Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2430 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 27/01/2022), n.2430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso n. 8438-2021 proposto da:

OFFICINE C. S.R.L., Società unipersonale, in persona del

legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma,

alla via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell’avvocato

Vincenzo Arrigo, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Chiara Bertazza e Maria Cristina Clementi;

– ricorrente –

contro

B.V. & Figli S.R.L., in persona del legale

rappresentante in carica, domiciliata presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, alla Piazza Cavour, Roma, rappresentata e

difesa dagli avvocati Francesco Tramontini e Stefano Capo;

– controricorrente –

Per la correzione dell’ordinanza n. 12400/2020 della Corte Suprema di

Cassazione, depositata il 24/06/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letto e ritenuto il ricorso per correzione di errori materiali contenuti nell’ordinanza n. 12400 in data 24/06/2020, proposto dalla Officine C. S.r.l. e il controricorso depositato dalla B.V. e Figli S.r.l.;

rilevato che la trattazione è stata avviata nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e che la proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, che hanno depositato memorie nel termine di legge;

rilevato che nell’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 12400 del 24/06/2020, resa nella causa n. 33955/2018 R.G., dalla pagina 2 alla pagina 4 risulta che la denominazione Officine C. S.r.l. è stata invertita in B.V. e Figli S.r.l. e viceversa;

ritenuto che, come risulta dal tenore complessivo della motivazione dell’ordinanza, deve ritenersi che laddove, alle suddette pagine, è scritto Officine C. S.r.l. deve ritenersi scritto B.V. e Figli S.r.l. e viceversa;

ritenuto che si tratta, in tutti i suddetti casi, di errori materiali, emendabili con la procedura di cui all’art. 391 bis c.p.c.;

ritenuto che nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.

PQM

In accoglimento del ricorso ordina che nell’ordinanza n. 12400/2020 resa nella causa n. 33955/2018 R.G., alle pagine 2, 3 e 4, laddove è scritto Officine C. s.r.l. debba essere scritto e si legga B.V. e Figli S.r.l. e dove è scritto B.V. e Figli S.r.l. sia scritto e si legga Officine C. S.r.l;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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