. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30278/2011 R.G. proposto da:

R.L. s.r.l., rappresentata a difesa giusta delega in calce

al ricorso dagli avv.ti Maurizio Leone del foro di Milano e

Antonella Giglio del foro di Roma, con domicilio eletto presso il

secondo difensore in Roma, via A. Gramsci n. 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 132/22/10 depositata il 25/11/2010, non notificata;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha chiesto

l’accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso, con assorbimento dei

restanti, e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

20/4/2018 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– la società contribuente riceveva la notifica di avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2004 con il quale l’Agenzia delle Entrate riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,comma 1, lett. D), rideterminava i ricavi in forza di corrispettivi non dichiarati per vendite non fatturate;

– quanto alla determinazione quantitativa delle maggiori imposte dovute, il fisco rideterminava il costo del venduto con l’applicazione di una percentuale di ricarico differente da quella proposta dal contribuente, in forza di quanto rilevato dai verificatori, e il riconoscimento di uno sconto medio del 5%;

– il contribuente ricorreva in primo grado contestando la tipologia di accertamento adottato dall’Ufficio, oltre alla ricostruzione operata per la determinazione delle maggiori imposte;

– la commissione di prime cure accoglieva in parte il ricorso ritenendo congruo applicare la percentuale dello studio di settore quanto al ricarico operato, e rideterminava i ricavi riconoscendo corretta anche la percentuale di sconto operata dall’Ufficio;

– la CTR, adita su appello del contribuente, rigettava l’appello e accoglieva l’appello incidentale dell’Erario;

– ricorre per cassazione la società contribuente con ricorso affidato a otto motivi illustrati da memoria; l’agenzia delle Entrate rappresentata dall’avvocatura Erariale resiste con controricorso.

Considerato che:

– con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che le violazioni relative alla redazione delle fatture (generiche nella descrizione degli articoli ceduti), all’utilizzo di codici non adeguatamente collegabili con i singoli beni ceduti, e alla mancata suddivisione della merce non in categorie merceologiche, ma in ordine crescente di codice, legittimassero l’Erario all’utilizzo accertativo anche delle presunzioni semplici;

– con il secondo motivo, si sostiene la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR motivato in modo contraddittorio e insufficiente circa la correttezza del metodo accertativo utilizzato dall’Ufficio, con conseguente erronea determinazione del costo del venduto e del ricarico applicato; in particolare, la sentenza si limiterebbe a ritenere corretta la percentuale di ricarico del 61,48% e dello sconto medio del 5% unicamente in forza del fatto che la documentazione sul punto prodotta dal contribuente (il file “movimenti 2004”), presenta valori difformi da quanto rilevato dai verificatori;

– il terzo motivo è sostanzialmente duplicazione della censura svolta con il secondo motivo; così come il quarto e il quinto (che invero si dirige sempre a censurare la determinazione del costo del venduto, con particolare attenzione a quello relativo agli orologi);

– il sesto motivo torna a denunciare il difetto di motivazione circa l’applicazione dello sconto medio nella misura del 28,17%;

– il settimo motivo censura ancora come vizio motivazionale l’omessa considerazione delle relazioni tra beni acquistati e beni venduti e beni esistenti in magazzino (ancora in funzione della contestazione del rideterminato costo del venduto), come risulterebbe da perizia contabile non considerata dal giudice d’appello;

– l’ottavo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR neppure menzionato, quindi men che meno considerato, le risultanze della perizia contabile prodotta e dei documenti di bilancio pure versati in atti.

considerato che:

– il primo motivo non è fondato; la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012) che in caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, non potendo ritenersi l’obbligo soddisfatto da una mera elencazione in ordine crescente di codice, l’Ufficio può procedere ad accertamento anche di tipo induttivo (mentre nel presente caso si tratta di un accertamento analitico-induttivo) attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito, purchè questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo ed adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo della percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, siano essi fondati su una media aritmetica o ponderale;

– conseguentemente, la tipologia di accertamento utilizzato, fondato anche su presunzioni, poteva legittimamente essere utilizzata dall’Ufficio, alla luce della genericità delle fatture, del disordine derivante dalla codificazione non per categorie omogenee delle merci, dell’omessa analitica indicazione degli sconti per articolo ceduto nelle singole fatture. Tutte le ridette informazioni infatti, costituiscono singolarmente e nel loro insieme l’impianto contabile che così tenuto, come risulta dalla sentenza impugnata, presenta quei profili di incompletezza e inesattezza richiesti dalla disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), perchè il fisco possa procedere all’utilizzo in fase accertativa anche di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti;

– i restanti motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto diretti tutti a censurare la sentenza di secondo grado su una medesima ratio decidendi, e complessivamente, sono infondati;

– la CTR infatti, di fronte a una completa distanza tra le parti in ordine alla determinazione del costo del venduto, della percentuale di ricarico, dell’ammontare dello sconto, ha invero, per quanto sinteticamente, effettivamente enunciato in sentenza le ragioni in forza delle quali ciò che è stato sostenuto dal Fisco era corretto e provato. La decisione impugnata, invero, si fonda su tre rationes decidendi, tutte in grado di resistere alle doglianze di parte ricorrente;

– con riferimento sia alla tipologia di accertamento sia all’utilizzo in tal sede delle percentuali di ricarico, questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27330 del 29/12/2016) che proprio in tema di accertamento analitico induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse;

– sotto questo profilo, il contribuente ha dedotto e ha effettivamente indicato plurimi elementi che potevano giustificare il disconoscimento delle considerazioni del Fisco; in ordine a ciò, la sentenza ha dimostrato con argomenti adeguati, logici e privi di contraddizione di averne tenuto conto ma di averli altresì ritenuti, nel loro complesso, non sufficientemente probanti nè idonei a smentire la diversa ricostruzione dei ricavi operata dall’Amministrazione Finanziaria;

in particolare, risulta poi anche plausibile e logico il ragionamento operato dal secondo giudice, che ha ritenuto ragionevole l’applicazione di una percentuale di ricarico del 61,48% riconoscendo inoltre la pratica di uno sconto medio del 5%; tal determinazione risulta congrua e priva di illogicità e adeguatamente motivata quanto alla aderenza della stessa alla fattispecie concreta;

tutto ciò a maggior ragione se si considera che la CTR dà anche atto di come l’Ufficio, a fronte del rifiuto del contribuente di utilizzare le risultanze dello studio di settore a questi applicabile, che riteneva non rappresentativo della propria realtà economica, ha in concreto rinunciato a farvi riferimento nella determinazione del reddito, adottando i parametri di cui la percentuale sopra detta è elemento costitutivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e pone le spese di giudizio, che liquida in Euro 4.000 oltre a spese prenotate a debito, a carico della parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA