Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24307 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. I, 09/09/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 09/09/2021), n.24307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15090/2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in San Benedetto del

Tronto, alla piazza Pericle Fazzini, 8, presso lo studio dell’avv.

Cristina Perozzi, che lo rappresenta e difende in virtù procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2515/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dalla Consigliera Dott. UBALDA MACRI’.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 novembre 2018 la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello presentato da O.M., cittadino del Benin richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso dell’appellante avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.

Il ricorrente aveva riferito di aver perso entrambi i genitori e di essere stato costretto a espatriare perché picchiato e minacciato di morte dallo zio e dai cugini, che si erano appropriati delle sue terre; di essere transitato per la Libia, dove era finito nelle mani dei trafficanti ed era stato in carcere per tre mesi; di essere infine riuscito ad arrivare in Italia a bordo di un gommone. La corte del merito, premesso che con l’appello O. aveva impugnato solo la statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria, ha escluso che ricorressero i presupposti di tale forma di tutela, rilevando: che la vicenda narrata, quand’anche ritenuta credibile, concerneva fatti privati;

che il Benin non versa in una situazione di emergenza umanitaria e la

condizione di vulnerabilità non può fondarsi esclusivamente su un travagliato vissuto personale; che la documentazione prodotta dall’appellante (attestati di partecipazione a corsi ed a lavori di volontariato) non dimostrava la sua effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano, con conseguente prospettiva di una vita libera e dignitosa, anche sotto l’aspetto economico e lavorativo, nel nostro territorio.

O.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 335 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che la corte del merito non abbia tenuto conto di alcuno dei fatti allegati che denotavano la sua condizione personale di vulnerabilità (quali la giovane età, la perdita di entrambi i genitori, l’impossibilità di tornare al proprio villaggio, dove i suoi parenti l’avrebbero ucciso, la sofferta parentesi in Libia) e non abbia esaminato i documenti prodotti, relativi al suo percorso di integrazione.

Il ricorso è fondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (tra le altre: Cass. n. 13079 del 2019). Il giudice deve in sostanza valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando, globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (cfr. Cass. n. 7599 del 2020).

La corte del merito, che ha dato per ammessa la veridicità del racconto, non sì è attenuta ai suddetti principi, in quanto ha del tutto erroneamente indirizzato la propria indagine alla verifica della ricorrenza dei presupposti necessari all’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria (sotto i profili di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c)), per poi ricavarne l’altrettanto errato convincimento che i fatti allegati dal migrante, in quanto inidonei all’ottenimento delle predette tutele maggiori, non potevano neanche integrare condizioni specifiche per il riconoscimento di quella minore.

Invero un travagliato vissuto personale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, ben può costituire indice della vulnerabilità del richiedente.

Nella specie, gli elementi di fatto che la corte del merito ha ritenuto credibili denotavano il sostanziale sradicamento di O. dal Paese d’origine, dove non ha più affetti familiari e interessi economici, avendo perso i genitori e le terre e non potendo certo contare sui parenti che, dopo avergli sottratto i terreni, lo hanno minacciato di morte. Era dunque tenendo conto di tali circostanze che il giudice avrebbe dovuto compiere la valutazione comparativa, che è stata invece sostanzialmente omessa, fra le condizioni di vita raggiunte da O. in Italia e quelle in cui si verrebbe a trovare in caso di rimpatrio,

S’impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio del procedimento alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, affinché rivaluti la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA