Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2430 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2430 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PENTA ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24080/2014 R.G. proposto da
STANGANELLO RENATO (C.F.: STNRNT39E14F537Y), nato a Vibo
Valentìa il 14.5.1939, residente a Osnago, alla via Garibaldi n. 11,
rappresentato e difeso dall’Avv.

Gennaro Messuti (C.F.:

MSSGNR59M03F205F), giusta procura in calce al ricorso, presso il
cui studio è elettivamente domiciliato, in Milano alla Via Lamarmora
n. 40;
– ricorrente contro
ROTELLETTI AURELIA, residente in Busnago, Via Gramsci 6/M,
CF. RTLRLA63T64I804F, rappresentata e difesa in giudizio dall’Aw.
Loretta Fumagalli C.F. FMG LU 63C65 F205T, del Foro di Monza,
giusta delega a margine del presente atto ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Monza, via Verga n. 2 del
controricorso;
– controricorrenteg2C

02.5Z3) 1

Data pubblicazione: 31/01/2018

avverso la sentenza n. 658/2014 emessa dalla CORTE D’APPELLO
di MILANO in data 17/02/2014 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Ritenuto in fatto

conveniva in giudizio Stanganello Renato, chiedendo di accertare e
dichiarare l’inadempimento del convenuto in ordine al contratto di
compravendita a rogito notaio dr. Rnrico Chiodi datato 13.02.02
(Rep. n. 146.836 e Raccolta n. 21689), stante il mancato
pagamento del prezzo dell’immobile; con conseguente condanna
del convenuto al pagamento in suo favore della somma di C
33.900,00, oltre interessi. In via subordinata, chiedeva dichiararsi
la risoluzione del predetto contratto di compravendita per
inadempimento del convenuto, con conseguente dichiarazione che
l’immobile non era mai validamente uscito dal suo patrimonio.
Esponeva l’attrice che nell’anno 2001, essendo cessata la
convivenza more uxorio con il convenuto dalla quale erano nati
quattro figli, si era determinata alla vendita di due immobili di cui
era proprietaria, e, pertanto, in data 13.02.02, aveva trasferito un
immobile ai sigg. Folchini e l’altro allo Stanganello, quest’ultimo al
prezzo di C 33.900,00, mai corrisposto.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava la domanda attorea
rilevando come il prezzo della vendita fosse stato da lui
interamente corrisposto, come si poteva evincere dallo stesso
rogito, nel corpo del quale la parte venditrice aveva rilasciato
ampia quietanza liberatoria relativamente al saldo del prezzo.
Chiedeva, pertanto, oltre al rigetto della domanda attorea anche la
condanna della stessa attrice al risarcimento del danno ex art. 96
c. p.c..

2

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Rotelletti Amelia

Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c, depositata in data
23.05.08, l’attrice produceva dichiarazione di riconoscimento di
debito datata 13.02.02 e sottoscritta dallo Stanganello, il quale,
con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 23.06.08,
disconosceva formalmente la relativa sottoscrizione.
Espletata Ctu grafologica, con sentenza n. 3910/2010, emessa in
data 24 marzo 2010, il Tribunale di Milano condannava lo

C 25.823,00, oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello Stanganello Renato,
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, ed una volta
accertato il vizio di ultra petizione della stessa, il rigetto della
domanda della Rotelletti, perche infondata in fatto e in diritto. Si
costituiva l’appellata, resistendo al gravame e chiedendone il
rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17.2.2014,
rigettava l’appello sulla base, per quanto ancora qui rileva, delle
seguenti considerazioni:
1)

premesso che il giudice, nell’interpretare la domanda, deve

valutare il contenuto sostanziale della pretesa secondo i fatti
dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, nel caso
di specie, la Rotelletti aveva chiesto, con l’atto di citazione,
accertarsi e dichiararsi l’inadempimento dello Stanganello in ordine
al contratto di compravendita per non aver il convenuto versato il
prezzo dell’immobile, avendone invocato, per l’effetto, la condanna
al relativo pagamento;
2)

corretta era, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in

cui aveva affermato che la produzione del documento di
riconoscimento di debito non aveva determinato una domanda
nuova, poiché quella principale era rimasta di condanna al
pagamento del prezzo ed il documento aveva svolto, a tal riguardo,
soltanto una funzione probatoria, nonché di precisazione- in senso,
fra l’altro, diminutivo- del quantum richiesto;
3

Stanganello al pagamento, in favore della Rotelletti, della somma di

3)

parimenti condivisibile era l’affermazione, contenuta nella

sentenza, secondo cui il detto documento integrava gli estremi di
una controdichiarazione attestante la simulazione relativa della
quietanza di pagamento del prezzo;
4)

il documento di riconoscimento di debito, risultato all’esito

dell’accertamento peritale regolarmente sottoscritto dallo
Stanganello, portava la stessa data del rogito e, dunque, doveva

