Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24303 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4710/2006 proposto da:

SAL.CO. S.A.S. DI R. SALESI & C. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA EMILIA 88, presso l’avvocato CHIRULLI Paola, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato INGLESE GIUSEPPE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14,

presso l’avvocato PAFUNDI Gabriele, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1062/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato INGLESE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PAFUNDI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Genova, in riforma della decisione 21 dicembre 2004 del Tribunale di Genova che l’ aveva accolta, con sentenza del 21 dicembre 2004, ha rigettato la domanda della s.a.s. Salco affidataria, dal comune di Genova, a seguito di licitazione privata con contratto del 20 giugno 1990, dei lavori di ristrutturazione della locale (OMISSIS); la quale aveva chiesto il pagamento di un sovrapprezzo (pari a L. 127.359.756) relativo all’esecuzione di mattoni pieni da calcolarsi per metro quadrato come previsto nel capitolato speciale allegato alla Delib. Giunta comunale n. 6093 del 1997, piuttosto che a metro cubo, come stabilito dal prezziario per le opere edili di detta amministrazione. Ha osservato che l’infondatezza della richiesta risultava evidente da numerosi elementi quali la preventiva fissazione dell’intero corrispettivo dell’appalto nel contratto e nel capitolato che presupponevano il calcolo del sovrapprezzo a metro cubo; il prezziario comunale per dette opere che lo imponeva unitamente alla funzione del sovrapprezzo che non derivava da lavori aggiuntivi, da remunerarsi al metro quadrato,ma dalla particolare lavorazione richiesta in sede costruttiva; principi del rispetto dell’impegno di spesa e di inderogabilità dei prezzi dell’appalto inconciliabili con un aumento del 14% rispetto all’importo pattuito ed accettato dalle parti;

nonchè il comportamento tenuto dalla stazione appaltante che aveva cercato di correggere immediatamente l’errore, la cui sussistenza era stata peraltro confermata dal collaudatore nella relazione sulle riserve, nonchè in quella di collaudo.

Per la cassazione della sentenza la SALCO ha proposto ricorso per 6 motivi; cui resiste il comune di Genova con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la SALCO, deducendo violazione dell’art. 1362 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere disapplicato il criterio letterale di interpretazione del contratto stipulato dalle parti laddove nei prezzi allegati al capitolato speciale prevedeva espressamente che il sovrapprezzo in questione doveva essere calcolato per mq. di lavori eseguiti;laddove contro il tenore letterale della disposizione era stato determinato per metri cubi.

Con il secondo motivo, deduce motivazione contraddittoria laddove la Corte di appello aveva individuato nel sovrapprezzo una funzione remunerativa per la diversa qualità di alcuni lavori (sedili, copertine pedane, alzate ecc.), senza considerare che con tale determinazione si perveniva ad applicare lo stesso prezzo a due manufatti aventi identiche dimensioni, ma spessori differenti.

Con il terzo motivo, deducendo vizi di motivazione, censura l’interpretazione della Delib. n. 2703 del 1992, costituente peraltro atto unilaterale del comune, che come confermava il tenore letterale delle proposizioni, non intendeva affatto correggere un errore materiale, fissare unilateralmente nuovi prezzi, due dei quali non erano stati accettati da essa impresa.

Con il quarto motivo, denunciando altra violazione dei canoni legali di ermeneutica, nonchè numerosi difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il prezzo dell’appalto era stato convenuto come invariabile, ed era perciò incompatibile con l’aumento di circa il 14% derivante dal menzionato sovrapprezzo determinato a mq. senza considerare: a) che il capitolato speciale si limitava a rinviare a quello generale del 1973, che non prevedeva nè poteva prevedere la presenza di limiti quantitativi nei futuri appalti; b) che tali limiti non potevano ricavarsi neppure dall’art. 2 del capitolato speciale che pur prevedeva un importo dei lavori pari a L. 512.000.000,stabilendo la medesima clausola che il prezzo complessivo poteva aumentare o diminuire in funzione della variazione delle rispettive quantità; e con ciò dimostrandosi che l’importo stimato era soltanto indicativo; c) che, d’altra parte, il prezzo era stato convenuto a misura come risultava anche dal conto finale e dalla relazione di collaudo, nonchè da altri documenti non esaminati dalla Corte di appello; per cui restava smentito anche il postulato della sua invariabilità; tant’è che quello finale complessivo era risultato superiore all’importo di L. 768.563.200 preventivato nel menzionato art. 2.

Con il quinto motivo, deducendo altra violazione dell’art. 1362 cod. civ., e segg., nonchè difetti di motivazione si duole che la sentenza abbia attribuito rilevanza alla relazione al capitolato speciale contenente l’elenco dei nuovi prezzi, senza considerare che trattavasi di un atto interno, e che, per converso, le imprese erano tenute a conoscere gli atti ed i documenti indicati nel bando tra cui il capitolato speciale con l’allegato sovrapprezzo che era stato recepito e trasfuso nel contratto (a nulla rilevando il comportamento tenuto dal comune al riguardo).

Con l’ultimo motivo addebita alla sentenza altra illogicità laddove ha ritenuto che l’invariabilità del prezzo traesse conferma dalla esclusione degli elaborati progettuali dal contenuto del contratto:

ribadendo invece detta esclusione la variabilità dei prezzi dipendenti soltanto dalla quantità dei lavori eseguiti.

Tutte queste censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

Non sussiste anzitutto la denunciata violazione dell’art. 1362 cod. civ. per non avere la sentenza privilegiato il tenore letterale dell’espressione “mq.” utilizzata dai contraenti per il calcolo del sovrapprezzo in questione dovuto all’appaltatore – perchè se è vero che tale modalità di stima è riportata in un elenco dei prezzi materialmente allegato al capitolato speciale di appalto, o secondo l’assunto del comune alla sola deliberazione di approvazione dei lavori 29 dicembre 1987 della Giunta, è pur vero che non soltanto il contratto di appalto, ma anche il capitolato speciale che dei diritti e degli obblighi delle parti costituivano la fonte più diretta e significativa, hanno calcolato e specificato il prezzo complessivo dell’appalto, abilendo che il relativo importo doveva restare entro i limiti del capitolato generale, e lo hanno determinato in base al menzionato prezziario comunale espressamente richiamato dal contratto e costituente parte integrante dello stesso, che nel cap. 19 prevedeva per le lavorazioni in muratura per cui è causa un prezzo di L. 210.000 da calcolarsi a mc; per cui il problema era il proprio quello, esaminato e risolto dalla Corte di appello, di stabilire se considerare l’espressione “al mq.” contenuta (soltanto) nel menzionato elenco prezzi un mero errore materiale, perciò dando la prevalenza alla diversa modalità di misurazione “al me” imposta dal prezziario e richiamata dal contratto (ed indirettamente dallo stesso capitolato). Ovvero privilegiare la diversa modalità di misurazione indicata nel suddetto documento esterno e ritenere che essa bastasse a porre nel nulla e/o a superare tutte le pattuizioni sul prezzo complessivo dell’appalto, perciò inutilmente poste nel contratto e nei capitolati, che invece la smentivano.

La sentenza impugnata ha perciò correttamente optato per la prima ipotesi dell’alternativa, da un lato, applicando il principio ermeneutico che ove la comune intenzione delle parti non risulti in modo certo dalla dizione letterale del contratto, il giudice deve accertarla mediante indagine approfondita e comprensiva soprattutto dell’elemento logico e di quello sistematico che devono essere coordinati e fusi in vista dell’individuazione dell’effettiva volontà dei contraenti: e dall’altro accertando che gli stessi avevano ricostruito e stabilito il prezzo complessivo dell’appalto in ogni atto dello stesso in modo incompatibile con la dizione “al mq.” utilizzata invece (e soltanto) nell’allegato di cui si è detto,in quanto: a) detto sovrapprezzo era stato indicato e calcolato in mc. già nella perizia che aveva costituito la base d’asta dei lavori di L. 512.000.000 che la SALCO aveva accetto e che si era aggiudicata;

b) il medesimo prezzo ottenuto,dunque con il calcolo del sovrapprezzo a mc. risultava espressamente anche nel capitolato speciale, cui secondo la sentenza risultava allegato il menzionato elenco prezzi, perciò avente non certamente la funzione di contribuire alla loro determinazione,ma quella più modesta esplicativa dei criteri di calcolo attraverso i quali si era pervenuti all’importo sovraindicato; c) conseguentemente anche la Delib. Giunta n. 6093 del 1987, non contestata nè impugnata dall’impresa, aveva approvato i lavori da eseguire in conformità agli atti suddetti ed al prezzo ivi predeterminato unitamente al ricordato aumento pur esso concordato con l’appaltatore; d) sempre questo specifico prezzo, nuovamente indicato in tale misura e senza possibilità di dubbio, aveva costituito l’oggetto del contratto sottoscritto e concluso dall’impresa appaltatrice il 20 giugno 1990, cui il comune aveva aggiunto anche l’aumento del 50,11% dalla stessa richiesto in sede di gara,portando il corrispettivo all’importo complessivo di L. 768.563.200. Ed è significativo che l’art. 3 avesse recepito tra gli altri “l’elenco prezzi approvato con le Delib. Consiglio Comunale 4 febbraio 1985, n. 199 e Delib. Giunta Comunale 30 dicembre 1986, n. 6212…” perciò comprendenti il ricordato prezziario per le opere edili del comune di Genova redatto nel 1984 ed indicante come unità di misura il metro cubo; mentre nessun accenno è ivi contenuto a quello successivo, rimasto definitivamente estraneo al contratto ed alla formazione del prezzo dell’appalto, così come lo era stato nelle pregresse vicende che avevano concorso a determinarlo nella misura suddetta.

