Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24308 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 28/02/2017, dep.16/10/2017),  n. 24308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12026-2012 proposto da:

G.A. (OMISSIS), B.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROMOLO FREDDI;

– ricorrenti –

contro

C.A., CA.AN.,

M.M.A., in qualità di eredi di Ca.Gi., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio

dell’avvocato ISIDORO TOSCANO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO OSIMANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 136/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato CORVASCE Francesco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso ed ha eccepito l’inammissibilità

della costituzione di parte avversa;

udito l’Avvocato TOSCANO Isidoro, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 1975 Ca.Gi., titolare dell’omonima impresa, conveniva in giudizio B.O. per il mancato pagamento, in relazione a un contratto di appalto, del residuo prezzo di due milioni di Lire. Il convenuto ha contestato la pretesa dell’attore e ha fatto valere a sua volta crediti nei suoi confronti.

Con sentenza del Tribunale di Ancona del 2003, in compensazione della domanda principale con quella riconvenzionale, C. è stato condannato a pagare Euro 497,09, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria.

2. B. ha proposto appello chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio; controparte ha proposto appello incidentale chiedendo la riduzione delle somme al cui pagamento era stata condannata. E’ stata rinnovata la consulenza tecnica d’ufficio, con tre successive integrazioni dei quesiti.

Il giudizio d’appello si è chiuso con il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento, “in modesta misura”, di quello incidentale con riduzione dell’ammontare della somma capitale che il C. deve pagare (da Euro 497,09 a Euro 490); le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate.

3. G.A. e B.M., quali eredi di B.O. – deceduto nel (OMISSIS) – hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Ca.Gi. ha proposto controricorso, anzitutto eccependo il difetto di legitimatio ad causam dei ricorrenti, essendosi questi limitati a produrre il certificato di morte di B.O. senza dimostrare la loro qualità di eredi.

Parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Con memoria depositata il 24 febbraio 2017 si sono costituiti M.M.A., Ca.An. e A., in qualità di eredi di Ca.Gi. (deceduto nel (OMISSIS)).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, che non avrebbero fornito la prova della loro qualità di eredi.

E’ vero che G.A. e B.M. hanno allegato al ricorso il solo certificato di morte di B.O.. E’ altrettanto vero, però, che lo status, rispettivamente, di moglie e figlio dello stesso non è stato oggetto di contestazione (ed è documentato dallo stato di famiglia notificato al controricorrente in data 10 luglio 2012) e che nella proposizione del ricorso davanti a questa Corte, volto a far valere il credito del loro dante causa, è ravvisabile la tacita accettazione dell’eredità.

Il ricorso è pertanto, sotto il profilo della legittimazione dei ricorrenti, ammissibile.

2. Il ricorso si basa su tre motivi.

Il primo motivo denuncia contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame dei fatti costitutivi della domanda di appello; anche il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa esame dei fatti costitutivi della domanda di appello, nonchè contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, oltre a violazione o falsa applicazione degli artt. 1224,1227,1282,1665 e 1668 c.c.; il terzo motivo, infine, denuncia omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Attraverso i tre motivi, strettamente connessi tra loro, si chiede alla Corte di rivalutare circostanze di fatto relative all’espletamento di consulenza tecniche, rivalutazione che – ove la motivazione sia, come nel caso di specie, sufficiente e immune da vizi logici – è sottratta al vaglio di questa Corte.

Il primo motivo contesta infatti la lettura operata dalla Corte d’appello dei risultati cui sono giunti i due consulenti tecnici d’ufficio M. e G.; il secondo, al di là delle svariate disposizioni invocate (poi non sviluppate nell’esposizione del motivo, se si eccettua il richiamo alle stesse effettuato nell’ultima riga del motivo), non censura violazioni di legge, ma si risolve in una critica alle modalità del recepimento, da parte della pronuncia della Corte d’appello, delle argomentazioni del consulente tecnico d’ufficio M.; il terzo motivo è a sua volta totalmente incentrato sulle critiche alla consulenza tecnica svolta dal consulente d’ufficio G..

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.700 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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