Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24307 del 28/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24307 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 630-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MORRA MAURIZIO;

– intimato –

Data pubblicazione: 28/10/2013

avverso la sentenza n. 344/45/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 4/11/2010, depositata
1’11/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che h
concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 00630 sez. MT – ud. 26-09-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 630/12

Ricorrente: agenzia territorio
Intimato: Maurizio Morra

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 344/45/10, depositata 1’11
novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
di Maurizio Morra, relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di
sua proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere
tutti gli elementi di valutazione concreti,

onde mettere

l’interessato nella condizione di approntare un’adeguata difesa,
mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come
pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre
erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo
contraddittorio con la parte. L’intimato non si è costit ito
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto

norme
positivo

conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari
della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale
l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non era stato
adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali add e co e
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata i

do giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo e quarto motivi la ricorrente denunzia
violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte
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3

il 26 settembre 2013.

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