Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2431 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2431 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PENTA ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24253/2014 R.G. proposto da
ZULIANI UGO, nato a Mirano (Ve) il 6.10.1957 e residente in San
Vendemiano (TV), alla via Carducci n. 5 (C.F.: ZLN GUO
57R06F241R), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco
Palmegiano (C.F.: PLM MRC 58B05 L0575) e Umberto Graziarti,
(C.F.:GRZ MRT 56H13 H501C), giusta procura speciale in calce al
ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, alla via Caetana n. 13/A;
– ricorrente contro
STEPHIE S.R.L. (C.F. e P.IVA: 02083750303), con sede in Ugnano
Sabbiadoro, alla via Tolmezzo n. 20, in persona del Presidente,
amministratore unico e legale rappresentante, Rinaldo Minuzzi
(C.F.: MNZRLD52R25G981V), rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Nino Orlandi del Foro di Udine (C.F.: RLNNNI48T06E473X) e Alessio
Petretti del Foro di Roma (C.F.: PFR L5S55M25FI501M), con studio

Data pubblicazione: 31/01/2018

in Roma, alla via Degli Scipioni n. 268/A, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, come da procura
speciale in calce al controricorso;

– controricorrente6’n
avverso la sentenza n. -2Ce/201 emessa dalla CORTE D’APPELLO
di TRIESTE in data 17/07/201,3 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

Ritenuto in fatto
Con atto di citazione notificato il 17.2.2004 la Stephie s.r.l. citava
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, sezione distaccata di
Pannanova, Zuliani Ugo, quale legale rappresentante dell’allora
disciolta Nord-Est Immobiliare Costruzioni di Zuliani Ugo & C s.n.c.,
deducendo: di aver acquistato, in data 6.8.1999, da quest’ultima
un immobile in Lignano Sabbiadoro (poi concesso in locazione a
tale Acampora Bartolo) nel quale erano state installate porte
scorrevoli diverse da quelle concordate, perché, a dire del
venditore, dotate di maggiori qualità, che nel maggio 2002 le dette
porte avevano manifestato gravi difetti e che la Nord Est s.n.c.
aveva riconosciuto gli stessi, pur non ponendovi rimedio. Tanto
dedotto, chiedeva accertarsi i vizi lamentati e condannarsi il
convenuto al pagamento della somma di euro 12.394, 97, pari al
sovrapprezzo asseritamente pagato per ottenere porte rivelatesi di
scadente qualità, ed al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio la Nord-Est s.n.c. e Zuliani Ugo,
chiedendo dichiararsi inammissibili e, comunque, rigettarsi le
domande attoree ed eccependo l’avvenuta prescrizione dell’avverso
diritto.
Con sentenza del 2.9.2010 il tribunale dichiarava il difetto di
capacità processuale della società convenuta ed inammissibile la
domanda proposta dall’attrice in corso di causa ai sensi dell’art.
2

10/11/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

1669 c.c. e rigettava le originarie domande della Stephie s.r.I.,
condannandola al rimborso delle spese processuali in favore del
convenuto Zuliani.
La sentenza affermava che: la società era estinta dall’1.1.2004; a
seguito della cancellazione della società, i creditori potevano
rivalersi sui soci, fra i quali era da riconnprendere lo Zuliani; la
domanda ex art. 1669 c.c. proposta dalla Stephie s.r.l. con

fatto diverso, essendo stata introdotta con atto di citazione una
domanda ai sensi dell’art. 1667 c.c.; quanto alla domanda di
garanzia, la stessa era infondata, atteso che, da un lato,
l’installazione dei serramenti non era stata oggetto di appalto, ma
era stata commissionata dalla società venditrice ad una società
terza e, dall’altro, le uniche garanzie erano quelle previste in tema
di vendita (e non quelle per l’appalto) e, comunque, la denuncia si
era rivelata tardiva, sì come eccepita dalla controparte.
Con atto notificato il 13.1.2011 la Stephie s.r.l. proponeva appello
nei confronti solo di Zuliani Ugo avverso la detta sentenza,
sostenendo che, a prescindere dal negozio (appalto o vendita)
configurabile, il Tribunale aveva omesso di considerare la
circostanza che, alla stregua di quanto emerso dall’istruttoria, la
Nord Est s.n.c. aveva fornito ampia garanzia quanto ai serramenti
e, presentatisi i malfunzionamenti, si era impegnata ad emendare
le problematiche, in tal guisa determinando il sorgere di una nuova
obbligazione. Sosteneva altresì che, invocando l’art. 1669 c.c., non
era stata introdotta una domanda nuova, non essendo mutato il
petitum e che il costruttore venditore rispondeva anche quando
l’opera fosse stata realizzata in tutto o in parte su suo incarico da
un terzo, nei confronti del quale avrebbe poi potuto agire in
regresso.
Si costituiva in giudizio il Zuliani, instando per il rigetto dell’appello
e, in via subordinata, per l’inammissibilità di ogni domanda
proposta nei suoi confronti.
3

