Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24305 del 28/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24305 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 18234-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PARLATO ANTONIO;

– intimato –

Data pubblicazione: 28/10/2013

avverso la sentenza n. 204/05/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 24/05/2010,
depositata il 25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 18234 sez. MT – ud. 26-09-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 18234/11

Ricorrente: agenzia territorio
Intimato: Antonio Parlato

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 204/34/10, depositata il 25
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Antonio Parlato, relativa all’avviso di accertamento, concernente
la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua
proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessato
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo contra
dittorio con la parte. L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la rico

nte

deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo conteneva tutti gli elementi necessari
a stabilire il diverso classamento attraverso l’indicazione della
categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò
in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, oltre che alla
segnalazione del Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi
delle unità similari della zona, mentre invece riteneva applicabi-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

le la disciplina di cui all’art. 1, comma 336 L. n. 311 del 2004,
concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare
abbia subito delle modifiche in concreto. Inoltre l’atto impositivo doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione
della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di

Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale
l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non era stato
adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali addotte come
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.

visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio.

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