Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24302 del 29/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17533-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. l’INPS ha chiesto, sulla base di un unico motivo, la cassazione della statuizione di condanna alle spese di lite e di ctu di cui al decreto di omologa emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, nel procedimento per ATP instaurato da C.V., inteso alla verifica del requisito sanitario per l’assegno di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 revocato in esito a visita di revisione.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c., censurando la statuizione sulle spese in quanto adottata in violazione del criterio della soccombenza. A tal fine ha evidenziato la discrasia esistente tra gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel procedimento per ATP, la quale aveva escluso che il periziato si trovasse, a partire dall’epoca della revisione, in una condizione di invalidità uguale o superiore al 74%, e il decreto di omologa con il quale si dichiarava che il C. era invalido civile con riduzione permanente della capacità di lavoro in misura superiore al 74%, a decorrere dalla data della visita di revisione del 14.11.2012.; ha, inoltre, dedotto che, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., non era giustificato l’esonero di controparte dal pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica d’ufficio.

Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Preliminarmente deve essere affermata la ammissibilità del ricorso sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6085 del 2014, cui si rinvia in parte qua), perchè, là dove condanna l’I.N.P.S. alle spese, costituisce un provvedimento) definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi.

Il ricorso è, altresì, manifestamente fondato.

La pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c. è esplicitamente prevista dal comma 5 stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

Nel caso di specie l’istituto previdenziale non può essere considerato soccombente atteso che la consulenza tecnica d’ufficio ha concluso per l’insussistenza del requisito sanitario prescritto al fine della prestazione in controversia (assegno ex lege n. 118 del 1974).

Nè a tal fine assume rilievo la circostanza che il decreto di omologa ha attestato, in contrasto con le risultanze peritali, un requisito sanitario in realtà insussistente. Invero, come chiarito da questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, connotata dall’esistenza di una discrasia tra il parere del cru ed il decreto di omologa, che non aveva asseverato detto parere ma lo aveva modificato, la difformità tra l’uno e l’altro è irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza. “Infatti, alla stregua del meccanismo prefigurato dalla legge che sopra si è illustrato, non possono che considerarsi del tutto ininfluenti i rilievi (eventualmente errati) del giudice contenuti nel decreto di omologa, perchè in detto provvedimento il giudice medesimo deve “necessariamente” limitarsi ad asseverare le conclusioni del CTU, e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni. In questo caso, si deve quindi interpretare il decreto di omologa come conferma del parere espresso dal CTU, ossia il giudizio di non invalidità, ai fini del diritto all’assegno ordinario di invalidità, alla data della visita di revisione, mentre resta del tutto irrilevante la diversa indicazione fatta dal giudice nel medesimo” (Cass. n. 6085 del 2014)

In base a tali condivisibili rilievi deve affermarsi che nel caso di specie vi è stata una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., di guisa che l’INPS, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte privata (si vedano anche Cass. n. 11781 del 2015 n. 13550 del 2015).

A tanto consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto di omologa nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali in favore dell’odierno intimato ed a quelle di c.t.u..Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto il ricorso può essere deciso nel merito, ponendo a carico dell’odierno intimato le spese.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate non essendo ascrivibile al comportamento processuale dell’odierno intimato la statuizione di condanna alle spese del procedimento per ATP.

P.Q.M.:

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato nella parte relativa alle spese e, decidendo nel merito, condanna C.V. alla rifusione all’INPS delle spese di lite di lite del procedimento per ATP che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna C.V. al pagamento delle spese di ctu nella misura liquidata con decreto del Tribunale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La CORTE accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato nella parte relativa alle spese e, decidendo nel merito, condanna C.V. alla rifusione all’INPS, delle spese di lite del procedimento per ATP che liquida in Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre spese di ctu nella misura liquidata con decreto del Tribunale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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