memoria autorizzata costituiva mutatio libelli, perché fondata su un

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 17.7.2013,
accoglieva, per quanto di ragione, il gravame proposto dalla
Stephie s.r.l. e, per l’effetto, condannava il Zuliani al pagamento, in
favore dell’appellante, delle somme di euro 12.394,97 e di euro
9.000,00, sulla base, per quanto ancora qui rileva, delle seguenti
considerazioni:
1)

premesso che il teste Sbuelz era attendibile e che la sua

emerso che era stata la Nord Est s.n.c., per il tramite del Zuliani, a
consigliare le porte e che, manifestatisi i difetti, vi era stata, da
parte della venditrice, il riconoscimento degli stessi e l’assunzione
dell’impegno a rimuoverli;
2)

avendo lo Zuliani assunto un’autonoma responsabilità, ogni

problema concernente la qualificazione giuridica del contratto,
perdeva rilevanza;
3)

del resto, alla stregua di quanto affermato dal teste Sbuelz,

tale Callegari o Zuliani si erano impegnati a riparare il guasto a
prescindere dall’imputabilità o meno dello stesso ad una forzatura
dei serramenti;
4)

il c.t.u. aveva individuato la causa del malfunzionamento

nell’eccessiva pesantezza della struttura delle porte e, quindi, in un
difetto di costruzione;
5)

la circostanza del sovrapprezzo di lire 24 milioni pagato dalla

Stephie s.r.l. per l’acquisto delle nuove porte era stata confermata
dal teste Sbuelz;
6)

andava altresì riconosciuto il danno connesso direttamente

alla sostituzione dei serramenti non riparabili, la cui installazione
era stata, sulla base della deposizione del teste Sbuelz, consigliata
dallo Zuliani.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Zuliani Ugo,
sulla base di quattro motivi. La Stephie s.r.I ha resistito con
controricorso.

4

deposizione era stata particolarmente precisa, dalla stessa era

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato
memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1490, 1492, 1495, 1230 e 1987 c.c., (in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per aver la corte
territoriale ritenuto che egli avesse assunto una nuova obbligazione

asseriti vizi dell’immobile alla stessa venduto dalla Nord Est s.n.c.,
senza accertare la sussistenza in capo alle parti in causa della
volontà non equivoca di produrre un effetto novativo
dell’obbligazione originaria.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: a) la violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 228 c.p.c. (con riferimento
all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per aver la corte locale considerato
provato che le porte fossero state (anziché richieste, su
sollecitazione del conduttore, dal legale rappresentante della
Stephie s.r.I.) da lui (recte, dalla Nord Est s.n.c.) suggerite e che
egli avesse riconosciuto i vizi e si fosse impegnato ad emendarli; b)
l’omesso esame di fatti decisivi (con riferimento all’art. 360, co. 1,
n. 5, c.p.c.), per aver la corte di merito omesso di considerare le
circostanze confessate da Minuzzi Rinaldi (legale rappresentante
della Stephie s.r.I.) in sede di interrogatorio formale e sostenute
dai testi Acampora Bartolomeo e Paravano Andrea, in base alle
quali la Stephie s.r.l. era stata individuata come la committente
delle porte scorrevoli ed era risultato che il Zuliani si fosse limitato
ad indicare al Minuzzi ed all’Acampora di rivolgersi all’impresa
costruttrice dei serramenti per eventuali lamentele da parte della
Stephie s.r.I..
2.1. I due motivi, da analizzare, data la loro intima connessione,
unitamente, sono infondati.
Il presupposto della condanna al rimborso del sovraprezzo pagato
per l’acquisto delle porte ed al risarcimento del danno è
5

nei confronti della Stephie s.r.l. atta a riconoscere ed emendare

l’accertamento secondo cui il Zuliani si sarebbe impegnato ad
eliminare gli inconvenienti denunciati, in tal guisa assumendo un
nuova autonoma obbligazione. Per quanto la sentenza non si
soffermi sull’ulteriore profilo, è a ritenersi che il detto
accertamento, comportando l’applicazione al rapporto della
prescrizione ordinaria decennale, abbia comportato il superamento
dell’eccezione di prescrizione, il cui accoglimento aveva comportato

Diventa, allora, dirimente, sulla base dei motivi di gravame
formulati dal ricorrente, stabilire se la ricostruzione giuridica
avallata dalla corte territoriale sia o meno censurabile.
In tema di compravendita, ma il principio va esteso anche
all’ipotesi di appalto (Cassazione civile, sez. II, 25/06/2013, n.
15992; Sez. 2, Sentenza n. 13613 del 30/05/2013), l’impegno del
debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è
destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il
valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione
estintiva-sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, ma
consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza
ed alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c. (sostanziandosi tale
impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della
prescrizione, ex art. 2944 c.c.); ne consegue che, ove il
compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la
riduzione del prezzo, agisca per l’esatto adempimento dell’obbligo
di riparazione o sostituzione della res, assunto spontaneamente dal
debitore sulla base del riconoscimento dell’esistenza dei vizi,
ugualmente non si determina un effetto novativo dell’obbligazione
originaria e la prescrizione – venuta meno la regola “eccezionale”
dell’art. 1495 c.c. – decorre secondo l’ordinario termine decennale
di cui all’art. 2946 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 747 del 14/01/2011).
Infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o per
facta concludentia), il cui accertamento è riservato al giudice di
merito, inteso ad estinguere l’originaria obbligazione di garanzia e
6

in primo grado il rigetto delle domande attoree.

a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l’impegno del
venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva
(Sez. U, Sentenza n. 13294 del 21/06/2005; conf. Sez. 3,
Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).
In definitiva, questa Corte ha consolidato il principio secondo cui,
anche in assenza della prova di un accordo delle parti con finalità
novative, ma in presenza di un chiaro impegno assunto dal

annuale si sostituisce quello ordinario decennale. Tuttavia, il mero
riconoscimento dei vizi operato dal venditore, non accompagnato
dall’assunzione del predetto impegno, è senz’altro interruttivo della
prescrizione, ma non determina, anche nel caso in cui l’azione
esperita dall’acquirente sia quella di esatto adempimento, la
sostituzione predetta.
Gli orientamenti su esposti hanno trovato la loro reductio ad unum
in Cassazione civile, sez. un., 13/11/2012, n. 19702, a tenore della
quale, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui
all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi
e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma
obbligazione di facere, che, ove non estingua per novazione la
garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna
e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale
ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della
prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del
compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto
resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c.,
mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella
prescrizione ordinaria decennale. Questa impostazione è stata
integralmente condivisa da Cassazione civile, sez. II, 06/06/2014,
n. 12802.
Pertanto, se l’acquirente non agisce per la risoluzione del contratto
o per la riduzione del prezzo, ma chiede l’esatto adempimento
dell’obbligo, il termine prescrizionale è quello decennale di cui
7

venditore ad eliminare i vizi rilevati, al termine di prescrizione

all’articolo 2946 c.c.. Se è vero che l’accordo novativo può essere
dimostrato anche per facta concludentia, è altrettanto vero che il
mero riconoscimento (unilaterale) cd. operoso determina si
l’applicazione della prescrizione ordinaria (e non solo l’interruzione
di quella annuale), ma non l’insorgere di una nuova obbligazione
diretta ad eliminare i vizi.
2.2. Tutto ciò debitamente premesso, già in via preliminare occorre

