Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2430 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1595/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia – Romagna, n. 79/ 13/2008, depositata il 1/12/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

novembre 2016 dal Relatore Cons. IANNELLO Emilio;

udito l’Avvocato dello Stato D.B. per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

De Masellis Mariella, la quale ha concluso per l’inammissibilità o,

in subordine, il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 79/13/2008, depositata il 1/12/2008, la C.T.R. dell’Emilia – Romagna, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a D.R., esercente l’attività di installatore di impianti elettrici, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 – 2000.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che contraddittoriamente la C.T.R. ha ritenuto che il contribuente svolgesse un’attività libero professionale e che pertanto la mancanza del requisito organizzativo ne impedisse l’assoggettabilità all’imposta, pur avendolo altrove qualificato come artigiano elettricista, piccolo imprenditore, da ritenersi secondo la ricorrente elemento di per sè idoneo ad integrare il presupposto impositivo.

Formula il seguente momento di sintesi: in ordine a un fatto decisivo del giudizio, concernente la qualificazione del contribuente quale lavoratore autonomo o piccolo imprenditore, nei cui confronti il presupposto impositivo dell’IRAP si atteggia diversamente, solo nel primo caso richiedendosi, a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, la C. T.R. ha del tutto omesso di esplicitare le ragioni alla stregua delle quali ha considerato il contribuente come libero professionista invece che come piccolo imprenditore, postulandone tale qualificazione ed implicitamente disattendendo le puntuali difese dell’Ufficio che evidenziavano che l’attività svolta dal contribuente aveva natura imprenditoriale, nonchè la presentazione da parte del medesimo contribuente, del modello RG.

3. La censura è infondata.

La stessa muove dall’assunto che la qualifica di piccolo imprenditore valga di per sè a configurare il presupposto d’imposta, indipendentemente dall’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione.

Tale assunto è destituito di fondamento.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, con indirizzo cui si intende dare continuità, in tema di Irap, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sez. 5, n. 21123 del 13/10/2010, Rv. 614450; Sez. 5, Ord. n. 4490 del 21/03/2012, Rv. 621724).

Del tutto correttamente quindi, nel caso di specie, i giudici di merito hanno attribuito rilievo alla mancanza nel caso di specie dei requisiti dell’autonoma organizzazione come sopra indicati e nessuna contraddizione logica può al riguardo ravvisarsi in relazione alla riconosciuta qualifica in capo al contribuente di piccolo imprenditore.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non avendo controparte svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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