Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24303 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 03/11/2020), n.24303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18270-2014 proposto da:

ALCYONE DI PECORARO VINCENZO & C. SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA,

rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO DEL FEDERICO, CLAUDIO

ANGELONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESCARA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA DI MARCO;

– controricorrente –

e contro

TRIBUTI ITALIA SPA, GESTOR SPA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 761/2012 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA BASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Alcyone S.r.l. di P.V. & c. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 761/02 e l’ordinanza resa dalla Corte di Appello di L’Aquila ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in controversia riguardante l’impugnazione di cartelle esattoriali, anni di imposta 2003/2007 e 2009, per canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche relative all’area di via (OMISSIS) in (OMISSIS), di cui parte ricorrente era titolare mediante concessione demaniale onerosa. Il Comune di Pescara si è costituito con controricorso.

Con memoria depositata il 17.12.2019 la società Pizzeria Ristorante Alcyone S.r.l. ha comunicato che: a) con atto per Notaio F.G. del (OMISSIS), P.U., I.A. e P.V. cedevano il 100% del capitale sociale della società Pizzeria Ristorante Alcyone S.r.l. alla società Cardash & Cardash s.r.l.; b) il Comune di Pescara, con riferimento alle annualità Cosap relative al presente giudizio, ha comunicato alla contribuente l’adesione alla richiesta di rateazione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 ter, (Delib. Consiglio Comunale, n. 8 del 27 gennaio 2017); c) la società contribuente ha provveduto e sta provvedendo agli importi richiesti. La ricorrente ha, pertanto, comunicato la rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione anche dal Comune di Pescara.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della pretesa fiscale, proposta ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e documentazione relativa ai pagamenti, comunicando, con nota del 17 dicembre 2019, istanza di rinuncia al ricorso sottoscritta anche dal Comune di Pescara.

Sulla base della documentazione così prodotta, attestante l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Le spese di lite di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass. n. 10198 del 2018).

P.Q.M.

La corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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