Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24307 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6806-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 13/03/2013, depositata il

19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero della Salute censura la sentenza della Corte di appello di Cagliari – sezione di Sassari per avere in violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso di pronunciare sull’eccezione, ritualmente sollevata dall’amministrazione in grado di appello, con riguardo all’ammontare degli importi chiesti a titolo di indennità integrativa speciale e riconosciuti dal giudice di primo grado.

Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

Effettivamente con l’appello l’Amministrazione aveva evidenziato di aver contestato sin dal primo grado la correttezza degli importi chiesti, di aver allegato analitici conteggi a sostegno della propria eccezione che, invece era stata ignorata sia dal primo giudice che dalla Corte territoriale che a tale eccezione non aveva dato alcuna risposta così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciata.

Ne segue che in accoglimento del ricorso proposto la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito che nel decidere la controversia dovrà tenere conto dell’eccezione ritualmente formulata con la quale sono stati contestati i conteggi del ricorrente ed è stata rideterminata, in via subordinata, la somma dovuta per a titolo di indennità integrativa speciale chiarendo se e in che termini la stessa sia eventualmente fondata.

Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata E rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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