Per cui, il Collegio deve dare continuità alla propria giurisprudenza in tema di interpretazione di un contratto secondo cui l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce certamente in un’indagine di fatto, affidata in via esclusiva al potere istituzionale del giudice del merito. Con la conseguente censurabilità in sede di legittimità dell’operazione interpretativa nei soli casi qui non ricorrenti, di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto; oppure per inosservanza delle norme ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 – 1371 c.c., in cui nella specie è incorsa invece proprio l’impresa appaltatrice allorchè ha cercato di isolare la parola “al mq.” peraltro contenuta in un documento esterno agli atti contrattuali ed a quelli provvedimentali relativi all’appalto; le ha attribuito tautologicamente il ruolo di indice rivelatore unico della volontà dei contraenti; e per difendere siffatto risultato ermeneutico non ha esitato a disattendere i principi informatori della disciplina dell’appalto di opere pubbliche con esso del tutto inconciliabili.

La Corte di appello, infatti, non si è limitata ad operare in base alle regole ermeneutiche di cui si è detto, la corretta ricostruzione della volontà dei contraenti, già sufficiente ad escludere la pretesa dell’appaltatore, ma ne ha confermato la validità e la non opinabilità con una serie di ulteriori elementi peraltro discendenti dalla normativa sugli appalti suddetta, che qui è sufficiente riassumere: 1) la stessa funzione del sovrapprezzo volto a remunerare non già ulteriori ed autonomi interventi sulla facciata e sui muri ovvero maggiori difficoltà nella loro esecuzione, bensì ad ottenere su indicazione della D.L. una particolare resa estetica dell’opera base attraverso particolari tecniche di posa e di posizionamento dei mattoni, più accurata rispetto a quelle normali: perciò non autonome rispetto alla stessa, remunerabili in base ai medesimi criteri predisposti per questa, dovendo compensare nell’intendimento delle parti, il maggior onere di mano d’opera richiesto dalle particolari modalità di realizzazione necessarie a conseguire lo speciale ed impreziosito risultato avuto di mira dalla stazione appaltante (pag. 12-14); 2) il principio assolutamente inderogabile, della necessità dell’impegno di spesa posto già dal R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288, il quale è violato, comportando la radicale nullità del contratto, non soltanto quando l’indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte sia omessa del tutto nella delibera che autorizza il ricorso all’appalto, ma anche quando i relativi importi per cui l’onere finanziario è assunto risultino inferiori (nella specie di ben il 14%) a quelli per i quali è poi stipulato il relativo contratto: per l’eccedenza sicuramente invalido. Al quale principio la Corte deve aggiungere la regola divenuta vincolante anche per la legislazione nazionale in conseguenza delle numerose direttive comunitarie che, introducendo i principi della trasparenza e della necessaria concorrenza nelle gare di appalto, inibisce in modo assoluto agli enti pubblici ed agli organismi di diritto pubblico di predisporle per un determinato importo, ma poi di stipulare il contratto con l’impresa aggiudicataria per opere diverse,ovvero a condizioni patrimoniali diverse; 3) l’ulteriore principio derivante da quello appena esposto, dell’invariabilità dei prezzi nonchè dal divieto di introdurre lavori aggiuntivi e variazioni, risalente alla L. n. 2248 del 1865, art. 342, all. F e ribadito dal R.D. n. 350 del 1895, art. 20 e segg., nonchè art. 103, che hanno stabilito altresì ipotesi e condizioni in presenza delle quali alla sola stazione appaltante è consentito derogare e richiedere “variazioni ed addizioni”, nonchè in ciascuno di tali casi le modalità di determinazione dei relativi compensi.

