Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24305 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9095/2006 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA “CENTRO SPORTIVO S. CROCE”, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso l’avvocato LUISE Michelino, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RECCA RENATO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, AGENZIA DEL DEMANIO,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1264/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MICHELINO LUISE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma con sentenza del 28 febbraio 2002 respingeva la domanda di risarcimento del danno rivolta nei confronti dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze, nonchè per i beni ed attività culturali, da V.U. n.q. di legale rappresentante dell’Associazione sportiva Centro sportivo S. Croce, già concessionari di un’area dell’ex caserma principe di Roma, da parte dell’amministrazione finanziaria.

L’impugnazione del V. n.q. è stata respinta dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 marzo 2005, la quale ha osservato: a) che essendo il Centro sportivo un’associazione di fatto di cui è rappresentante legale il V., quest’ultimo doveva rispondere delle obbligazioni a carico dell’associazione senza possibilità di configurare alterità soggettiva o dualità tra detti soggetti; ed era comunque destinatario dell’ordine di rilascio del bene detenuto senza titolo; b) a nulla rilevava la sospensiva contro il provvedimento di sgombero concessa dal TAR con ordinanza 971/1991, poichè travolta dalla sentenza conclusiva del giudizio emessa dallo stesso Tribunale che aveva rigettato il ricorso dell’associazione; c) che con il provvedimento del 23 novembre 2003, l’amministrazione si era limitata a postergare di due settimane l’ordine di sgombero differendolo al 7 dicembre 1993.

Per la cassazione della sentenza il V. n.q. ha proposto ricorso per 3 motivi; cui le amministrazioni non hanno resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo, che va esaminato con precedenza per il suo evidente carattere pregiudiziale, il V., si duole che la Corte di appello abbia ritenuto la menzionata ordinanza travolta dalla sentenza del TAR, che nel 1995 aveva concluso il procedimento senza considerare che fino a tale data lo sgombero non poteva essere portato a compimento e che dunque essendo stato eseguito il 7 dicembre 1993 si era concretato in uno spoglio illegittimo; e che in relazione al periodo di sospensione il giudice ordinario non aveva alcun potere di adottare provvedimenti spettanti alla giurisdizione amministrativa.

Il motivo è infondato.

Con esso, infatti, il V. n.q. di rappresentante legale dell’Associazione sportiva “Centro S. Croce” che è pacificamente un’associazione di fatto, ha chiesto il risarcimento del danno per l’illegittimo sgombero e la rimozione dei beni dell’associazione nel periodo 7 dicembre 1993 – 19 aprile 1995 in cui era intervenuta la sentenza del TAR Lazio che ne aveva rigettato l’impugnazione del provvedimento di rilascio intimatole dall’Intendenza di finanza in data 29 gennaio 1991,poi sospeso dallo stesso giudice amministrativo con ordinanza dell’1 luglio 1991, n. 971.

Ha ritenuto, invece, pacifica la legittimità dell’ordinanza 26 aprile 1983 della stessa Intendenza, con la quale gli era stato ingiunto, questa volta in proprio, il rilascio dei locali, perchè se è vero che anche questa intimazione era stata sospesa dallo stesso TAR con ordinanza del 28 marzo 1984, è pur vero che quest’ultima era stata travolta dalla sentenza dello stesso Tribunale 1465/1992 che aveva rigettato la sua opposizione (ed era poi passata in giudicato, essendo stata confermata dal Consiglio di Stato).

Sennonchè, lo stesso ricorrente ha confermato quanto accertato dai giudici di merito, che cioè anche il secondo provvedimento di rilascio, questa volta rivolto al Centro sportivo, in persona del V., che ne era il rappresentante legale, dopo essere stato destinatario di analoga sospensione, è stato confermato dalla sentenza definitiva del TAR 19 aprile 1995 n. 708 che ha respinto l’opposizione dell’Associazione ed è divenuta pur essa definitiva per essere stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 3 marzo 1998 n. 368.

