Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24304 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19620-2014 proposto da:

START SPA, in persona del Presidente legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 134,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO ALBERTO NICOLINI, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

contro

CA.PR.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Bruno Sconocchia per delega dell’Avvocato Carlo

Nicolini difensore della ricorrente che si riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato il diritto di V.G. e degli altri ricorrenti, dipendenti della convenuta START s.p.a., alla fruizione di una ulteriore giornata di ferie (ovvero, in alternativa, di permesso retribuito) per ciascun anno di servizio ed ha condannato la società datrice di lavoro al ripristino del monte ore ferie permessi, da integrare in ragione di una giornata all’anno, con decorrenza dal 2001 oppure, in alternativa, a corrispondere a ciascuna parte appellante la relativa indennità sostitutiva oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso START s.p.a. sulla base di quattro motivi. Gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso.

Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha concluso per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha contestato la proposta formulata nella relazione e chiesto che la questione sia rimessa alla pubblica udienza.

Ritiene il Collegio di condividere la proposta del relatore sia pure sulla base di motivazione parzialmente diversa, che tiene conto del mancato assolvimento da parte del ricorrente degli oneri prescritti dall’art. 366 c.p.c..

Si premette che: con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione ed errata interpretazione degli Accordi interconfederali 27 luglio 1978 e 14 novembre 1978 e dell’Accordo nazionale 27 febbraio 1979, nonchè violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., artt. 1353, 1374, 1463, 1464 e 1467 c.c. e dei principi di diritto in tema di presupposizione; con il secondo motivo ha dedotto violazione ed errata interpretazione degli Accordi interconfederali 27 luglio 1978 e 14 novembre 1978 e dell’Accordo nazionale 27 febbraio 1979, nonchè violazione degli artt. 1325, 1374, 1463 e 1467 c.c. e dei principi di diritto in materia di causa del contratto; con il terzo motivo ha dedotto violazione ed errata interpretazione degli Accordi interconfederali 27 luglio 1978 e 14 novembre 1978 e dell’Accordo nazionale 27 febbraio 1979, nonchè violazione degli artt. 1362, 1366, 1369, 1371 e 1374 c.c.. Ha sostenuto che l’interpretazione di tali accordi fatta propria dal Giudice di appello aveva l’effetto di attribuire alla disciplina risultante all’esito dell’emanazione della L. n. 366 del 2000 un assetto irrazionale contrario alla stessa volontà espressa negli accordi collettivi del 1978, oltre che costituire fonte di ingiustificato arricchimento dei lavoratori. In particolare ha sostenuto che l’interpretazione censurata si poneva in contrasto con il criterio ermeneutico di cui all’art. 1369 c.c. il quale imponeva di interpretare le norme collettive in coerenza con gli istituti legali sui quali gli stessi erano destinati ad intervenire.; con il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 2942 e 2948 c.c. censurando la decisione per avere affermato che la pretesa azionata dai ricorrenti era assoggettata all’ordinario termine di prescrizione decennale anzichè a quello quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4.

I primi tre motivi di ricorso, trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, risultano formulati, come detto, in termini non coerenti con gli oneri prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 al fine della valida censura della decisione impugnata.

Con tali motivi parte ricorrente deduce, sotto vari profili, l’errata interpretazione degli accordi collettivi richiamati e la non conformità a diritto del risultato ermeneutico cui è pervenuta la sentenza impugnata.

In relazione a tali accordi, parte ricorrente, tuttavia, si limita ad evidenziare che gli stessi sono allegati al ricorso per cassazione ma omette di specificamente di indicare i dati necessari al reperimento degli stessi in relazione alle fasi del giudizio di merito, e ciò in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo cui quando, come nella specie, il motivo del ricorso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ed a pena d’inammissibilità del motivo stesso, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o in quelli di parte), provvedendo, anche, alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. SU n. 22726 del 2011, n. 4220 del 2012; n. 8569 del 2013).

Quanto ora rilevato assorbe ogni considerazione attinente al merito delle questioni prospettate, conseguendone la esclusione, in radice, della necessità, prospettata in memoria, di rinvio della causa alla pubblica udienza.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che, premessa la natura mista, sia risarcitoria che retributiva, dell’indennità sostitutiva delle ferie ha ritenuto, che al fine del termine prescrizionale dovesse essere data prevalenza carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, “cui va assicurata la più ampia tutela”, conseguendone l’applicazione dell’ordinario termine decennale (Cass. n. 1757 del 2016).

In conclusione, in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore antistatario.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Christian Lucidi, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a duello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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