E proprio a tale normativa si è attenuto l’art. 2 del capitolato speciale di cui la Salco ha stravolto funzione e contenuto,il quale non intendeva affatto (nè avrebbe potuto) modificare la menzionata disciplina legislativa o recepire, per quanto si è detto invalidamente, il principio della variabilità dei prezzi dell’appalto in corso d’opera,ma introducendo una clausola favorevole alla stazione appaltante, semplicemente consentirle (in conformità alle menzionate disposizioni legislative) di richiedere “variazioni nelle rispettive quantità dei lavori, e ciò tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni”, apportando in tal caso le opportune modifiche alla somma di L. 512.000.000 già concordata, ma impedendo anche in tal caso all’appaltatore “di chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco relativo, purchè l’importo complessivo dei lavori resti entro i limiti previsti dal capitolato speciale”. Il tutto non senza osservare che la menzionata disposizione pattizia risulta priva di qualsiasi rilevanza in questa controversia, una volta che è pacifico tra le parti che nessuna variazione quantitativa dei lavori fu richiesta dalla stazione appaltante in corso d’opera; che l’impresa non ha neppur prospettato che ne ricorrevano le condizioni stabilite dal R.D. n. 350 del 1895, art. 20, e segg.; e che infine il sovrapprezzo per cui è causa non soltanto atteneva alla particolare qualità delle lavorazioni l’interamente previste già nel contratto,ma rientrava nell’ambito della remunerazione già concordata che aveva contribuito alla determinazione del prezzo originario dell’appalto, quale individuato nella gara pubblica e poi recepito in tutti i successivi atti negoziali. Così come nessun beneficio può arrecare all’impresa la questione della natura dell’appalto – a misura piuttosto che a corpo- che la stessa ha prospettato per la prima volta in questa sede di legittimità, tentando di accreditare l’equazione per cui alla scelta della prima tipologia debba seguire sempre e comunque la predisposizione di prezzi meramente indicativi, mentre il principio della loro invariabilità resterebbe riservato ai soli appalti a corpo: anzitutto perchè nel caso non è mai stata in contestazione “la quantità effettiva delle opere eseguite” nè la loro perfetta corrispondenza a quelle preventivate nel contratto e nel capitolato speciale; e neppure la necessità degli accorgimenti qualitativi nel posizionamento e nella successione di mattoni e muretti che hanno indotto le parti a prevedere fin dall’origine l’aggiunta di un sovrapprezzo, ma si è trattato di individuare il parametro da esse predisposto onde operarne la contabilizzazione quale che sia stata la tipologia dell’appalto. E quindi perchè tale equazione è errata in senso assoluto, in quanto se è vero che nell’appalto a misura la somma prevista in contratto può variare non solo in più, ma anche in meno in rapporto alla quantità effettiva delle opere eseguite,è pur vero che la seconda parte dello stesso art. 326 della L. n. 2248 del 1865, invocato dalla Salco, estende il principio dell’invariabilità dei prezzi anche a questa categoria di appalti,stabilendo che “Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro”; e che il menzionato R.D. n. 395 del 1895, art. 20, ribadisce il divieto di variazioni di lavori ed addizioni sia quantitative che qualitative per ogni genere di lavori pubblici;

sicchè la differenza tra le due tipologie non è quella erroneamente prospettata dalla Salco, che negli appalti a misura i prezzi siano soltanto indicativi, bensì che per la categoria suddetta la mera operazione matematica necessaria per determinare la cifra complessiva del corrispettivo, deve essere rinviata al momento dell’opera finita e dell’accertamento delle quantità realizzate: tant’è che la più qualificata dottrina ha osservato che questi appalti sono caratterizzati dalla fissazione di un prezzo a corpo (invariabile) per ciascuna unità di misura. Laddove nel caso, pacifica essendo detta quantità e/o la misura dei muretti e dei mattoni posati,la contestazione si è incentrata sul criterio di calcolo – per volumi ovvero per superfici fin dall’origine concordato tra le parti per individuare la dimensione dell’obbligazione di remunerare la relativa opera posta a carico della stazione appaltante dal contratto in relazione agli artt. 1655 e 1665 cod. civ.. 4) Infine lo stesso comportamento del comune successivo al contratto (art. 1362 cod. civ., comma 2), che già in occasione dell’apposizione delle riserve, ha avvertito la controparte dell’errore materiale commesso nella redazione dell’allegato; che ha trovato conferma a tale comunicazione nelle operazioni compiute dal collaudatore il quale non ha mancato di evidenziarlo pur nella propria relazione sulle menzionate riserve; e che lo ha infine rettificato con la Delib. Giunta n. 2703 del 1992, non impugnata nè contestata dall’impresa: perciò inducendo giustamente la sentenza impugnata a concludere che quest’ultima aveva semplicemente inteso trarre vantaggio da detto errore materiale, ed usufruire del più vantaggioso criterio di calcolo per superfici, che lo stesso avrebbe comportato nella determinazione del sovrapprezzo; e che le permetteva nel contempo di superare il principio dell’invariabilità del prezzo con l’aggiunta di un importo ben più elevato di L. 127.359.756, di quello originariamente stabilito ed accettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Genova in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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