Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24308 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24308 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 26223-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO giusta
mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PIRULLI FILOMENA;
– intimata avverso la sentenza n. 5445/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 26/10/2010,
depositata il 02/11/2010;

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Data pubblicazione: 28/10/2013

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione.

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FATTO E DIRITTO
È stata depositata relazione ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., avente il seguente contenuto:
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
Pirulli Filomena, operaia agricola a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro
di Bari per ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta in
relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 1999, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.
16.4.97 n. 146, in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva
della provincia, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non
più incrementato.
Rigettata la domanda e proposto appello dall’assicurato, la Corte d’appello di Bari
(sentenza 5445 del 2010), ritenuto che non dovesse trovare applicazione la decadenza
annuale, essendo sottoposta la pretesa soltanto al limite dell’ordinaria prescrizione decennale,
accoglieva l’impugnazione, con la condanna dell’INPS a riliquidare l’indennità di
disoccupazione corrisposta all’appellante per l’anno di riferimento, ponendo a base del
calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva provinciale, compresa la
c.d. quota di trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
Propone ricorso per cassazione l’INPS, prospettando tre motivi di ricorso. L’intimato
non ha svolto difese.
Con il primo motivo l’INPS prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 47,
comma 3, del dPR 30 aprile 1970, n. 639 e succ. mod. (art, 360, n. 3, cpc).
Deduce il ricorrente che, pur nella consapevolezza dei principi affermati da Cass. n.
12720 del 2009, prendeva atto della rimessione alle Sezioni Unite della questione
dell’applicabilità della decadenza di cui alla normativa richiamata. Assumeva, quindi, che a
proprio avviso doveva farsi applicazione della decadenza per la proposizione dell’azione
giudiziale.
Il motivo appare manifestamente infondato, in base ai principi affermati da questa Corte,
come esposti in Cass., n. 7245 del 2012, di cui si riporta il seguente passo:
la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla
base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18
luglio 1996 n. 6491-, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per
quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della
decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate
solo parzialmente dall’ente previdenziale. Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.
12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della
sezione lavoro, avevano affermato che “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47
– come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1
giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia
rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè
considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a
quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o
in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali
casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione
decennale”.
Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della
sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni
unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe
giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale
riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.
Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la
data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione
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degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la
persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione
della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima
di essa.
2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito
del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente,
quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma
indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo
vigente fino alla novella del 2011.
L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta
conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il
collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni
apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni
previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale».
Con il secondo motivo l’Istituto assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 18,
comma 18, del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla legge n. 111 del 2011 (art. 360, n. 3, cpc). Ed
infatti alla luce della suddetta disposizione non poteva considerarsi il tfr come componente
della retribuzione.
Con il terzo motivo di impugnazione, l’INPS deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 44, 49, e 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998, in
relazione all’art. 6, c. 4, lett. a), del d.lgs. 2.9.97 n. 314 ed agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c.,
nonché 4, c. 10 e 11, della legge. 29.5.82 n. 297. Il ricorrente contesta la tesi della Corte
d’appello che l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli
operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale
idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi
del detto art. 6, c. 4, lettera a), sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.
I suddetti due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi
appaiono manifestamente fondati
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n. 10546, secondo cui ai fini
della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio
convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine
rapporto, questa Corte ha ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la
voce denominata quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del
27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della
volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di
cui al d.l. 14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla legge. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli
effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi
che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è
ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell autonomia
collettiva” (v. Cass. n. 202 del 2011, ord. n. 18516 del 2011 e numerose altre conformi).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore, il quale con
norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma 18, del d.l. 6.07.11 n. 98, convertito dalla
legge n. 111 del 2011, prevede che “1 art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e
l’articolo 01, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione,
utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque
denominato dalla contrattazione collettiva” (citata Cass., ord. n. 18516 del 2011).
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Roma, 3 ottobre 2013

H ricorso è, dunque, manifestamente infondato con riguardo al primo motivo, mentre è
manifestamente fondato, con riguardo al secondo ed al terzo motivo, e deve essere accolto in
ordine agli stessi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384,
c. 1, cpc può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda quanto all’inclusione della quota di
TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
In ragione dell’articolato iter legislativo e giurisprudenziale sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio».
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono (cfr. Cass. n. 200 del 5
gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n. 7118 del 10
maggio 2012 e numerose altre conformi), considerato, altresì, che, come dedotto nella relazione,
recentemente il significato della norma di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, individuato dalla
giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato anche dal legislatore. Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S.
va accolto con riguardo al secondo e al terzo motivo e la sentenza della Corte di appello di Bari va
cassata nella parte impugnata. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato attesa l’
inapplicabilità dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
dell’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali
solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito,
col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla inclusione del T.F.R. nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola.
L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla sopravvenienza della norma di
legge interpretativa citata consigliano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero
processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo ed il terzo motivo. Cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito dichiara non dovuta la
quota denominata TFR nell’indennità di disoccupazione agricola. Spese compensate dell’intero
giudizio.

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