Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24305 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20393-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI E LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 22/01/2014, depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Lidia Carcavallo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’INPS alla rivalutazione contributiva, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per i periodi di esposizione qualificata ad amianto quali accertati nella consulenza tecnica d’ufficio disposta in secondo grado.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo. R.G. non ha svolto attività difensiva. Nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha concluso per l’accoglimento del ricorso ” previo rinnovo della notifica del ricorso per cassazione, ove la parte non vi abbia già provveduto”.

All’udienza camerale del 3 giugno 2006 il Collegio ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione e rinviando all’odierna udienza.

L’INPS, in esecuzione della ordinanza, ha proceduto al rinnovo della notifica che è stato effettuato nei confronti di G.G., quale erede di R.G. in (OMISSIS). A riscontro della qualità di erede della G. ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., documentazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, chi ricorre per cassazione nel caso in esame l’INPS – ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perchè la successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 c.c. dalla parte che lo esercita non essendo sufficiente la mera chiamata all’eredità, in quanto la “legitimatio ad causam” non si trasmette dal “de cuius” al chiamato per effetto della sola apertura della successione. (ex plurimis Cass. n. 17295 del 2014).

L’istituto ricorrente non ha offerto la prova che G.G. è erede di R.G..

La documentazione depositata dall’ente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. è costituita: a) da un prospetto recante l’intestazione “Agenzia delle entrate” riferito a R.G.. in tale prospetto, nello spazio riservato ai Dati Anagrafici è indicato un numero di codice fiscale ed il nome di R.G.; nello spazio riservato ai dati della persona fisica sono indicati il nome ed il cognome di R.G., la data e il luogo di nascita, la data del decesso e il domicilio fiscale. Nello spazio riservato ai precedenti domicili fiscali sono indicati i precedenti indirizzi e la relativa fonte; b) da un prospetto, recante anch’esso l’intestazione Agenzia della entrate, nel quale, in alto a destra, si legge “Elenco atti del Registro” ed al centro, più in basso, “Elenco dei negozi giuridici per l’anno 2015″; di seguito così si legge: ” Atto presentato presso Uff. Territ. Gela, Data di presentazione 16/7/2015 Data stipula – Modello 4 BIS Volume 0999 Numero 000624 De cuius in dichiarazione di successione (immobili) valore dichiarato 48.762 Coparti Controparti GQNGR747A66D960; c) da un prospetto recante l’intestazione Agenzia delle Entrate riferito ai dati anagrafici ed ai dati della persona fisica G.G.; d) lettera in data 2.5.2014 con la quale l’INPS comunica a G.G. R. la liquidazione della pensione ai superstiti.

Tali documenti non sono significativi al fine di ritenere la qualità di erede della Giaquinto.

Invero i documenti richiamati sub a) e b) concernono i dati anagrafici ed il domicilio fiscale di R.G. e G.G. e nulla dicono in ordine alla vicenda della successione del primo; analogamente il documento richiamato sub c) dal quale non è dato in alcun modo evincere a quale soggetto si riferisca la dichiarazione di successione ivi indicata. Privo di rilievo è anche il documento sub d) atteso che la liquidazione della pensione ai superstiti in favore della Giaquinto, non è significativa dell’acquisizione da parte di quest’ultima della qualità di erede di R.G. trattandosi di prestazione spettante iure proprio e non iure hereditalis (Cass. n. 287 del 2008; n. 17077 del 2005; n. 6067 del 1997; n. 3772 del 1992).

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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