Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24304 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/10/2017, (ud. 17/02/2017, dep.16/10/2017),  n. 24304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4561-2013 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO CORIGLIANO;

– ricorrente –

contro

A.F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DOMENICO FONTANA 40 int.3, presso lo studio dell’avvocato

CARMELO CANNATA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 09/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANGELO FIUMARA, con delega dell’Avvocato CARMELO

CANNATA difensore del controricorrente, che si è riportato agli

scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’accoglimento del

sesto motivo del ricorso con giudizio nel merito e per

l’inammissibilità degli altri motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente F.A. nel 1995 adiva il Tribunale di Reggio Calabria chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, da egli stipulato quale promittente venditore nel 1981, a causa del grave inadempimento del promissario acquirente, A.F.A., e di condannare quest’ultimo all’immediato rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni subito a causa del mancato godimento dell’immobile, compensandolo con quanto percepito sino a 1982 (30 milioni di Lire, a fronte di un prezzo fissato per l’immobile di 50 milioni di Lire). A. si è costituito chiedendo, ove l’adempimento fosse ritenuto inattuabile, di dichiarare risolto il preliminare e di condannare l’attore a restituire i 30 milioni già versati.

Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell’eccezione di giudicato esterno proposta da F., era stata acquisita una sentenza del 1994, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la domanda, proposta questa volta da A., di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto preliminare di compravendita.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la risoluzione della promessa di vendita e, dichiarato integralmente compensato tra le parti ogni rapporto di dare e avere, ha condannato il promissario acquirente A. alla restituzione dell’immobile, compensando le spese di lite.

2. A. ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare che non aveva inadempiuto e di condannare F. a restituire la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo (30 milioni di Lire); F., a sua volta, costituendosi ha proposto appello incidentale con cui domandava di riformare la sentenza nella parte in cui aveva stimato il danno da lui subito in 30 milioni e non aveva riconosciuto gli interessi legali. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha ritenuto fondato l’appello principale, mentre ha considerato abbandonata l’impugnazione incidentale, così condannando F. a restituire i 30 milioni più gli interessi legali; F. è poi stato condannato a rimborsare ad A. le spese dei due gradi di giudizio.

3. F. propone ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

A. resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 2909 c.c. con riferimento all’esclusione dell’esistenza di precedente giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 113/1994”. La Corte d’appello avrebbe errato nel respingere l’eccezione di giudicato ritenendo che la domanda di risoluzione del contratto, avanzata dall’ A. nel processo deciso Tribunale di Reggio Calabria nel 1994, era basata su “inadempimenti reciproci di natura ed entità diversa”, ossia sull’avere F. promesso in vendita, dolosamente sottacendolo, un bene sottoposto al vincolo reale di ipoteca ove invece il giudizio dalla Corte d’appello deciso è fondato sull’essersi F. attivato tardivamente per ottenere la licenza edilizia e il rilascio del certificato di abitabilità dell’appartamento.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, laddove afferma che “il passaggio in giudicato della più risalente pronuncia che ha escluso la sussistenza di reciproci inadempimenti contrattuali connotati dal carattere di gravità non possiede alcuna valenza preclusiva della presente disanima”, è errata. Dall’esame della sentenza del 1994 risulta che la mancanza di licenza edilizia e del certificato di abitabilità sono stati dedotti nel giudizio (cfr. in particolare pag. 6 del provvedimento, in cui si richiama la prima comparsa conclusionale di A. con cui lo stesso aveva dedotto l'”inabitabilità formale del sito”, assumendo “il difetto di qualità essenziale” della res, contestazione alla quale lo stesso aveva poi rinunciato chiedendo in sede di precisazione delle conclusioni l’adempimento del contratto; nonchè pag. 5, ove si precisa che in istruttoria “emergeva, per allegazione confermata tra le parti, che l’appartamento in oggetto era privo del certificato di abitabilità”), così che tali fatti sono da ritenersi coperti dal passaggio in giudicato della sentenza e il loro esame precluso al giudice del processo di fronte a questa Corte.

Di conseguenza, si impone la cassazione della sentenza impugnata per la parte in cui fonda l’accoglimento dell’appello principale sulla mancanza del certificato di abitabilità dell’immobile, cassazione che comporta il rinvio della causa al giudice del merito, dato che la decisione presuppone accertamenti che non possono essere compiuti da questa Corte.

2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 112,183,189,352 e 99 c.p.c. “in relazione alla decisione della Corte d’appello che ha ritenuto rinunciato l’appello incidentale”.

La censura è fondata. Secondo la Corte d’appello l’impugnazione incidentale risulta abbandonata “non essendo stata richiamata all’udienza del 28 aprile 2003 nè nell’ambito della comparsa conclusionale depositata nell’interesse dell’appellato in data 24 febbraio 2011”. In realtà, F., costituendosi nel giudizio d’appello, aveva proposto appello incidentale (da ritenersi tempestivo, a differenza di quanto eccepisce A. nel controricorso, perchè al giudizio, instaurato il 26 aprile 1995, non si applica la L. n. 353 del 1990), appello incidentale che non ha espressamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni (e al riguardo va considerato che “affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni”, Cass. 15860/2014), ma poi, nella comparsa conclusionale d’appello del 24 febbraio 2011, ove si legge “elevando al contempo domanda riconvenzionale, ritenendo insufficiente il risarcimento del danno nella misura liquidata dal giudice nei confronti del signor F.”, ha manifestato, contrariamente a quanto ritiene la Corte d’appello, in modo inequivoco la volontà di riproporre la domanda.

L’impugnazione incidentale non può pertanto dirsi rinunciata e dovrà essere decisa nel merito dal giudice di rinvio.

3. L’accoglimento dei primi due comporta l’assorbimento dei restanti sei motivi, aventi ad oggetto:

– il terzo la violazione dell’art. 1460 c.c., comma 1 “con riferimento alla natura del contratto”;

– il quarto ancora violazione dell’art. 1460, commi 1 e 2, “con riferimento al principio di buona fede e di comparazione del dedotto inadempimento del F. con il comportamento dell’ A.”;

– il quinto contraddittoria motivazione “con riferimento all’affermazione che i lavori edili illegittimi sono stati eseguiti dal F.”;

– il sesto e il settimo violazione dell’art. 112 “con riferimento alla statuizione del Tribunale di condanna dell’ A. al pagamento di Lire 30 milioni per occupazione del bene, statuizione non impugnata dall’ A.” e “con riferimento alla domanda proposta dal F. di condanna dell’ A. al risarcimento del danno da illegittima occupazione del bene in misura maggiore di Lire 30 milioni”;

– l’ottavo violazione dell’art. 96 c.p.c. “con riferimento alla condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.

4. La fondatezza dei primi due motivi, con assorbimento dei restanti sei, determina l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, che pure provvederà alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviandola, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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