Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24306 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. I, 09/09/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 09/09/2021), n.24306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15003/2019 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in Fermignano, alla via R.

Ruggeri, 2/A, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Briganti, che lo

rappresenta e difende in virtù procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2380/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dalla Consigliera Dott. UBALDA MACRI’.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 ottobre 2018 la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello presentato da S.T., cittadino del Gambia richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso dell’appellante avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Il richiedente aveva riferito di essere espatriato perché, quale militante nelle fila del partito di opposizione (OMISSIS), nell'(OMISSIS) aveva partecipato ad una manifestazione organizzata per protestare contro l’incarcerazione del leader del partito, nel corso della quale era stato arrestato insieme ad altri manifestanti; pur essendo riuscito a fuggire, era ricercato dalla polizia.

La corte d’appello ha rigettato le domande c.d. di protezione maggiore in quanto ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del migrante ed escluso, in base alle COI consultate, che il Gambia versi attualmente in una situazione di conflitto armato generalizzato. Il giudice ha in particolare rilevato: che, contrariamente a quanto affermato da S., dal rapporto di Amnesty International del 2016 risultava che il leader dell'(OMISSIS) era stato arrestato proprio il giorno della manifestazione, indetta per protesta contro una prospettata riforma elettorale; che la tessera del partito prodotta dall’appellante recava due diverse date (2002 e 2007) e che questi non era riuscito a spiegare il perché, sostenendo anzi che la sua militanza risaliva al 2013; che la lettera pure prodotta, apparentemente proveniente dal segretario dell'(OMISSIS), faceva risalire l’iscrizione al partito del richiedente al 2005, quando non aveva ancora compiuto dieci anni; che, in definitiva, il racconto prendeva le mosse da accadimenti reali del recente passato del Gambia, ma non v’erano elementi per confermare che S. vi fosse stato personalmente coinvolto; che il Paese, grazie all’elezione di un nuovo presidente, attraversa una fase di transizione politica, caratterizzata da una situazione che si avvia alla normalità. La corte ha infine accertato che il migrante non aveva allegato specifici profili di sua vulnerabilità e ha affermato che la documentazione attestante la sua partecipazione a corsi di volontariato e apprendimento della lingua italiana era insufficiente a ritenere raggiunta la sua integrazione nel nostro Paese, sicché non ricorrevano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

La sentenza è stata impugnata da S.T. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6; in subordine, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che la sentenza sarebbe solo apparentemente motivata, per aver il giudice omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata e confuta la rilevanza degli elementi in base ai quali i documenti prodotti sono stati ritenuti non probanti; lamenta inoltre che la sua credibilità non sia stata vagliata alla luce di informazioni aggiornate sull’attuale situazione socio-politica-economica del Gambia; rileva, ancora, con particolare riguardo alla domanda di protezione umanitaria, che la corte del merito non ha valutato unitariamente tutti gli elementi di vulnerabilità oggettiva e soggettiva allegati, né ha compiuto il dovuto giudizio di comparazione.

Col secondo motivo, deducendo la violazione di molteplici norme, S. lamenta che la corte del merito sia venuta meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, non disponendo la sua audizione e non verificando la sua credibilità alla luce di informazioni precise e dettagliate sul suo Paese di origine.

Con il terzo eccepisce l’omesso esame rigoroso ed effettivo della domanda, in violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Va in primo luogo esclusa la ricorrenza del denunciato vizio di motivazione apparente, avendo la corte del merito ampiamente esposto le ragioni di fatto sulle quali ha fondato il proprio convincimento in ordine sia all’inattendibilità del ricorrente (errata indicazione del motivo per il quale era stata indetta la manifestazione; inverosimiglianza di quanto attestato nei documenti prodotti; mancanza di riscontri dell’effettività e dell’attualità della persecuzione politica) sia all’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (omessa allegazione di profili di vulnerabilità diversi da quelli ritenuti non credibili; non adeguata integrazione in Italia). Ciò premesso, va ricordato che l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto ed osta al compimento degli approfondimenti istruttori officiosi cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria (Cass., Sez. 1, n. 33858 del 2020, Rv. 660736).

Peraltro, l’indagine concernente l’attuale situazione politica del Gambia è stata in realtà condotta dal giudice d’appello il quale, sia pure in sede di verifica dei presupposti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), ha rilevato come il Paese si avvii verso la normalità, grazie all’elezione di un nuovo presidente, e presenti minori criticità rispetto ad altri Stati africani ed ha escluso anche per questa ragione che, in caso di rimpatrio, il richiedente rischi di essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani.

Non risulta, d’altro canto, che S. abbia allegato a sostegno delle domande fatti ulteriori rispetto alla dedotta persecuzione politica né che abbia espressamente richiesto di essere sentito a chiarimenti su aspetti del racconto contraddittori, mentre le COI da lui richiamate in appello, di cui la corte del merito non avrebbe tenuto conto, risalgono al 2015/2016 e sono pertanto meno aggiornate di quelle il cui contenuto è riportato in sentenza (rapporto Amnesty International e World Report 2017, sito UNHCR).

Infine i motivi, laddove lamentano l’erroneità degli accertamenti compiuti, si risolvono nella richiesta, inammissibile nella presente sede di legittimità, di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, difforme da quella compiuta dal giudice del merito e non sindacabile da questa Corte se non nei ristretti termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

E’ appena il caso di aggiungere che il ricorrente non ha individuato i fatti decisivi omessi che, ove esaminati dalla corte territoriale, avrebbero condotto all’accoglimento delle domande.

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di sua ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661 del 2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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