Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24303 del 28/10/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 24303 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso 16829-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA 8041611585, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CINQUE TERESA;
– intimata –
Data pubblicazione: 28/10/2013
avverso la sentenza n. 123/48/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 29/04/2010,
depositata il 03/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/ 09/ 2013 dal Consigliere Relato re Dott. SALVATORE
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Ric. 2011 n. 16829 sez. MT – ud. 26-09-2013
-2-
BOGNANNI;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 16829/11
Ricorrente: agenzia territorio
Intimata: Teresa Cinque
Sentenza
Svolgimento del processo
1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 123/48/10, depositata il 3
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Teresa Cinque, relativa all’avviso di accertamento, concernente la
revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua
proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessata
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo contraddittorio con la parte. L’intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
La Corte
2. Rilevato:
che l’avvocatura dello Stato, quale difensore della ricorrente, ha prodotto atto di rinuncia prot. 23295/2011 del 15.7.2013
all’atto di gravame fissato per la discussione all’udienza odierna;
che perciò ha richiesto declaratoria di estinzione del procesSO;
Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,
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3. ritenuto:
che, dato atto di quanto sopra, va disposto in conformità;
che in ordine alle spese del giudizio non va emessa alcuna declaratoria, stante la mancata attività difensiva dell’intimata;
visti gli artt. 390 e 391 cpc.;
La Corte
Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 26 settembre 2013.
P.Q.M.