somma di euro 12.394,97 corrisposto a titolo di sovrapprezzo deve
essere qualificata come domanda di riduzione del prezzo (non
rientrando tra quelle di esatto adempimento delle obbligazioni
originarie), con la conseguenza che il diritto del compratore, pur a
seguito del riconoscimento dei vizi e dell’impegno ad eliminarli,
sarebbe soggetto alla prescrizione annuale di cui all’art. 1495 c.c..
Avuto riguardo alla domanda diretta ad ottenere il ristoro dei danni
per i serramenti non sostituibili (recte, il ristoro del costo per la
riparazione o sostituzione degli stessi), la corte milanese ha
desunto l’assunzione, da parte dello Zuliani, dell’impegno ad
eliminare i vizi dalle dichiarazioni rese dal testimone Sbuelz, il
quale ha appunto affermato che l’odierno ricorrente, a fronte delle
lamentele provenienti da Acampora Bartolo (conduttore
dell’immobile acquistato dalla Stephie s.r.I.), aveva garantito che
avrebbe provveduto ad eliminare gli inconvenienti (cfr. pagg. 8-9
della sentenza impugnata).
In senso contrario il ricorrente ha riportato le dichiarazioni rese in
sede di interpello formale dal legale rappresentante della Stephie
s.r.I., Minuzzi Rinaldo (cfr. pagg. 22-23 del ricorso), e la
deposizione testimoniale di Acampora Bartolo (cfr. pag. 22 del
ricorso), dalle quali si evincerebbe che lo Zuliani, reso edotto
dall’Acampora dei problemi relativi all’apertura delle porte a
scomparsa, lo avrebbe invitato a rivolgersi direttamente alla
impresa appaltatrice, vale a dire alla Clocchiatti s.p.a., denunziando
che la corte di merito ha del tutto omesso di considerarle.

evidenziare che la domanda di condanna al pagamento della

Alla stregua dell’attuale formulazione del n. 5 del primo comma
dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio è configurabile nei casi di: a) “mancanza assoluta della
motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”; b) “motivazione
apparente”; c) “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”;
figure queste – manifestazione di violazione di legge
costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della

sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. operata
dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto
2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori – sempre ai sensi del nuovo testo del n. 5 dell’art. 360
c.p.c. – non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
(Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831;
Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2498 del 10/02/2015).
In definitiva, nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento
dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a
seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata
dal menzionato art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, che consente il
sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione
dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (Sez.
L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).
Orbene, premesso che il giudice di merito non è tenuto ad indicare
in sentenza tutti gli elementi probatori analizzati, ben potendo
limitarsi a selezionare quelli ritenuti rilevanti, la doglianza
formulata dal ricorrente si sostanzia nel sollecitare una
rivalutazione del materiale istruttorio.
D’altra parte, tenuto conto che la venditrice si era rivolta ad un
terzo (la Clocchiatti s.p.a.) al fine della realizzazione delle porte
scorrevoli (cfr. pag. 20 del ricorso), del cui operato evidentemente
9

motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il

rispondeva in via diretta, è chiaro che le dichiarazioni rese da
Minuzzi Rinaldi (legale rappresentante della Stephie s.r.I.), in sede
di interrogatorio formale, e dal teste Acampora Bartolo, secondo
cui il Zuliani, a fronte delle rimostranze manifestate sulla qualità
delle porte, invitò la ditta costruttrice ad eliminare gli inconvenienti,
rendono manifesta l’assunzione, ad opera della venditrice,
dell’impegno a rimuovere i vizi, sia pure per il tramite dell’impresa

L’aspetto concernente l’individuazione del soggetto (Stephie s.r.I.,
a ciò sollecitata dal conduttore Acampora, o Nord Est Immobiliare
s.n.c., per il tramite dello Zuliani) che avrebbe chiesto la
realizzazione dei serramenti mobili in luogo di quelli fissi
originariamente concordati rappresenta un fatto di per sé
irrilevante, sia perchè lo Zuliani ha assunto l’impegno ad eliminare i
difetti riscontrati a prescindere da chi avesse in precedenza
suggerito o ordinato le porte sia in quanto (lo si vedrà analizzando
il quarto motivo) la causa dei difetti è stata dal c.t.u. individuata
non nella tipologia di serramenti, bensì nella loro eccessiva
pesantezza.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta: a) la violazione o falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. (con riferimento all’art. 360, co. 1,
n. 3, c.p.c.), per aver la corte di merito ritenuto provato il
pagamento di un sovrapprezzo di euro 12.394,97, da parte della
Stephie s.r.l. in favore della Nord Est s.n.c., sulla base di una prova
testimoniale (quella dello Sbuelz) de relato actoris e di una missiva
inviata dal procuratore della Stephie s.r.l. in data 24.6.2002; b)
l’omesso esame di un fatto decisivo (con riferimento all’art. 360,
co. 1, n. 5, c.p.c.), per aver la corte locale omesso di considerare il
contratto di compravendita del 6.8.1999, dal quale avrebbe evinto
che la Nord Est s.n.c. aveva venduto alla Stephie s.r.l. l’immobile
dotato di serramenti per un prezzo unitario e complessivo di euro
382.178,11, senza menzionare nello stesso alcun sovrapprezzo.
3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
10