Pertanto non è configurabile una scissione della posizione giuridica del Centro prima e dopo la decisione 708/1995 del giudice amministrativo, quale prospettata dal ricorrente che ha ravvisato un diritto soggettivo a permanere nell’immobile avente la propria fonte genetica nell’ordinanza di sospensione dello sgombero: revocato soltanto in conseguenza del provvedimento giurisdizionale definitivo del 1995; ed ha perciò ipotizzato uno spoglio illecito dell’Intendenza per aver ottenuto il rilascio in epoca precedente: in quanto è stato escluso dalle ricordate sentenze del giudice amministrativo che tanto il V. in proprio, quanto il Centro o se si vuole, il V. n.q. di legale rappresentante del Centro avessero titolo a detenere gli immobili demaniali di cui l’Intendenza aveva intimato il rilascio. E che quindi l’attività dell’ente proprietario per riacquistarne la detenzione si sia tradotta per l’uno o per l’altro in un danno arrecato “non iure”.

Nè il relativo diritto può essere stato attribuito, peraltro alla sola Associazione dal provvedimento di sospensione 971/1991 del TAR, erroneamente considerato dal ricorrente come una sorta di atto di revoca temporanea del provvedimento 29 gennaio 1991 dell’Intendenza di cui dunque era cessata l’efficacia: in quanto la giurisprudenza tanto di questa Corte, quanto del Consiglio di Stato, che va ribadita in quanto se ne condividono le ragioni, è fermissima nel ritenere che detti provvedimenti di sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria (accentuata dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 quater, introdotto dalla L. n. 15 del 2005), in quanto volti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla; e che la disposta sospensione non fa venir meno l’atto sospeso e neppure la sua validità, nè esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma temporaneamente – e con efficacia ex nunc – soltanto la possibilità di portare l’atto ad (ulteriore) esecuzione (Cass. 12051/2003; 2499/2001).

Pertanto gli stessi, non avendo carattere decisorio, per un verso non determinano alcun pregiudizio per la decisione finale sul ricorso concernente l’atto sospeso; e, per altro verso, sono destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel giudizio sudetto, nella quale rimangono assorbiti e caducati con l’esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza.

Il che non significa che il Centro ed il V. non avessero alcuna tutela per ottenere dall’Amministrazione l’osservanza del provvedimento di sospensione durante il periodo della sua (temporanea) vigenza; ma tale tutela andava richiesta allo stesso giudice che aveva pronunciato il provvedimento cautelare: rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo il potere di emanare, nell’ambito del procedimento d’esecuzione della precedente ordinanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, tutte le statuizioni strumentalmente necessarie per la concreta realizzazione degli effetti della pronuncia da eseguire (Cons. St. 253/2001), conformando la realtà alle relative statuizioni, anche attraverso l’utilizzazione, se del caso di strumenti diversi ed eccedenti la pura e semplice paralisi degli effetti formali dell’atto impugnato, compresa, tra detti strumenti, la possibilità di imporre all’amministrazione la tenuta di certi comportamenti considerati necessari per la realizzazione della tutela giurisdizionale e per assicurare gli effetti sostanziali della pronuncia cautelare a suo tempo emanata (Cass. sez. un. 2149/2005;14018/1991).

Una volta, poi, che l’ordinanza di sospensione è stata travolta dalla sentenza definitiva del giudice amministrativo e resa “tamquam non esset”, il provvedimento 29 gennaio 1991 dell’Intendenza deve ritenersi legittimo ed efficace ab initio (L. n. 241, art. 21 quater, comma 1) ed idoneo ad attribuire a detta amministrazione il diritto al rilascio immediato dei propri locali: perciò rendendo il Centro ed il V. quanto meno dalla stessa data occupanti abusivi di detti immobili continuati a detenere senza titolo; e non destinatari della tutela risarcitoria attribuita dall’art. 2043 cod. civ., nelle sole ipotesi di lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento nonchè da quest’ultimo protetto.

Assorbite, pertanto, le restanti doglianze (1 e 3 motivo), il Collegio deve respingere il ricorso; e sussistendo giusti motivi, avuto riguardo alle circostanze di fatto che hanno dato causa alla controversia, dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA