Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2430 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2678/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FINANZIARIA IZZO SPA;

– intimato –

sul ricorso 6416/2005 proposto da:

FINANZIARIA IZZO SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA MASSA SAN GIULIANO 245, presso lo studio dell’avvocato DI

LORENZO ANGELO, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONE

FRANCESCO, SALVINI LIVIA, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 152/2002 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 12/06/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato SANTORO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BRANDA per delega dell’Avvocato

SALVINI, che si riporta agli scritti difensivi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/6/2002 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Benevento nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento di parziale accoglimento delle riunite opposizione spiegate dalla contribuente società Finanziaria Izzo s.p.a. nei confronti di avvisi di accertamento emessi a titolo di IRPEG, ILOR ed imposta patrimoniale per le imprese per gli anni d’imposta dal 1994 al 1996.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico, complesso motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Finanziaria Izzo s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, articolati in plurime doglianze, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione, per essere stato esso dagli odierni ricorrenti proposto oltre il termine nel caso al riguardo rilevante del 27/12/2004, e pertanto in violazione di quello posto dall’art. 327 c.p.c., “pari a un anno e quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione, ossia dal deposito presso la segreteria della Commissione tributaria regionale”.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, secondo periodo (che, per quanto riguarda la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, riproduce, meglio esplicitandoli, i contenuti dell’abrogato comma 7), i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, concernenti liti che possono essere definite ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3, della medesima disposizione, sono sospesi a decorrere dal 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002) fino al 1 giugno 2004.

Il computo del termine è eseguito secondo la regola ordinaria stabilita, per le diverse ipotesi, dagli artt. 325 e 327 c.p.c., (e, analogamente, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, e art. 38, comma 3), integrati dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, recuperando, a decorrere dal 2 giugno 2004, lo spazio temporale decorso tra il 1 gennaio 2003 e l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione, determinato secondo la regola processuale emergente dal combinato disposto degli artt. 325 o 327 c.p.c., (e, analogamente, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, e art. 38, comma 3) e della L. n. 742 del 1969, art. 1.

Se, per effetto di tale recupero, il termine effettivo d’impugnazione (tenuto conto della sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16) scade nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto at 15 settembre 2004 o in data successiva la scadenza del termine stesso deve essere spostata di tanti giorni quanti sono necessari per completarne il computo.

Qualora, inoltre, in pendenza del termine per proporre l’impugnazione, determinato secondo gl’indicati criteri, il contribuente presenti domanda per la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, l’ultimo giorno utile di detto termine è spostato ope legis, ai sensi dello stesso art. 16, comma 8, ultimo periodo, al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’eventuale provvedimento di diniego del condono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2005, n. 22891).

A tale stregua, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, secondo periodo, ai fini del computo del termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali relative a controversie suscettibili di essere definite ai sensi dell’articolo richiamato, il periodo di sospensione dei termini, stabilito – dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004 – dalla norma predetta, opera come una sorta di “parentesi” nel decorso del termine, che, come tale, quale che sia la data di pubblicazione della sentenza da impugnare, deve essere ignorata nel computo generale, che va, per il resto, effettuato secondo le regole ordinarie.

Il periodo di sospensione feriale (di 1 anno e 46 giorni: v. Cass., Sez. Un., 5/10/2009, n. 2119; Cass., 31/5/2006, n. 12993; Cass., 24/11/2005, n. 24816) dell’anno 2003 (1 agosto – 15 settembre), cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta invece in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perchè detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (v. Cass., 28/6/2007, n. 14898).

Orbene, il suidicato principio risulta essere stato nella specie dagli odierni ricorrenti osservato, atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in data 24/1/2005, anteriomente quindi allo spirare del termine ex art. 327 c.p.c. – computata anche la suindicata fase di sospensione stabilita dal citato della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, secondo periodo, – dell’11/2/2005.

Con unico complesso motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 40 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamentano che l’impugnata sentenza non reca “motivazione sulle ragioni in fatto ed in diritto che giustificano la sua adozione”, essendosi il giudice dell’appello limitato a “riportare analiticamente i singoli rilievi della G. di F.”.

Si dolgono che “la CTR si sia astenuta dall’entrare nel merito dei motivi di appello” e in particolare “sul punto 6 della pag. 3 relativa all’anno 1994 (peraltro richiamato pedisequamente ai punti 7 del 1995 e 3 del 1996)” dei motivi di appello.

Lamentano che “l’appello dell’Ufficio… andava proprio a colpire i presupposti del ragionamento contestato in quanto… criticava l’applicazione del preteso divieto di ammissione di prove testimoniali alle dichiarazioni rese dai privati ai verbalizzanti ed indicava mezzi di prova deducibili dai p.v. che la CTP non aveva preso in considerazione”. E che ritenere violati il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 40 e 42, perchè il p.v.c. della finanza e gli avvisi di accertamento non avrebbero contenuto elementi certi ed univoci tali da soddisfare l’onere probatorio, significa ignorare che l’Ufficio aveva raccolto non semplici presunzioni per contestare la regolare tenuta della contabilità della Soc., ma aveva accertato, con gli strumenti di cui legittimamente disponeva (audizione di testi in sede di verifica fiscale) che la Soc. non solo aveva adottato un sistema di finanziamento a tassi usurari, applicando tassi spesso prossimi al 50% del capitale anche per prestiti di brevissima durata e modesta entità, ma sottraeva le maggiorazioni di interessi al prelievo fiscale, utilizzando metodi di riscossione che risultavano tanto più convincenti quanto più erano forzosi per i suoi clienti che venivano scortati alle banche e spogliati immediatamente della quota usuraria voluta … Senza poi dire che l’Ufficio, richiamando il p.v. della G. di F. aveva efficacemente evidenziato come i verbalizzanti avessero raccolto deposizioni di circa una quarantina di clienti per oltre 60 operazioni e che tutti avevano confermato le modalità usuraie ed artificose con cui gli interessi in questione erano stati pretesi e riscossi.