5)

nella specie, si versava nell’ipotesi di cui all’art. 2722 c.c.,

essendo il patto aggiunto e contrario alla quietanza contenuto in un
documento contestuale e avente valore, come detto, di
controdichiarazione, tempestivamente prodotto ed idoneo a
modificare quanto contestualmente dichiarato nell’atto di
compravendita in ordine alla corresponsione del prezzo;
6)

ai sensi dell’art. 2726 c.c, la prova dell’accordo simulatorio

sul prezzo non può che dimostrarsi mediante atto scritto,
vertendosi in materia dove la forma scritta è prescritta a pena di
nullità.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Stanganello
Renato, sulla base di un unico motivo. Rotelletti Aurelia ha resistito
con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con l’unico, articolato, motivo il ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. e 112 c.p.c., nonché
la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3,
c.p.c.), per non aver la corte territoriale considerato che la
domanda o eccezione di accertamento della simulazione relativa del
prezzo non era stata proposta dalla Rotelletti nell’atto di citazione
introduttivo del giudizio, non fosse altro perché la medesima, a
fronte della sua eccezione di pagamento del prezzo, aveva prodotto
il documento contenente la dichiarazione di riconoscimento del
debito solo con la prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183,
4

ritenersi ad esso contestuale e perciò riferito all’atto medesimo;

co. 6, c.p.c., con la conseguenza che la pronuncia resa sul punto
dal giudice di prime cure doveva reputarsi ultra petita; per non
aver considerato che l’esistenza del fatto estintivo attestato dalla
quietanza di pagamento poteva essere contestata, integrando la
stessa una confessione stragiudiziale, solo mediante la prova di un
errore di fatto o di una violenza; per aver ritenuto che la
dichiarazione di riconoscimento di debito, peraltro per un importo

riferita all’atto notarile per il solo fatto della coincidenza della data,
nonostante nell’atto ricognitivo non vi fosse alcun riferimento al
rogito di compravendita immobiliare.
1.1. Il motivo è, per quanto di ragione, fondato.
E’

opportuno far precedere l’analisi delle questioni giuridiche

sollevate dall’odierno ricorrente da una ricostruzione essenziale dei
principali fatti processuali, anche alla luce delle produzioni
documentali effettuate nel corso del giudizio.
In data 13.2.2002, con atto notarile, Rotelletti Aurelia ha venduto a
Stanganello Renato un immobile per il prezzo complessivo di euro
33.900,00.
La venditrice, asserendo che l’acquirente non aveva corrisposto il
prezzo dovuto, ha chiesto in via principale la sua condanna al
relativo pagamento.
Nel costituirsi in giudizio, lo Stanganello ha eccepito di aver 12?
adempiuto per intero la prestazione, evidenziando a tal fine che il
detto rogito conteneva una quietanza liberatoria di saldo del
prezzo.
A fronte di ciò, la Rotelletti, con la prima memoria depositata ai
sensi dell’art. 183, co. 6, c.p.c., ha prodotto un documento di pari
data contenente il riconoscimento, da parte dello Stanganello, di un
debito per la somma di euro 25.823,00.
Non è chiaro, sulla base dell’iter logico sotteso alla decisione
adottata dalla corte milanese, se, all’esito di quest’ultima
produzione, la stessa abbia ritenuto essersi in presenza di una
5

sensibilmente inferiore rispetto al prezzo di vendita, dovesse essere

simulazione relativa del prezzo (nel senso che, a fronte del maggior
corrispettivo indicato nel rogito notarile, le parti contraenti
avessero in realtà pattuito un minor prezzo) o di un debito residuo,
a fronte di un pagamento parziale del corrispettivo originariamente
dovuto.
Mentre nel primo caso sarebbe relativamente simulato l’atto
notarile, nella parte in cui indica come prezzo della vendita quello

stesso contenuta (con la quale si dà, invece, atto dell’intervenuto
integrale versamento del prezzo), nel secondo caso si sarebbe al
cospetto della sola eventuale simulazione della quietanza.
La differenza avrebbe risvolti sul piano processuale, atteso che la
parte che deduca, con riferimento ad una determinata vendita, la
ricorrenza di un prezzo differente rispetto a quello effettivo, deve
agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, e non il
mancato pagamento dell’intero prezzo, che integra gli estremi di
una simulazione assoluta (Sez. 2, Sentenza n. 19099 del
02/09/2009).
In entrambi i casi, tuttavia, l’accertamento della simulazione
presuppone la proposizione di un’apposita domanda ad opera della
parte interessata. Invero, non incorre nel vizio di ultrapetizione
solo il giudice il quale accolga una istanza che, ancorchè non
espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e
virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, quando
l’istanza stessa, con particolare riguardo al petitum e alla causa
petendi, si trovi in rapporto di necessaria connessione con l’oggetto
della lite e non estenda il diritto che l’attore ha voluto tutelare con
l’azione proposta (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 766 del
18/03/1966).
Atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il
giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne
alleghi l’esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell’art.
112 c.p.c..
6

di euro 33.900,00, ed interamente simulata la quietanza nello

1.2. Non è revocabile in dubbio che, nella memoria istruttoria con
la quale ha prodotto in giudizio il detto documento, la Rotelletti si
sia limitata a sostenere che l’attestazione, contenuta nell’atto
notarile, in ordine all’avvenuto pagamento del prezzo non
determina la simulazione dell’atto (cfr. pagg. 7-8 del ricorso).
In quest’ottica, il giudice non avrebbe potuto assumere a
fondamento della sua pronunzia l’esistenza, non dedotta da alcuna

esse abbiano inteso attribuire carattere fittizio al contratto dedotto
in giudizio o ad una clausola di questo (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
9916 del 07/10/1998).
Tuttavia, si condivide il ragionamento sia pur sintetico, sviluppato
dalla corte territoriale, secondo cui la semplice produzione del
documento di riconoscimento di debito “ha svolto a tale riguardo
soltanto una funzione probatoria nonché di precisazione – in senso,
fra l’altro, diminutivo – del quantum richiesto” (cfr. pag. 4 della
sentenza).
Invero, alla luce della ricostruzione dei fatti processuali operata sub
1.1., il documento predetto è stato prodotto non già per allargare il
thema decidendum, in particolare estendendolo al nuovo profilo
della simulazione relativa della quietanza, bensì al solo fine si
scardinare la valenza probatoria della quietanza stessa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non si rendeva
necessario proporre una specifica domanda di simulazione o
formulare un’eccezione ad hoc.
2. Parimenti infondata si rivela la seconda doglianza.
Il documento contenente la ricognizione del debito può in astratto
integrare, rispetto al contestuale atto notarile di compravendita, gli
estremi della controdichiarazione relativa alla natura simulata (in
assoluto o parzialmente) del prezzo indicato nel detto atto e della
quietanza contenuta nello stesso. La ricognizione rientra
nell’ambito degli atti negoziali caratterizzati dalla cd. astrazione
processuale (nel senso che, con inversione della prova, fa
7

delle parti, di un accordo simulatorio e, cioè, di un accordo con cui

presumere, sia pure sulla base di una presunzione iuris tantum come tale suscettibile di prova contraria – l’esistenza del rapporto
causale sottostante), ma non implica di per sé, in assenza di un
espresso richiamo o collegamento, la riferibilità ad altro negozio
contestuale.
Nel caso di specie, premesso che la corte d’appello, al fine di
individuare il collegamento tra il detto documento ed il contratto di

coincidenza della data, era onere dello Stanganello dedurre e, poi,
dimostrare l’esistenza di un altro autonomo rapporto che avrebbe
giustificato la ricognizione del debito.
2.1. E’ infine, infondato anche l’ultimo rilievo.
Premesso che, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea
indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo
non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa
agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del
vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in
fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura (in quanto la
configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto
vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della
impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il
contenuto della censura), nel caso di specie il ricorrente ha, in ogni
caso, richiamato, ad onta della iniziale rubrica, altresì la violazione
dell’art. 2732 c.c. (cfr. pag. 9 del ricorso).
Orbene, è vero che, poichè la quietanza costituisce atto unilaterale
di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti,
confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al
debitore – che fa piena prova della corresponsione di una specifica
somma di denaro per un determinato titolo, l’esistenza del fatto
estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata
soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o
violenza) richiesti dall’art. 2732 c.c. per privare di efficacia la

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compravendita, ha valorizzato l’elemento rappresentato dalla

confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (Sez. 2,
Sentenza n. 3921 del 22/02/2006)
Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la dichiarazione
ricognitiva rappresenta il documento attestante che la quietanza è
parzialmente simulata.
In particolare, esclusa l’efficacia confessoria della quietanza, per
mancanza

dell’animus

confitendi –

in quanto funzionale

ordine al prezzo del contratto di vendita -, trova applicazione il
principio per cui la simulazione di una quietanza può essere tra le
parti offerta solo se e nei limiti in cui risulti da controdichiarazione
scritta (artt. 1417, 2722 e 2726 c.c.).
3. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e
si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all’art. 13, comma

1-quater

d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il
ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il
raddoppio del versamento del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in
favore della controricorrente, delle spese • del presente grado di
giudizio, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro
200,00 per spese, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed
accessori di legge.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma
1-quater d.P.R. n. 115/02.
Il Presidente

op-1/ 7.0 I 3-

Dott. Bruno Bianchini

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all’attuazione dell’accordo simulatorio tra creditore e debitore in

DEPOSITATO IN CANCELLERR

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