Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24309 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24309 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 8408-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del Direttore Centrale Entrate legale rappresentante pro tempore,in proprio e
quale procuratore speciale dela SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI
CREDITI INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LEI- ,I0 giusta
mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CASEIFICIO GIOIA SRL, in persona dell’amministratore unico, elettivamente
Th
24.1GGLLA
VALPOU
presso lo studio dell’avvocato PROVINI
domiciliata in ROMA, VIAIGERMANICO
ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato ARCANGELO MAURIZIO
PASSIATORE giusta delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 28/10/2013

- controrkorrente avverso la sentenza n. 484/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE
DISTACCATA di TARANTO DEL 14/12/2010, depositata il 12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato Matano Giuseppe (delega avvocato Sgroi) difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione.

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FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n.
484 del 2010 rigettava l’impugnazione proposta dall’INPS in ordine alla sentenza n.
4925/08 del Tribunale di Taranto. Accoglieva l’appello incidentale proposto dal
Caseificio Gioia srl e per l’effetto, annullava la cartella esattoriale per cui era causa
relativamente alla somma di cui al dm10 4/00.
La cartella esattoriale notificata il 18 marzo 2005, su istanza dell’INPS al
Caseificio Gioia srl, recava la somma di euro 4.387,55 per contributi omessi e somme
aggiuntive relativamente al dm 10 mese di aprile 2000, nonché di euro 75.151,30 per
contributi omessi, interessi e sanzioni per il periodo ottobre 1998-dicembre 2001.
Si osserva nella relazione «la Corte d’Appello affermava che non aveva pregio
la doglianza dell’INPS circa l’applicazione della disciplina del minimale contributivo
per il settore edile, che dà rilievo alla sospensione consensuale del rapporto di lavoro
quale causa di esclusione dell’applicazione del minimale contributivo, da parte del
giudice di primo grado. Ed infatti, la sentenza di primo grado aveva diverso tenore, in
quanto il Tribunale, rilevava che era intervenuto mutamento dell’originaria
contestazione non avendo più dubitato l’INPS della veridicità delle assenze e della
mancata corresponsione della retribuzione in tali occasioni, e richiamava al disciplina
del settore edile a titolo esemplificativo, statuendo che la retribuzione quale
corrispettivo del lavoro prestato è presupposto indefettibile per determinare l’obbligo
del minimale contributivo.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS, in proprio e nella
qualità di procuratore speciale SCCI spa, prospettando un motivo di ricorso.
Resiste il Caseificio Gioia srl con controricorso.
L’INPS, con il motivo di impugnazione, deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 2904 cc e 29 del d.l. n. 224 del 1995, conv., con mod. nella legge n. 341 del
1995. Dopo aver ricordato la disciplina del minimale contributivo nel settore edile, con
riguardo alla fattispecie in esame, l’INPS rileva che è pacifico che dalla sospensione
dell’attività lavorativa e del periodo in cui la stessa sarebbe avvenuta non era data
comunicazione all’INPS, per cui non poteva esservi alcuna deroga alla regola sul
minimale contributivo. D’altro canto il non porre in dubbio che fosse intervenuta la
sospensione dell’attività lavorativa non costituiva causa di esclusione della disciplina di
cui al citato art. 29.
Il motivo è manifestamente fondato.
In tema dì contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il d.l.
n. 244 del 1995, art. 29 convertito nella legge n. 341 del 1995, nel determinare la
misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una
retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario
normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione
dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che
vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di
sospendere il rapporto.
Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del
datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere
intatto l’obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di
“ratio” tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o,
comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola
espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da
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Il Presidente

contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti
interministeriali” (Cass., n. 9805 del 2011, il cui orientamento si intende condividere).
La sospensione del rapporto di lavoro, dunque, neppure nel settore edile, ove
vigono le deroghe sopra richiamate, non esonera in generale dal minimale contributivo,
né in ragione delle argomentazioni di cui alla sentenza sopra richiamata assume rilievo
il riferimento del resistente a Cass., n. 1301 del 2006, richiamata da Cass. n. 5233 del
2007, in cui, peraltro, si affermava ai fini della insussistenza dell’obbligo del minimale
contributivo, nelle ipotesi di sospensione, la necessità della debita comunicazione della
sospensione all’Inps in via preventiva ed oggettivamente accertabile, circostanza che
non emerge nel caso di specie».
Il Caseificio Gioia srl ha depositato memoria con la quale ha ribadito le
conclusioni già formulate.
Il Collegio non condivide le conclusioni della relazione, ritenendo la non
fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, va rilevato, come eccepito dal controricorrente, che con il
ricorso è devoluta all’esame di questa Corte la sola statuizione di rigetto dell’appello
principale, della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
relativa alla omessa contribuzione, interessi e sanzioni, per la somma di euro
75.151,30, per il periodo ottobre 1998-dicembre 2001. Con la medesima sentenza,
infatti, la Corte d’Appello accoglieva l’appello incidentale del Caseificio Gioia e per
l’effetto annullava la cartella esattoriale relativamente alla somma di cui al dm10 4/00.
Ed infatti il ricorso dell’INPS è proposto “in parte qua” e il motivo di ricorso
verte sulla contribuzione relativa al periodo in cui vi era stata sospensione della attività
lavorativa.
Attesa la non contestazione tra le parti in ordine alla consensuale mancata
effettuazione della prestazione lavorativa e della corresponsione della retribuzione nel
periodo in cui veniva rilevata l’omessa contribuzione, osserva il Collegio che non è
dovuta la prestazione contributiva in questione, non facendosi questione della
sussistenza di una fattispecie che determini la neutralizzazione del conseguente periodo
di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, non potendosi
ricondurre tale effetto alla mera mancata comunicazione della sospensione del rapporto
lavorativo. Né può trovare applicazione la disciplina del minimale contributivo del
settore edile, vedendosi in diverso ambito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro tremila per compenso professionale, oltre euro cento per
esborsi, con accessori.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013

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