Lamentano, ancora, che “Ugualmente sintomatico del vizio di omessa motivazione che inficia l’intera sentenza è il punto 2 dell’anno 1994 ove si respinge l’appello relativo alle spese di miglioria del locale condotto in fitto: sulla questione l’Ufficio aveva dedotto due motivi vale a dire la mancanza di un contratto di locazione registrato e quindi con una data certa e la assenza di una prova sull’effettivo versamento dei canoni di locazione per il rapporto che la Soc. assumeva di avere instaurato con il suo stesso amministratore; tanto per contestare la tesi della CTP secondo cui la mera irregolarità formale del contratto esibito non poteva comportare disconoscimento del costo contabilizzato”. E che “per quanto concerne la minusvalenza di alienazione dell’immobile per L. 641.944.554 (punto 6 ultima pagina della sent.) l’Amm. finanziaria non avrebbe contestato la ratio decidendi della sentenza impugnata, quando essa aveva dedotto che trattavasi di una prestigiosa villa con piscina adibita a residenza dell’amministratore che fu acquistata nel 1993 e poi rivenduta sottocosto ai figli minori dello stesso”.

Con il 1 motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 50.

Lamenta che “Sulla base di quanto illustrato nella motivazione della sentenza di cui al punto precedente, la Commissione Tributaria Reginale avrebbe dovuto concludere per la inammissibilità dell’appello, in considerazione del fatto che la genericità dei motivi di appello configura la violazione delle norme che regolano il procedimento di appello nel processo tributario”.

Con il 2 motivo la ricorrente incidentale denunzia “inammissibilità dell’appello per quanto attiene al recupero di maggiori costi non dichiarati per mancata censura di tutte le rationes decidendi poste a base della decisione”.

Lamenta che, avendo la “CTP… dichiarato illegittimo il recupero a tassazione dei ricavi non dichiarati per una pluralità di profili”, l’Ufficio appellante non ha invero “impugnato tutte le ragioni che sorreggono l’annullamento in primo grado dei rilievi relativi ai maggiori ricavi – pretesamente – non dichiarati dalla società”.

Si duole che in quanto “l’annullamento dei ricavi – pretesamente – non dichiarati è stato dichiarato dalla CTP sul duplice presupposto della mancanza di prova in ordine alla loro sussistenza e sull’inaccettabilità delle modalità con cui sono stati determinati gli ammontari evasi, un’impugnazione che intendesse validamente travolgere sul punto la sentenza impugnata avrebbe dovuto confutare entrambi tali motivazioni. Tuttavia, ciò non è accaduto con l’atto di appello”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest’ultimo viene come nella specie in particolare denunziato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è infatti sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimità di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la pronunzia impugnata è fatta oggetto di censura (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Avuto riguardo al pure denunziato vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va per altro verso ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo che i medesimi fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, i ricorrenti in via principale, alle “testimonianze ed agli accertamenti dei verbalizzanti”, all’”atto di appello dell’Ufficio”, alle “prove testimoniali” e alle “dichiarazioni rese dai privati ai verbalizzanti”, al “P.V.C., della Finanza”, agli “avvisi di accertamento”, all’”audizione dei testi in sede di verifica fiscale”, alle “modalità di scelta delle testimonianze”, alle “deposizioni di una quarantina di clienti per oltre 60 operazioni”, alla “minusvalenza di alienazione dell’immobile per L. 641.944.554”, all’”inerenza della posta contabile all’attività della Soc.”; la ricorrente in via incidentale, alla “sentenza di primo grado appellata”, all’”appello dell’Ufficio”, ai “motivi di appello”, agli “avvisi di accertamento”), limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua non pongono questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Le doglianze si presentano d’altro canto inammissibilmente formulate in termini apodittici, e la critica alle soluzioni adottate dal giudice di merito nell’impugnato provvedimento risulta operata invero non già mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate, bensì mediante la mera contrapposizione – in sede di legittimità invero non consentita – di queste ultime a quelle poste a base dell’impugnata sentenza.

A tale stregua, anzichè denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni sia degli odierni ricorrenti in via principale (i quali, va ulteriormente osservato, non formulano d’altro canto una denunzia di vizio ex art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’errar in procedendo) sia della ricorrente in via incidentale dalla quale la censura ex art. 112 c.p.c., risulta invero adombrata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove risponde a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che l’omesso esame di una domanda ovvero la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è denunziabile solamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (nullità della sentenza e del procedimento), e non anche come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); cfr., in particolare, Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701; senza d’altro canto sottacersi che il giudice dell’appello ha invero preso in considerazione la censura di genericità dei motivi di appello, giudicandola infondata; e, quanto al secondo motivo, che non risulta dalla ricorrente nemmeno indicata la norma asseritamente violata dal giudice d’appello), oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte de giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Emerge allora evidente che, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., tutti i ricorrenti in realtà sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi.

In ragione della reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA