Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24302 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26948/2009 proposto da:

V.A.M. (C.F. (OMISSIS)), T.B.

(C.F. (OMISSIS)), T.C. (C.F.

(OMISSIS)), T.G. (C.F. (OMISSIS)),

V.P. (C.F. (OMISSIS)), TO.CA.

(C.F. (OMISSIS)), T.R. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B.

EUSTACHIO 22, presso l’avvocato ZAVARELLA Laura Daniela, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANI ANGELO, giusta

procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

16/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo;

rigetto del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. V.A.M., V.P., Tu.Ca., T.R., T.G., T.C. e T.B., con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio e poi dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento di una particolare indennità. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il giorno 16 dicembre 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 4.000,00. Liquidava le spese nella misura complessiva di Euro 1.600,00 per diritti, Euro 1.000,00 per onorari, nonchè Euro 500,00 per spese, con distrazione in favore dell’avv. Laura Daniela Zavarella. V.A.M., V.P., Tu.Ca., T.R., T.G., T.C. e T.B. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 7 dicembre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per non essere stati liquidati gl’interessi sulla somma attribuita, come invece dovevasi stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

2. Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, sulla somma liquidata per tale titolo vanno attribuiti anche gl’interessi legali dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante le spese. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla decorrenza degli interessi ed alle spese.

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo alle parti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano secondo quanto appresso indicato con distrazione quanto al primo grado dell’avv.to Laura Daniela Zavarella e quanto al giudizio di cassazione degli avv.ti Laura Daniela Zavarella e Angelo Giuliani, osservandosi quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla mancata attribuzione degl’interessi legali sulla somma liquidata a ciascuna parte ricorrente ed alle spese. Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale degl’interessi legali sulla somma di Euro 4.000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Laura Daniela Zavarella al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 1.200,00 per onorari, 850,00 per diritti, 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè con distrazione in favore degli avv.ti Laura Daniela Zavarella e Angelo Giuliani, di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 500,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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