Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24306 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 28/02/2017, dep.16/10/2017),  n. 24306

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28166-2012 proposto da:

CASTELLINO SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO SECCHI

VILLA;

– ricorrente –

contro

V.M., V.A., V.G., M.A.,

VA.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSA MATTIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERANDREA MILANESI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1133/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato ROMAGNOLI Ilaria, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MATTIA Rosa, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A., M., An., Gi. e V.G. sono stati convenuti innanzi al tribunale di Brescia dalla Castellino s.r.l. che ha dedotto l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a uso agricolo a favore del proprio fondo e carico di quello dei predetti vicini, costituita per convenzione del 1984 tra la s.r.l. e V.S., dante causa delle controparti. La società ha chiesto conseguentemente la condanna alla rimozione di una rete e di un filare di viti, impedienti il passaggio, chiedendo in subordine costituzione di passo coattivo; ha chiesto anche l’arretramento di baracche sul confine per violazione delle distanze legali.

2. Il tribunale ha ritenuto costituita la servitù sulla base della convenzione e condannato i signori V. alla rimozione di recinzione e viti; ha invece rigettato la domanda relativa alle baracche, ritenendo usucapite le porzioni di terreno su cui insistono.

3. Con sentenza depositata il 19 ottobre 2011 la corte d’appello di Brescia ha accolto l’impugnazione principale di A., M., An. e V.G., oltre che – quale erede di Ve.Gi. – di M.A., e ha rigettato l’appello incidentale della s.r.l. Castellino. Per l’effetto ha rigettato le domande originarie della s.r.l. medesima.

4. A supporto della decisione la corte locale ha considerato, quanto all’appello principale, che effettivamente le prove orali assunte non possano consentire, diversamente da quanto opinato dal tribunale, di ritenere autentica la sottoscrizione da parte del dante causa della scrittura costitutiva della servitù, disconosciuta dai signori V. al pari della conformità della copia all’originale, in mancanza di istanza di verificazione ex artt. 214-216 c.p.c. Non fondata dunque la servitù su titolo, la corte d’appello ha anche reputato infondata la domanda subordinata della società di costituzione del passaggio in via coattiva, risultando dalla disposta consulenza tecnica d’ufficio la non interclusione del fondo, presupposto necessario ex art. 1051 c.c.. Quanto, poi, all’appello incidentale la corte territoriale ha considerato formulata ritualmente eccezione di usucapione da parte dei signori V. circa la domanda di rimozione delle baracche, con esclusione della lamentata ultrapetizione.

