Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2430 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13221-2005 proposto da:

V.M. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), C.M. (OMISSIS) eredi di

C.A., Z.L. (OMISSIS), Z.

L. (OMISSIS), ZA.LI. (OMISSIS), D.

G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BEVILACQUA RODOLFO;

– ricorrenti –

contro

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE

GIOVANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati ZANARDI PAOLO, VITOLO

GIROLAMO, GIORDANO MARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Carlo ALBINI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luigi MANZI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ZANARDI Paolo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1992, C.A., D.G.P., Li., Li. e Z.L., proprietari di terreni in agro di (OMISSIS), esponevano che M.P., proprietario di altro fondo, che godeva di servitù di passaggio per altra via, aveva dismesso tale diritto ed aveva preso a servirsi dei loro fondi per accedere alla strada pubblica; chiedevano pertanto al tribunale di Venezia, di dichiarare che il predetto non aveva diritto di passo sui mappali che comprendevano i loro fondi. Il M. si costituiva, chiedendo tra l’altro declaratoria di intervenuta usucapione da parte sua del diritto di passaggio sui detti fondi, ovvero, secondo l’interpretazione dei giudici del merito, la costituzione di servitù coattiva sugli stessi. L’adito Tribunale, con sentenza del 1999, disponeva la costituzione coattiva della servitù di passaggio, determinando l’indennità conseguente e regolando le spese; avverso tale sentenza proponevano appello gli originari attori, cui resisteva il M., che proponeva a sua volta appello incidentale.

Con sentenza in data 27.1/27.5.2004, la Corte di appello di Venezia rigettava entrambe le impugnazioni e regolava le spese; osservava, per quanto qui ancora interessa, che il M. aveva richiesto la costituzione di servitù coattiva; che non sussisteva la dedotta disintegrità del contraddittorio, in ragione del fatto che non era necessaria la citazione di tutti i proprietari dei fondi interessati alla costituzione della servitù; che nella specie in ragione della cronologia dei fatti e dello svolgersi degli eventi, non trovava applicazione l’art. 1054 c.c..

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono C. e consorti sulla base di quattro motivi illustrati anche con memoria; resiste il M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla dedotta extrapetizione relativa alla ritenuta richiesta di costituzione di servitù coattiva, secondo i ricorrenti mai in realtà proposta dal M.. Il motivo non ha pregio; a parte la considerazione secondo cui rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice del merito interpretare le domande quali proposte dalle parti e dare loro il senso più appropriato, nella specie, se è vero che l’uso di alcune espressioni letterali da parte del convenuto pareva preludere ad una domanda di accertamento della usucapione della servitù di passaggio, in realtà, la lettura complessiva dell’atto e segnatamente del punto relativo alla richiesta di determinazione dell’indennità convincono che l’originario convenuto aveva effettivamente richiesto anche la costituzione di una servitù coattiva in ragione dell’interclusione del suo fondo, donde la insussistenza della pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. e del lamentato vizio di motivazione.

Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla eccezione di mancata integrazione del contraddittorio; con ogni evidenza, la mancata pronuncia esplicita al riguardo discende dalla ritenuta infondatezza della eccezione come proposta, atteso che la Corte lagunare, con riferimento alla più recente giurisprudenza di questa Corte, cui si presta convinta adesione, aveva ritenuta l’eccezione stessa palesemente infondata, considerando che la mancata evocazione in giudizio di tutti i proprietari dei fondi serventi che sarebbero stati interessati dal tracciato della costituenda servitù coattiva non era necessario, atteso che la relativa estensione a detti fondi della servitù di passaggio ben avrebbe potuto essere affrontata con apposite, ulteriori domande in altrettante controversie, ovvero attraverso la stipulazione di distinti accordi (cfr. Cass. 16.6.2000, n 8192 e molte altre successive e conformi).

In ragione di tanto, anche tale motivo non può trovare accoglimento, considerato anche il fatto che non erano stati indicati nominativamente i litisconsorti asseritamente pretermessi.

Con il terzo mezzo si lamenta violazione dell’art. 1051 c.c., nonchè vizio di motivazione in ordine alla assunta mancanza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di una servitù di passaggio sui fondi degli originari attori.

E’ incontroverso che il M. avesse in precedenza goduto di accesso alla pubblica via attraverso un fondo già di proprietà di C.E. e ciò fino a quando l’acquirente di detto fondo, tal Z., non aveva innalzato una recinzione che aveva impedito allo stesso M. l’accesso alla via pubblica; orbene, ci si duole del fatto che tale via di accesso sia stata preclusa al M. con atto unilaterale e basato su di un contratto di vendita che garantiva il terreno (già C.), libero da pesi, quando in realtà vi insisteva la servitù di passaggio a favore del fondo M..

Anche se può condividersi la tesi, sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui nella specie non trova applicazione l’art. 1054 c.c., la motivazione adottata per ritenere l’interclusione del fondo M. appare quanto meno lacunosa, laddove non accerta se il M. potesse legittimamente godere della pregressa servitù di passaggio, risultando evidente che la C. non poteva vendere il proprio fondo libero da pesi a scapito delle ragioni di un terzo avente diritto; in ragione di tale insufficienza della motivazione, il motivo deve trovare accoglimento, mentre il quarto mezzo, relativo all’integrazione del contraddittorio nei confronti della C. e dello Z. risulta assorbito, in ragione del fatto che la soluzione da adottarsi a proposito del terzo mezzo ovviamente condiziona ogni valutazione a proposito di tale ultimo aspetto.

L’accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte respinge i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo;

assorbito il quarto. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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