Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24310 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 03/11/2020), n.24310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6640 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Mocci per

procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in

Roma, via Vittorio Veneto, n. 146, presso lo studio Apolloni &

Partners;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, n. 512/1/2013, depositata in data 12 agosto

2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di P.G., esercente l’attività di gestore di un’autorimessa, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2005, aveva ricostruito induttivamente maggiori ricavi non dichiarati in considerazione del comportamento antieconomico ricavabile dai dati contabili del contribuente; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’appello era da considerarsi tempestivo; la ricostruzione induttiva del maggior reddito del contribuente era legittima tenuto conto del comportamento antieconomico del contribuente, in particolare dell’irrisorietà dei redditi dichiarati, considerato che l’attività era svolta in una zona connotata da scarsità di parcheggi a fronte di una densità abitativa molto elevata, circostanza che rendeva plausibile un indice di occupazione della rimessa del 75 per cento nonchè la tariffa media di parcheggio mensile calcolata nella misura di 70 Euro; il contribuente, d’altro lato, non aveva fornito alcun elemento di prova contraria idonea a far venire meno l’idoneità probatoria delle prove presuntive fornite dall’amministrazione finanziaria;

P.G. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale affidato a quattro motivi di censura;

l’Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato “di costituzione” con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza “per nullità ed inesistenza dell’avviso di accertamento”, in quanto sottoscritto dal Capo area e non dal Direttore provinciale ovvero da un funzionario della carriera direttiva e non recante la delega;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per “nullità ed inesistenza dell’avviso di accertamento per la mancata nomina del responsabile del procedimento”, in quanto l’atto impositivo è privo della nomina del responsabile del procedimento da parte del direttore provinciale;

i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla medesima questione della regolarità formale dell’avviso di accertamento, sono inammissibili;

gli stessi, invero, sono del tutto avulsi dal contenuto della decisione del giudice del gravame e non indicano sotto quale profilo la stessa sarebbe viziata in relazione alla questione prospettata;

si tratta, in realtà, di questioni che non risulta in alcun modo che erano stati proposte nel corso dei giudizi di merito e poste nuovamente all’attenzione del giudice del gravame, sicchè le stesse non possono essere prospettate in questa sede come vizi della sentenza del giudice del gravame;

con il terzo motivo si censura la sentenza per intervenuto “giudicato della sentenza n. 239/35/11 ed errata applicazione delle norme di diritto”, in quanto il giudice del gravame avrebbe erroneamente fatta applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ai fini della valutazione della tempestività dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate;

il motivo è infondato;

il giudice del gravame, al fine di accertare se l’appello dell’Agenzia delle entrate era stato tempestivamente proposto, ha tenuto conto, oltre che del periodo feriale di sospensione dei termini processuali, anche di quello previsto dal D.L. n. 98 del 2011;

in particolare, il suddetto D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c), ha previsto che “le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”;

in sostanza, la suddetta previsione normativa ha stabilito la sospensione dei termini per la proposizione delle impugnazioni, salvo che il contribuente, come si ricava dalla previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, richiamata dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c., non presenti istanza di trattazione;

sicchè, mentre trova applicazione, in via automatica, la sospensione dei termini per la proposizione delle impugnazioni, è il contribuente che può scegliere di non rendere operativo il suddetto regime di sospensione, mediante apposita istanza;

pertanto, il profilo di censura in esame, relativo al vizio della sentenza per avere ritenuto applicabile in via automatica la sospensione del termine per la proposizione del ricorso, non è fondato;

privo di specificità, inoltre, è l’ulteriore profilo di censura relativo al fatto che la controversia in esame avrebbe avuto un valore superiore a 20.000 Euro, sicchè la lite non sarebbe rientrata nell’ambito di applicazione del citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, non avendo parte ricorrente riprodotto o allegato l’avviso di accertamento da cui evincere il valore della controversia in esame; con il quarto motivo si censura la sentenza per “omessa ed insufficiente motivazione”, in quanto priva di argomentazioni di diritto e basata unicamente sulla irrisorietà dei redditi, oltre che illogica e contraddittoria, non avendo tenuto conto delle ragioni prospettate dal contribuente al fine di giustificare il reddito dichiarato nonchè del fatto che la contabilità era regolare e che, inoltre, l’ufficio aveva omesso di sentire la parte prima di emettere l’atto impositivo;

il motivo è inammissibile;

lo stesso, invero, prospetta, in modo assolutamente generico, ragioni di doglianza sulla motivazione della sentenza censurata, lamentando, sostanzialmente, la mancata indicazione delle ragioni di diritto e la insufficiente argomentazione delle ragioni dell’accoglimento, limitate al solo elemento presuntivo della irrisorietà dei redditi dichiarati, nonchè la mancata considerazione delle ragioni prospettate dal contribuente a fondamento della illegittimità della pretesa impositiva;

va quindi osservato che, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data del 11 settembre 2012 di entrata in vigore della norma modificativa, non trova più accesso al sindacato di legittimità di questa Corte il vizio di mera insufficienza della motivazione, qualora dalla sentenza sia evincibile una relazione logica tra la premessa in fatto e la conseguenza in diritto che deve giustificare il decisum;

resta, dunque, estranea al vizio di legittimità in esame sia la censura di “contraddittorietà” della motivazione, quanto la censura di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo;

invero, la nuova formulazione del vizio di legittimità in esame ha limitato la impugnazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, sicchè, al di fuori di tale omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato in relazione alle ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass., Sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053);

con riferimento al caso di specie, il giudice del gravame ha specificato sulla base di quali elementi presuntivi poteva dirsi fondata la ricostruzione induttiva del reddito non dichiarato dal contribuente, in particolare ha evidenziato che, tenuto conto dell’attività e della zona ove la stessa era svolta, era da considerarsi irrisorio l’importo mensile dichiarato, anche tenuto conto della tariffa media di posteggio mensile calcolata dall’ufficio; inoltre, la pronuncia ha specificamente precisato che nessun concreto elemento probatorio aveva offerto il contribuente per contrastare la rilevanza probatoria degli elementi presuntivi sui quali l’ufficio aveva basato la ricostruzione induttiva del maggiore reddito;

si tratta, dunque, di una sentenza che ha esaminato la questione prospettata indicando sulla base di quali elementi ha ritenuto di dovere desumere il proprio convincimento della legittimità della pretesa, sicchè nessun vizio di motivazione può essere riscontrato; ne consegue il rigetto del ricorso;

nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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