Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24309 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22162/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

gli eredi di P.V., deceduto nel corso del processo,

C.A., P.R., P.L., PI.LO.,

rappresentati e difesi giusta procura depositata in data 13.10.2017

dall’avv. Isabella De Bellis Sciarra del Foro di Perugia con

domicilio eletto presso la Cancelleria di questa Suprema Corte;

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 95/1/11

depositata il 18/05/2011, notificata all’Agenzia delle Entrate in

data 1/6/2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

19/4/2018 dal consigliere Roberto Succio;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MOLINO Pietro, che ha chiesto

l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in accoglimento dell’appello del contribuente ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati per IRPEF, IVA e IRAP 2001 in quanto – pur risultando pacifica l’omessa presentazione della dichiarazione – ha ritenuto che la delega a professionista di tutti gli incombenti fiscali (incluso il computo delle imposte, il versamento avvenuto – dei tributi dovuti, la presentazione della dichiarazione, redatta ma non inviata per via telematica da parte del professionista stesso) da parte del contribuente ha posto questi in condizione di buona fede mandandolo esente da ogni responsabilità anche in punto sanzioni;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi;

– con il primo motivo di ricorso si rileva la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, e del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 1, 2, 3 e 8, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il secondo giudice ritenuto erroneamente che la mancata presentazione della dichiarazione non possa esser imputata al contribuente che in buona fede aveva affidato tal incarico al proprio professionista;

– con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione della sentenza impugnata, non avendo essa spiegato perchè la estraneità del sig. P. all’omissione contestata sia idonea ad azzerare ogni pretesa fiscale, anche alla luce delle riprese operate a seguito di verifica della GdF poi trasfuse nell’accertamento la cui riscossione provvisoria ha dato origine alla cartella qui impugnata;

– considerato che:

– il primo motivo di ricorso è fondato;

– come la giurisprudenza di questa Corte illustra (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8630 del 30/05/2012) l’infedeltà dell’intermediario che, incaricato del pagamento dell’imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand’anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6,comma 3;

– orbene, nel caso di specie, poichè non si evince dalla sentenza impugnata che l’intermediario sia stato oggetto di procedimento penale a seguito di denuncia del contribuente, l’art. 6, sopra citato non potrà trovare applicazione restando quindi il contribuente tenuto anche al pagamento delle sanzioni (non così ovviamente i suoi eredi, ai quali il carico sanzionatorio certamente non si trasmette ex lege); conseguentemente, ha errato la CTR nel ritenere che l’adempimento degli obblighi contabili prodromici alla presentazione della dichiarazione e i versamenti delle imposte, in assenza di regolare invio della dichiarazione per via telematica da parte dell’intermediario, e quindi una sostanziale dismissione dei suoi obblighi a favore dell’intermediario stesso, che poi non ha inviato la dichiarazione, possa mandare il medesimo assolto da ogni responsabilità relativamente agli obblighi di compliance sia quanto ad debito d’imposta, che l’Erario dovrà quindi accertare esercitando il potere di controllo, sia quanto al debito a titolo di sanzioni, non operando l’esimente dell’art. 6, comma 3 ricitato;

il secondo motivo, alla luce di quanto sopra, è assorbito, in quanto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13259 del 06/06/2006l’assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione postula che la questione con esso prospettata si presenti incondizionatamente irrilevante, al fine della decisione della controversia, a seguito dell’accoglimento di un altro motivo, e, pertanto, non è configurabile solo ove la questione stessa possa diventare rilevante in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto;

– nel presente caso, stante la esistente violazione di legge commessa dalla CTR, che impone la cassazione della sentenza di secondo grado, risulta irrilevante che la stessa sia anche o meno viziata quanto a motivazione.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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