all’uopo incaricata.

Gli elementi di prova posti dalla corte d’appello a fondamento della
decisione in ordine al pagamento del sovrapprezzo da parte della
Stephie s.r.l. per l’installazione delle porte sono: a) la lettera
datata 26.2.2002

(recte,

24.6.2002) proveniente dall’allora

difensore dell’attrice; b) la testimonianza resa da Sbuelz Costantino
(cfr. pag. 26 del ricorso).
Orbene, in primo luogo, non si è in presenza di una violazione del

merito implicitamente posto quest’ultimo a carico dell’acquirente, e
non già dello Zuliani.
In secondo luogo, il ricorrente, omettendo di trascrivere, almeno
nei suoi passaggi salienti, il contratto di compravendita, ha
precluso a questa Corte la possibilità di verificare, essendosi al
cospetto di un asserito error in iudicando, se il soprapprezzo fosse
o meno ricompreso nel corrispettivo concordato per la vendita.
In terzo luogo, nella specie deve escludersi tanto la “mancanza
assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”,
quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, figure – queste – che
circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità
dopo la riforma dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. operata
dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto
2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
629830), mentre non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo
dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (relativo all’omesso esame di
un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo), non
avendo parte ricorrente indicato – come era suo onere – il “fatto
storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o
extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando”
tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti
Li

principio di ripartizione dell’onere probatorio, avendo la corte di

nonché la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
(Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione i falsa

n. 3, c.p.c.), per aver la corte d’appello ritenuto provato il danno
asseritamente patito dalla Stephie s.r.l. nella misura di euro
9.000,00, recependo acriticamente le erronee considerazioni
formulate dal c.t.u., il quale non aveva, però, individuato le cause e
gli effetti delle forzature rilevate sulle cerniere dei serramenti.
4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato, atteso che:
a) si censura non già un vizio di violazione di legge (peraltro, la
corte non ha violato il principio di ripartizione dell’onere
probatorio), bensì l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie
(e, in particolare, della c.t.u.), avuto riguardo all’asserita mancanza
di prova della colpa del Zuliani e del pregiudizio subìto; b) il c.t.u.
ha, in realtà, individuato le cause dei difetti lamentati,
identificandoli in difetti costruttivi dei serramenti e, precisamente,
nella circostanza che, essendo gli stessi troppo pesanti, dovevano
essere “forzati” per l’apertura (cfr. pagg. 10-11 della sentenza
impugnata). Vi è conferma di ciò da un passaggio della relazione
peritale trascritta dallo stesso Zuliani alle pagine 35 e 36 del ricorso
(“Le ante osservate in fase di chiusura mostrano lungo la loro linea
di accostamento una discontinuità di larghezza dello spazio
verticale, che si ritiene derivi dal sovraccarico dovuto al peso delle
vetrate sulle ante, che determina il riscontrato fuori asse delle
cerniere (sono storte), e la conseguente discontinuità della fuga tra
le ante stesse.”).
5. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

12

applicazione dell’art. 2697 c.c. (con riferimento all’art. 360, co. 1,

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e
si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all’art. 13, comma

1-quater

d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il
ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il
raddoppio del versamento del contributo unificato.
P. Q. M.

favore della controricorrente, delle spese del presente grado di
giudizio, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro
200,00 per spese, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed
accessori di legge.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma

1-quater d.P.R. n. 115/02.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 10.11.2017.
Il Presidente
Dott. Bruno Bianchini

n

al-io Giudiziario

DEPOSITATO

NERI

m CANCELLERIA

Roma, 3

1 GEN. 2018

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in

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