Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24304 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/11/2020), n.24304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24074-2014 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MOSILLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LILIANA FARRONATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TERZA DI ROMA, AGENZIA

DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LAZIO, MINISTERO ECONOMIA E

FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 301/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.G. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), anno di imposta 2000, notificato per reddito non dichiarato per plusvalenze realizzate a seguito della cessione di tre terreni edificabili nel Comune di (OMISSIS), deducendo l’illegittimità dell’atto in quanto basato sul valore accertato ai fini dell’imposta di registro, e lamentando che l’Ufficio non aveva considerato nè le spese di urbanizzazione sostenute per l’edificabilità dei terreni compravenduti, e neppure il fatto che il Comune di (OMISSIS), per concedere l’edificabilità, aveva preteso la cessione a titolo gratuito del 45% dei terreni medesimi. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 236/2011, accoglieva parzialmente il ricorso proseguito dalli erede della F., L.B., statuendo che il valore complessivo del reddito dichiarato poteva essere ridotto di un terzo. La contribuente appellava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 301/6/13, respingeva il gravame, ritenendo la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato. L.B. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi, illustrati con memorie.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, in quanto la sentenza impugnata, laddove afferma che la contribuente avrebbe dovuto superare la presunzione di corrispondenza tra prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando di avere venduto ad un corrispettivo inferiore, sarebbe illegittima rispetto alla disposizioni citate, in base alle quali la base per il calcolo della plusvalenza è il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e, ove questo fosse notevolmente inferiore rispetto all’astratto valore di mercato, per prendere a base tale astratto valore, occorrerebbe indicare ulteriori elementi che attestino la non veridicità del corrispettivo dichiarato (ad esempio i movimenti bancari). Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate avrebbe ritenuto non veritiero il corrispettivo dichiarato negli atti di compravendita in base alla sola stima dell’astratto valore di mercato rettificato ai fini del registro, effettuata dall’Ufficio tecnico erariale nel 2007, ma senza fornire ulteriori indizi di non veridicità del prezzo dichiarato, mentre la contribuente, a dimostrazione del prezzo dichiarato, aveva prodotto una perizia stragiudiziale che attestava la corrispondenza di quel prezzo all’astratto valore di mercato per quel terreno nel 2002, ossia nello stesso periodo di vendita del 2000. La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, illegittima laddove afferma che nessun valore probatorio può essere attribuito alla perizia di parte che risultava redatta nel 2002.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 1. La ricorrente deduce di avere eccepito e documentato nel corso dei giudizi di merito di non avere dichiarato alcuna plusvalenza, per l’assenza di qualsivoglia plusvalenza tassabile. La vendita dei tre lotti di terreno come edificabili avrebbe consentito di incassare liquidità ma non di realizzare plusvalenze, cioè redditi tassabili a causa dei costi sostenuti per conseguire l’edificabilità, qual l’INVIM, le spese di urbanizzazione e la cessione gratuita del 45% dell’originaria estensione al Comune di (OMISSIS), che imponeva il pagamento di tutti i relativi oneri concessori. Sarebbe, pertanto, illegittima l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui “quanto agli oneri sostenuti per l’urbanizzazione nonchè quanto alla cessione di una parte del terreno a titolo gratuito al Comune di (OMISSIS), tali fatti a nulla rileverebbero rispetto ai redditi percepiti nell’anno 2000 relativa alla plusvalenza dei terreni ceduti”, laddove tutti i costi incrementativi sostenuti dalla ricorrente, documentati in atti sin dal giudizio di primo grado come doc. n. 12 e comunque non contestati, dovevano essere detratti dal prezzo di cessione dichiarato negli atti di compravendita, con la conseguenza che nessuna plusvalenza tassabile era stata realizzata.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, in quanto la norma citata non dispone l’irrilevanza dei costi sostenuti per l’edificabilità come, invece, erroneamente affermato nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la stessa, attribuendo alla norma un contenuto del tutto inesistente, non ha tenuto conto di tutti i costi sostenuti per l’edificabilità e debitamente documentati in atti sin dal giudizio di primo grado e in assenza di contestazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata.

4. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono infondati per i principi di seguito enunciati.

a) I giudici di appello, nella sentenza impugnata, affermano testualmente che: “Il maggior valore di mercato indicato nell’accertamento impugnato si è preliminarmente cristallizzato con il valore accertato dall’Ufficio ai fini dell’imposta di registro (….) sulla base della giurisprudenza citata si deve ritenere che la procedura seguita dall’Ufficio sia assolutamente corretta e che nella fattispecie spettava alla parte l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato fornendo adeguate ragioni giustificative” aggiungono anche che: “Sul punto occorre rilevare che l’Ufficio per accertare l’effettivo valore di mercato ha richiesto apposite stime all’UTE, organo tecnico dell’Agenzia del territorio, in base ai criteri determinati dalla legge”.

Quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale tiene comunque conto, nella sostanza, dell’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui il valore quantificato ai fini dell’imposta di registro non è sufficiente a determinare la plusvalenza tassabile (principio recentemente ribadito da Cass. n. 2610 del 2019 e Cass. 12113 del 2019), dovendo invece provvedere l’Ufficio a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, nella fattispecie rappresentati dalle apposite stime redatte dall’UTE.

La Corte nelle richiamate pronunce si fa carico dell’orientamento interpretativo della disciplina anteriore alla introduzione del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3. Quest’ultima norma ha stabilito che: “Gli artt. 58,68,85 e 86 T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”. La disposizione introdotta con la novella legislativa vale come interpretazione autentica della previgente disciplina, assumendo conseguente efficacia retroattiva. L’indirizzo che aveva dato rilievo al valore del bene come determinato ai fini dell’imposta di registro è, pertanto, mutato nel senso che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, il citato art. 5, esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass. n. 9513 del 2018; Cass. n. 19227 del 2017; Cass. n. 12265 del 2017; Cass. n. 6135 del 2016; Cass. n. 11543 del 2016). Pertanto, l’automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, non trova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell’accertamento, dovendo l’Ufficio invece provvedere, come sopra si è detto, ad individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, nella fattispecie rappresentati dalle stime dell’UTE finalizzate ad accertare l’effettivo valore di mercato. Allegate le prove, anche presuntive, spetterà poi al contribuente stesso, con prova contraria, contraddire alle risultanze probatorie offerte dall’Agenzia.

b) Ne consegue che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non può essere censurata sotto il profilo della violazione di legge, atteso che il giudice del merito, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha valorizzato nella determinazione della plusvalenza tassabile anche le stime UTE allegate dall’Ufficio, concludendo per la congruità delle valutazioni espresse nell’avviso impugnato. In particolare, i giudici di appello hanno affermato: “Sul punto occorre rilevare che l’Ufficio per accertare l’effettivo valore di mercato ha richiesto apposite stime all’UTE, organo tecnico dell’Agenzia del territorio, in base ai criteri determinati dalla legge. Inoltre, anzichè procedere direttamente all’attualizzazione del valore indicato nella stima UTE ha chiesto una ulteriore perizia (per ciascuno dei tre terreni) per determinare il valore nominale alla data del 28 ottobre 1987, quinto anno anteriore all’inizio della lottizzazione, per determinare l’esatto calcolo della plusvalenza tassabile”.

Le ulteriori doglianze proposte dalla contribuente, afferenti a violazioni di legge con riferimento alla omessa valutazione della perizia di parte non ritenuta rilevante dal giudice del merito, come anche quelle relative alla omessa valutazione dei costi sostenuti dalla contribuente, sono inammissibilmente proposte, trattandosi di censure che lamentano una erronea ricognizione delle risultanze di causa che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice del merito, in quanto presupponenti l’accertamento di fatti non pacifici tra le parti, che può essere censurata solo come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, come parte ricorrente ha dedotto con le prospettate censure, è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

5. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 6000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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