3. Avverso tale decisione la s.r.l. Castellino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrato da memoria. I signori V. e M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. e dell’art. 2722 c.c., affermando che erroneamente la corte d’appello abbia ritenuto non utilizzabile la scrittura privata del 3 luglio 1984, in quanto a sottoscrizione non riconosciuta dagli eredi del sottoscrittore e non oggetto di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c.. Sostiene che, non prevedendo tale norma formule sacramentali per la proposizione dell’istanza di verificazione, e avendo essa società domandato l’ammissione dei mezzi di prova utili per sostenere l’istanza, la cui sottoscrizione era risultata da una deposizione testimoniale, l’autenticità avrebbe potuto essere accertata, come del resto ritenuto dal giudicante di primo grado.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Se effettivamente, come deduce la ricorrente, l’istanza di verificazione non presuppone formule sacramentali (cfr. ad es. Cass. n. 8272 del 2012, n. 13611 del 2002 e n. 6613 del 1991) e l’autenticità della sottoscrizione (al pari della conformità della copia all’originale oggetto di contestazione di cui all’art. 2719 c.c., cui pure sono applicabili i modi e termini del disconoscimento di scrittura privata di cui agli artt. 214 c.p.c. e ss.) può essere accertata aliunde anche per testi o mediante presunzioni (cfr. ad es. Cass. n. 4476 del 2009 e n. 15686 del 2015), va data continuità all’orientamento interpretativo di questa corte che ha precisato fermi gli anzidetti principi negli altri casi – che tuttavia, quando per legge o volontà delle parti un contratto debba essere provato per iscritto o quando la forma scritta sia richiesta sotto pena di nullità, la fonte di accertamento dell’autenticità non possa essere individuata almeno in via ordinaria – nella prova per testimoni o per presunzioni. Il procedimento di cui agli artt. 214-216 c.p.c, infatti, è strettamente correlato al sistema, introdotto coevamente dal legislatore del 1942, di cui ai capi 3 e 4 del titolo 2 del libro 6 c.c. in tema di prova testimoniale e di presunzioni, ove l’art. 2725 prescrive che la prova per testimoni del contratto – quando la forma scritta di esso sia prevista ad substantiam o ad probationem è ammessa solo nel caso di cui all’art. 2724 c.c., m. 3 di perdita incolpevole di documento; analoga regola si applica alla prova per presunzioni in virtù del richiamo dell’art. 2729 c.c.. In tale contesto se, da un lato, dell’esistenza del contratto a forma scritta ad substantiam o ad probationem, quale fatto generatore di obbligazioni (e non come mero fatto storico), l’interessato può dare la prova solo attraverso la produzione del documento nel giudizio, così rendendo possibile l’esame di esso, tendenzialmente nella sua integralità, ad opera della controparte e del giudice (munito, quest’ultimo, di penetranti poteri d’ufficio), in tal modo garantendo che siano avvicinate il più possibile le conseguenze giuridiche attribuite dall’ordinamento all’esito del processo a quelle volute dalle parti mediante la predisposizione del regolamento di interessi riflesso nel documento, senza affidarsi a deposizioni testimoniali che mal potrebbero ricostruire dichiarazioni negoziali anche complesse in guisa tale da permettere un equivalente disamina, sarebbe illogico ritenere che, d’altro lato, l’interessato a fronte di un qualsivoglia testo contrattuale dallo stesso prodotto, recante una firma non riconosciuta dalla controparte, possa affidarsi alle deposizioni dei medesimi testi per far acclarare l’autografia della sottoscrizione, elemento questo giuridicamente e socialmente centrale nella scrittura privata e ulteriore rispetto alla dichiarazione, in quanto attraverso di essa – ed essa soltanto – la dichiarazione si fa propria da parte del sottoscrittore, e per garantire certezza in ordine alla provenienza della quale la legge ha predisposto lo strumento dell’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (art. 2073 c.c.), non sostituibile da formalità diverse, salve le speciali procedure accertative per i casi di chi non sa o non può scrivere di pugno (si consideri inoltre che le dichiarazioni precostituite di testi e gli atti di notorietà sono, al di là di specifiche previsioni di legge, essi stessi ammissibili solo nei limiti di ammissibilità della prova testimoniale, in generale rivestendo una valenza probatoria attenuata rispetto a essa). Analoghe osservazioni valgono per le presunzioni. Correlativamente la giurisprudenza di questa corte ha affermato che – ove del contratto a forma scritta ad substantiam o ad probationem non siano accertati mediante produzione della scrittura munita di autenticazione o seguita da riconoscimento anche tacito il contenuto e l’autografia della sottoscrizione – dell’esistenza, del contenuto e della sottoscrizione del contratto la parte deve dar prova “necessariamente… produ(cendo) in giudizio il contratto” (in originale – cfr. ad es. Cass. n. 11739 del 1999), mentre “può avvalersi della prova per testimoni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale” (così recentemente Cass. n. 14804 del 2014 in tema di documento prodotto in fotocopia non riconosciuta; ma v. anche ad es. Cass. n. 212 del 1985, n. 11739 del 1999 e n. 1831 del 2000). In altri termini, come si esprimono altre pronunce, la parte che abbia prodotto in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla scrittura privata deve produrne oltre frontespizio l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento (espressione questa che va intesa come comprensiva dell’autografia) potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, ma “nei limiti della loro ammissibilità” (così ad es. Cass. n. 11739 del 1999 e 1831 del 2000). Tali limiti, come detto, al di là del caso di cui all’art. 2724 c.c., comma 3 di perdita incolpevole di documento, precludono la prova per testi o le presunzioni quanto ai contratti che per legge o volontà delle parti devono essere provati per iscritto o la cui forma scritta è richiesta sotto pena di nullità; onde in pratica la parte che non si sia premunita richiedendo l’autenticazione al momento della sottoscrizione (art. 2073 c.c.) sarà onerata, a fronte del mancato riconoscimento, di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione (art. 216 c.p.c.: “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili”, come detto nei loro limiti di ammissibilità, “e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”, delle quali saranno ammesse, in difetto di accordo tra le parti, solo quelle la cui provenienza è riconosciuta per legge o accertata giudizialmente, come disposto dall’art. 217 c.p.c. che in ciò fa emergere altro dato significativo ai fini interpretativi anzidetti, salva la possibilità per il giudice di ordinare la scrittura sotto dettatura ex art. 219 c.p.c., derivando dall’ingiustificato rifiuto una fictio di riconoscimento). Nell’ambito di tale procedimento – ancora una volta da ciò traendosi elementi nel senso dell’auspicata oggettività della prova dell’autografia – è possibile ed anzi normalmente disposto, seppur non obbligatorio – l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio (artt. 217 e 219 c.p.c.).

1.3. Deriva da quanto innanzi che, nel caso di specie, trattandosi di contratto di costituzione di servitù su bene immobile per il quale è richiesta dall’art. 1350 c.c., n. 4 la forma scritta sotto pena di nullità, rettamente la corte d’appello ha ritenuto che le prove orali assunte non potessero consentire, diversamente da quanto opinato dal tribunale, di ritenere autentica la sottoscrizione da parte del dante causa della scrittura a firma non riconosciuta dai signori V. al pari della conformità della copia all’originale, in mancanza di istanza di verificazione ex artt. 214 c.p.c. e ss. e dei conseguenti adempimenti comparativi.

2. Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione, rispettivamente per non avere la corte territoriale considerato che il contenuto della scrittura era confermato – al di là di quanto descritto dal consulente tecnico d’ufficio – anche da opere visibili attestanti la volontà delle parti di darvi esecuzione (recinzione smussata all’angolo), e per avere essa ritenuto di rigettare la domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva per assenza di interciusione, senza considerare che gli accessi esistenti erano chiusi o inadatti, come risultante da planimetria acclusa alla relazione del consulente, dalla destinazione abitativa dell’edificio con fondo agricolo, nonchè dalle deposizioni dei testi.

2.1. I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili.

2.2. Invero, sotto la veste di censure della motivazione, i motivi sottopongono inammissibilmente a questa corte istanze di revisione dei fatti apprezzati in via definitiva dai giudici del merito, sulla base del governo delle risultanze probatorie sorretto da adeguata argomentazione e privo di vizi logici e giuridici.

2.3. Solo per completezza può notarsi come, in materia di contratto di costituzione di servitù su bene immobile, per il quale è richiesta dall’art. 1350 c.c., n. 4 la forma scritta sotto pena di nullità, non sia consentito – diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente – desumere la volontà di dar vita al diritto reale da elementi connessi ai meri comportamenti delle parti avulsi dall’atto scritto.

3. Dovendo il ricorso essere complessivamente rigettato, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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