Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24307 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 377/2009 proposto da:

DI.BE.MAN. DI MANIACI ROBERTO & C, S.N.C. (p.i. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, P.LE MEDAGLIE D’ORO 72, presso l’avvocato CIUFO

CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CALUNNIATO Enzo Lucio

Orazio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO MONICI BASILIO & F.LLI S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in

persona del Curatore avv. R.C.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MECENATE 27, presso l’avvocato ANDREINA DI

TORRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIDOTI Angelina, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CLAUDIO CIUFO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del fallimento della società Monici Basilio & figli s.r.l., con citazione dell’aprile del 2000, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Patti la società DI.BE.MAN di Maniaci Roberto s.n.c. per ottenere la revoca, ai sensi del disposto della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2, di atti di disposizione di merci documentati in sette fatture, il cui prezzo, scontato del 50%, era stato imputato a compensazione del debito della fallita e di pagamenti, eseguiti di volta in volta in periodo sospetto, nel complessivo importo di L. 124.172.680.

La convenuta, ritualmente costituita, eccepì l’inscientia decotionis in ordine ai pagamenti scontati, desumibile dalla puntualità dei pagamenti eseguiti dalla Monici, di cui era cliente e nel contempo fornitrice, contestando altresì la notevole sproporzione in relazione alle anzidette transazioni, sull’assunto che lo sconto era stato praticato a seguito di campagna promozionale, perciò ordinaria, determinata dalla deperibilità dei prodotti. In ordine ai pagamenti infrannuali contestò la scientia decotionis.

Con sentenza n. 889/2003, il Tribunale adito accolse la domanda di revoca per la somma di Euro 68.702,363, riferita per l’importo di L. 49.622.604 agli atti di disposizione relativi alle merci indicate nelle fatture contestate, e nel resto ai pagamenti eseguiti in contanti dal 7.7.96 al 6.7.97.

Con sentenza n. 91 depositata il 18 febbraio 2008, la Corte d’appello di Messina ha respinto il gravame proposto avverso la pronuncia dalla società soccombente. Quest’ultima decisione è stata infine impugnata dalla società DI.BE.MAN con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, resistiti dal curatore fallimentare con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col 1 motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. La Corte del merito avrebbe fatto malgoverno del regime sulla distribuzione dell’onere probatorio in quanto, in assenza della prova dell’atto revocabile, alla cui acquisizione era tenuto il curatore fallimentare, procurandone errata inversione, ha posto a suo carico l’onere della prova dell’assenza della sproporzione. Ha inoltre affermato l’idoneità dello sconto praticato nella misura del 50% a dimostrare lo squilibrio tra le prestazioni, senza ricondurlo, secondo quanto da essa rappresentato, ad attività promozionale, assunta in relazione a vendita di merce deperibile, e peraltro riferendolo al prezzo nominale e non a quello effettivo, di gran lunga più basso.

Il conclusivo quesito di diritto chiede se in relazione agli atti in cui assuma la notevole sproporzione tra le prestazioni, il curatore fallimentare sia onerato della prova, sia della loro esistenza storica, sia delle situazioni idonee ad integrare l’asserita sproporzione. In caso di fattura in cui sia indicato uno sconto, se il curatore debba provare secondo ordinario regime che esso sia stato praticato sull’effettivo prezzo e non sul solo prezzo nominale.

Il motivo deve essere respinto.

La decisione impugnata, premesso, in piena condivisione con quanto affermato dal primo giudice, che gli atti a titolo oneroso afferenti la merce ceduta alla metà del suo prezzo ne manifestava la notevole sproporzione rispetto al loro effettivo valore, ha ritenuto non assolto l’onere della convenuta d’eccepire e provare circostanze che smentissero l’accertato squilibrio. L’ascrivibilità dello sconto a campagna promozionale posta in essere dalla fallita, eccepita dalla società Maniaci, rappresentava fatto inverosimile nonchè irrilevante, e la relativa, difesa spiegata per la prima volta in sede di gravame, era peraltro inammissibile.

Il mezzo in esame per un verso è inammissibile in quanto critica il giudizio espresso dalla Corte del merito in ordine all’idoneità del documentato, nonchè pacifico, sconto praticato sul prezzo delle merci cedute dalla fallita alla società Maniaci, rispetto a quello emergente dalle stesse fatture e ritenuto conforme a quello di mercato, a provare la notevole sproporzione, fondante la presunzione di lesività degli atti controversi. L’apprezzamento, correttamente condotto sulla valutazione dei dati probatori acquisiti, la cui scelta è affidata esclusivamente al giudice di quella fase, non è però censurabile in questa sede e la censura, che ne propone la rivisitazione nel merito, sollecitando il riesame circa la sintomaticità dello sconto a rappresentare indizio che manifestava la sproporzione, è perciò inammissibile. E, in stretta correlazione, il quesito di diritto, con riferimento al fatto concreto addotto dal curatore, che per i giudici del merito ha rappresentato dato rilevante e decisivo, sollecita inammissibile verifica nel merito. Per altro verso espone censura priva di pregio, riferendola al preteso malgoverno del regime probatorio previsto dalla L. Fall., art. 67, comma 1, che la Corte del merito risulta invece aver correttamente applicato, dal momento che, presunta la lesività dei pagamenti controversi, era onere della convenuta, e non certo del curatore che di quella presunzione si giovava, fornire la prova dell’assenza del danno. In questa chiave i giudici del gravame hanno letto, e quindi vagliato la circostanza addotta dalla società Maniaci per giustificare lo sconto sul prezzo delle merci, reputandola inverosimile.

Il quesito in parte qua è errato dal momento che la prova del rapporto sconto-prezzo, che è materia d’eccezione, incombe sulla parte che l’ha assunto a sostegno della propria linea difensiva.

Col 2 mezzo la ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, degli artt. 2717 e 272 9 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Ascrive alla Corte del merito il denunciato errore per aver confermato la precedente decisione, con motivazione illogica ed incoerente, in ordine alla scelta degli elementi di giudizio, assunti a base della ritenuta acquisizione della prova della scientia decotionis. Con acuti, ma non pertinenti al caso di specie, riferimenti al contenuto del thema probandum che attiene alla conoscenza e non alla conoscibilità dello stato d’insolvenza, assume che i fatti noti, cui è stato attribuito dal giudice del gravame valore sintomatico, vale a dire protesti, azioni esecutive, ricorso alla liquidazione volontaria, ristretto ambito territoriale ed identità del settore operativo, ed infine l’acquisto delle merci a metà prezzo, difetterebbero, di contro, di siffatta efficacia. Il difetto di precisione riguarderebbe i protesti che, dichiarati, non furono però provati dal curatore fallimentare. Quello di concordanza e gravita emergerebbe non solo dalla supposta esistenza di sintomi esterni, indimostrati, ma anche e soprattutto dalla valutazione della decisività dello sconto sul prezzo, priva del necessario collegamento con la capacità conoscitiva del terzo, misurata in base agli effettivi rapporti, di cui è stata data la prova, intrattenuti, chiusi a saldo zero e perdurati anche dopo la “promozione estiva”, che giustificò lo sconto prezzo, e non considerando che essa convenuta non disponeva di strumenti privilegiati di conoscenza.

Insomma, la Corte del merito non avrebbe attribuito il doveroso rilevo al fatto che risultavano dimostrati la regolarità dei pagamenti dell’altra, e l’assenza di solleciti, cui seguì, come rilevato, la chiusura dei rapporti a saldo zero.

11 quesito di diritto chiede se l’erronea sussunzione dei caratteri della presunzione a fattispecie concreta in cui non sussistano i requisiti prescritti dall’art. 2729 c.c., comporti violazione di legge. In altre parole se il non aver accertato l’univocità delle conclusioni che potevano essere tratte dagli indizi comporti violazione di legge.

Il resistente replica al motivo deducendone l’inammissibilità.

Il motivo attiene al capo della sentenza impugnata che ha revocato i pagamenti ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, eseguiti nell’anno antecedente l’apertura del fallimento della società solvens, rilevato, in ordine al requisito soggettivo dell’azione esperita, che il curatore aveva assolto all’onere di provare la scientia decotionis attraverso l’allegazione di dati sintomatici, gravi, precisi e concordanti, rappresentati da pendenza di procedure esecutive, levata di protesti, sproporzione delle prestazioni, mezzi anormali di pagamento, sconti anomali, identità di ambiti territoriale.

Muove critica a questo argomentato percorso motivazionale, proponendone in sostanza riesame nel merito, già di per sè inammissibile, sulla base di argomentazioni generiche, che non illustrano, con la doverosa specificità, se ed in quale sede vennero addotte le smentite in fatto ai dati indiziari offerti in giudizio dal curatore. Siffatta genericità si riflette sulla formulazione del quesito di diritto, che risulta difatti astratto e priva di collegamento a dati concreti.

Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine all’acquisizione degli elementi di prova indiziari assunti a base della ritenuta sussistenza della scientia decotionis. Assume la ricorrente che protesti e procedure esecutive a carico della società Monici precedenti ai pagamenti controversi non sarebbero stati provati dal curatore. La Corte del merito avrebbe peraltro ignorato i fatti addotti da essa ricorrente, comprovanti l’assenza della conoscenza dello stato d’insolvenza della predetta società, rappresentati dalla puntualità nei pagamenti e dall’ascrivibilità dello sconto praticato sul prezzo delle merci a campagna promozionale. Il quesito di diritto chiede se sussiste il vizio denunciato e se il giudice in tema di prova presuntiva possa fondare il suo giudizio unicamente su indizi privi dei requisiti di legge, desunti dai fatti riferiti.

Il resistente deduce infondatezza della censura. Il motivo è inammissibile. Riproponendola in chiave motivazionale, la ricorrente ribadisce la critica già espressa nel precedente mezzo, confutando la rilevanza dei dati sintomatici valorizzati dal giudice d’appello che assume, ma genericamente e perciò inammissibilmente, d’aver contestato in sede di gravame. Per altro verso introduce il sindacato sulla scelta dei mezzi di prova e sulla prevalenza loro attribuita ai fini della formazione del proprio convincimento da parte del giudice del merito, che appartiene alla sua sfera decisionale e non è censurabile in questa sede. Tende in conclusione, ancora una volta, a sollecitare uno scrutinio sul merito dell’apprezzamento condotto dalla Corte territoriale sui dati dedotti dal curatore per assolvere al suo onere probatorio, ma anche sul fatto assunto a smentita in ordine al ravvisato squilibrio, di cui l’iter argomentativo che sorregge la decisione conclusiva rende conto con adeguata e logica motivazione.

Ne condivide la sorte il quarto motivo che denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. La ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova, da essa articolati sui fatti di cui sopra nell’intento di confutare la prova presuntiva allegata da controparte, e con il conclusivo quesito di diritto chiede se il giudice, nell’azione in esame, possa avvalersi della prova presuntiva se la parte convenuta chiede circostanze di smentita di ovvero se sia tenuto ad ammettere i mezzi istruttori intesi a dimostrare l’effettiva conoscenza dello stato d’insolvenza, invece di ritenerne la superfluità. A parte la genericità del quesito di diritto di oscuro intendimento, occorre ribadire, secondo consolidata e condivisa esegesi, che la denegata ammissione di un mezzo di prova si traduce in un vizio della sentenza impugnata nel solo caso in cui il ragionamento che sorregge il decisimi, fondato su altre e diverse emergenze probatorie, sia incompleto, incoerente o irragionevole, a condizione peraltro che la prova richiesta mirasse alla dimostrazione di punti decisivi della controversia (per tutte Cass. n. 6439/20101).

Seppur non esplicitato, il diniego da parte della Corte territoriale d’ammissione delle prove in esame si spiega logicamente con la prevalenza attribuita alle prove avverse, seppur presuntive. La loro riproposizione mira a confutare tale giudizio di prevalenza, come già rilevato, non censurabile nè sindacabile.

Il quinto motivo che deduce vizio d’omessa motivazione in relazione all’omessa ammissione delle prove di cui al precedente motivo merita il rigetto.

Il quesito di diritto chiede se il denunciato vizio sia ravvisabile in relazione alle istanze istruttorie formulate al fine di provare il valore effettivo della prestazione controversa.

A parte il rilievo che nessuna incoerenza nè lacuna motivazionale è ravvisabile nella decisione in esame, il quesito di diritto risulta formulato con assoluta genericità L’ultimo motivo denuncia omessa violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Si ascrive alla Corte territoriale omessa pronuncia sul motivo di gravame che lamentava il vizio di ultrapetizione del primo giudice che, chiamato a pronunciarsi sulla domanda del curatore di restituzione delle somme corrispondenti, vale a dire l’altra metà del prezzo pagato, indicato in L. 49.622.604, ha invece pronunciato condanna al pagamento del valore reale delle merci, nell’importo maggiore di L. 51.255,98, applicando il disposto dell’art. 2038 c.c..

Il conclusivo quesito di diritto chiede se la Corte d’appello abbia omesso di pronunciare sul motivo d’appello incorrendo nel vizio denunciato.

Questa formulazione è assolutamente generica e la sua astrattezza non consente di esprimere principio di diritto pertinente al nucleo della questione proposta col motivo esaminato.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA