Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24300 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO G. M – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27436/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.D., n.q. di chiamato alla eredità di

C.A., elettivamente domiciliato in Cesa, via Verdi n. 14, presso lo

studio dell’avv. Vincenzo Oliva, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 130/32/10, depositata il 25 giugno 2010.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Pietro Molino, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile

2018 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 130/32/10 del 25/06/2010 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 69/16/08 della CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso di C.A., n.q. di erede di M.N., avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa per IRPEF, ILOR e SSN relativi agli anni di imposta 1992 e 1995;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) la menzionata cartella di pagamento, notificata in data 29/06/2004, era stata emessa a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze n. 290/45/02 e n. 33/25/03 della CTR della Campania nei confronti di M.N. ed impugnata dalla moglie ed erede di quest’ultimo G.D.; b) il relativo giudizio era stato definito con sentenza n. 148/02/05 della CTP di Caserta, passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso della contribuente; c) successivamente la cartella veniva notificata il 10/07/2007 nei confronti di C.A., altro erede di M.N.; d) l’impugnazione di C.A. è stata accolta dalla CTP; e) l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTP;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) la sentenza della CTP di Caserta, passata in giudicato nei confronti di G.D., con la quale era stata annullata la cartella di pagamento, estendeva i propri effetti favorevoli anche nei confronti degli altri eredi e condebitori in solido ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ. e, quindi, anche di C.A.; b) sotto altro profilo, si evidenziava “l’avvenuta decadenza della pretesa tributaria da parte dell’A.F. rilevato che la cartella è stata notificata il 10 luglio 2007 in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c”;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. C.D. resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va prima di tutto dichiarata la carenza di legittimazione passiva di C.D., costituitasi in giudizio quale chiamata all’eredità di C.A.;

1.1. invero, legittimato passivo nel presente procedimento può ritenersi unicamente chi abbia accettato e non anche chi sia solo chiamato all’eredità, non avendo C.D. chiaramente manifestato con il controricorso la volontà di accettare l’eredità (cfr. Cass. n. 17295 del 30/07/2014; Cass. n. 23543 del 12/09/2008);

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 1306 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’insufficienza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la cartella notificata a G.D., per la quale v’è stata sentenza della CTP di Caserta passata in giudicato, è diversa per intestazione, oggetto e causa petendi dalla cartella notificata a C.A., sicchè deve ritenersi la falsa applicazione dell’art. 1306 c.c.;

3. il motivo, che si risolve in un vizio di falsa applicazione di legge, è infondato ma la motivazione della CTR va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

3.1. come si evince dal ricorso introduttivo, la sentenza n. 148/02/05 della CTP di Caserta, emessa nei confronti della sola G.D., è passata in giudicato per ragioni solo formali, in quanto la notifica della cartella di pagamento, intestata al defunto M.N., “doveva essere effettuata indirizzando l’atto, anche se impersonalmente, alla ricorrente, divenuta soggetto passivo dell’obbligazione tributaria”;

3.2. trattandosi, pertanto, di giudicato solo formale, non v’è spazio per un’applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, in adesione al principio per cui “la pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale” (Cass. n. 26377 del 16/12/2014);

3.3. e ciò sempre che i coeredi possano essere considerati condebitori solidali dell’obbligazione tributaria, potendo la qual cosa ritenersi esclusivamente per l’IRPEF ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, ma non anche per l’ILOR e per i contributi del SSN (cfr. Cass. n. 22426 del 22/10/2014: “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie”; conf. Cass. n. 18451 del 21/09/2016);

3.4. tuttavia la cartella di pagamento notificata a C.A., che secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nelle sentenze n. 290/45/02 e n. 33/25/03 della CTR della Campania, è stata emessa sulla base di una iscrizione a ruolo illegittima in quanto le predette sentenze sono opponibili unicamente a G.D., che ha partecipato ai relativi giudizi impugnando i due distinti avvisi di accertamento indirizzati al defunto marito M.N., ma non anche a C.A., che a quei giudizi non ha partecipato;

3.5. così corretta la motivazione, il motivo di ricorso va, dunque, rigettato;

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2953 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la cartella di pagamento è stata notificata tempestivamente a C.A. nei termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, applicabile ratione temporis, nè v’è motivo di ritenere decorsi i termini decadenziali di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, applicandosi il normale termine di prescrizione decennale, trattandosi di iscrizione a ruolo conseguente a sentenze definitive;

5. il motivo resta assorbito per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente;

5.1. la sentenza della CTR ha deciso con due differenti rationes decidendi: la prima che fa leva sull’applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2; la seconda che si fonda sulla decadenza della pretesa tributaria per la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c);

5.2. orbene, la declaratoria di inammissibilità del primo motivo comporta il venir meno dell’interesse all’accoglimento del secondo motivo, che non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza impugnata;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in considerazione della carenza di legittimazione passiva di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA