Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2431 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12894/2005 proposto da:

B.M.A. (OMISSIS), rappresentata e difesa da

se medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO;

– ricorrenti –

e contro

COND (OMISSIS) in persona del

Liquidatore pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza cron. 662/05 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 29/04/2005; (Sent. Vol Giurisd. – ESPN 1242/04);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Ariella COZZI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato B.M.A., difensore di se stessa che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. B.M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depos. in data 29.04.05 con la quale il Tribunale di Benevento ha liquidato ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28 e ss., il compenso per l’attività professionale svolta dalla stessa ricorrente in favore del Condominio (OMISSIS). Il ricorso si articola in 4 motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; il condominio intimato, non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i 4 motivi del ricorso, l’esponente contesta: la violazione della L. n. 794 del 1942, e della tariffa professionale; lamenta l’omessa determinazione degli interessi dovuti per la costituzione in mora del condominio; la mancata rivalutazione monetaria della somma liquidata;

l’omesso controllo dell’accettazione del credito da parte del condominio; l’omessa analitica individuazione di ciascuna delle voci (diritti ed onorari) decurtate da parte del tribunale ed infine l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.

Le doglianze – esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione – sono chiaramente infondate.

L’esponente assume che il credito del professionista “non può che trovare tutela nella disciplina generale delle obbligazioni sicchè la parcella quale atto unilaterale ricettizio produce effetti dal giorno della conoscenza di esso da parte del destinatario….” E poichè in camera di consiglio il Condominio si era detto pronto all’adempimento, ma poi non aveva versato “neppure un acconto…., la mora del debitore era incontrovertibile”. Gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria si desumerebbero poi “preventivamente sulla base dell’appartenenza del creditore alla categoria economica dei liberi professionisti”.

Le censure sono infondate. Quanto alla decorrenza degli interessi il tribunale ha ritenuto che da parte dell’assemblea condominiale non vi era stato in realtà alcun riconoscimento del debito nella misura richiesta dal legale. Pertanto poichè nella fattispecie era sorta controversia sul quantum, gli interessi e il preteso maggior danno da svalutazione monetaria (che nella fattispecie non risulta sia stato oggetto di precedente istanza), restano soggetti alle comune regole di cui all’art. 1224 c.c., postulando il verificarsi della mora debendi (Cass. n. 5004 del 28.4.1993).

Peraltro questa S.C. ha precisato al riguardo che… “se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all’invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, (che è di particolare, sollecita definizione), sicchè è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. n. 5240 del 29/05/1999; Cass. n. 11777 del 07/06/2005).

Quanto all’omessa analitica individuazione di ciascuna delle voci (diritti ed onorari) decurtate da parte del tribunale, si rileva che la censura è generica, in quanto la ricorrente si è limitata a trascrivere solo le varie parcelle, senza l’indicazione delle specifiche voci decurtate o pretermesse a suo avviso ingiustamente.

Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità a meno che l’interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate ( Cass. n. 14011 del 12.11.2001; Cass. n. 18086 del 07/08/2009). La ricorrente infatti ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che ritiene violate e degli importi considerati, al fine di consentire il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, in quanto l’eventuale violazione delle tariffe professionali integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo (Cass. 6864 del 25.5.2000; Cass. n. 15172 del 10.10.2003). Il tribunale invero ha comunque correttamente motivato le proprie determinazioni (con valutazione peraltro non censurabile in questa sede) ed ha liquidato le somme per l’intero giudizio (sia per la fase cautelare che per quella di merito) richiamando esplicitamente la complessità della causa, l’attività prestata e l’esito del giudizio di merito, “in una con le tariffe vigenti, per ciò che concerne i diritti all’epoca in cui l’attività è stata svolta”.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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