Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 243 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. I, 05/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 05/01/2011), n.243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11735/2009 proposto da:

A.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERRANTE Mariano, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 52242/06 R.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 25/06/07, depositato il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da A.A. nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione alla durata di un giudizio promosso dinanzi al giudice del lavoro di Nola con ricorso del 1999 e definito in appello con sentenza di rigetto del 27.9.2004, ritenendo non irragionevole il tempo occorso per la definizione di due gradi di giudizio.

Contro il decreto l’attore ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

2. – Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. e art. 6, par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) relative alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU;

b) questioni relative alla determinazione della ragionevole durata (motivi 2, 3 e 4) e sono formulati i seguenti quesiti: è corretto determinare, in conformità con quanto precisato dal ricorrente, la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual è la durata ragionevole del presente processo? (secondo motivo);

la durata ragionevole di un processo civile in mancanza di prove di elementi da cui scaturisca che la durata sia maggiore (per la complessità del caso, la scarsa e inesistente attività istruttoria etc.) e come nel caso di specie è: di anni 3 per il primo grado, di anni 2 per il secondo grado, di anni 1,5-2 per la Cassazione, ovvero qual è la durata ragionevole del presente processo? (terzo motivo);

è corretto determinare, in conformità con quanto precisato dal ricorrente, la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual è la durata ragionevole del presente processo? (quarto motivo);

c) questioni relative al quantum: nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 (sono richiamate alcune sentenze della Corte EDU, ed è formulato il seguente quesito spetta un’ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? (quinto motivo) e su questa domanda la Corte d’appello non si è pronunciata (sesto motivo), incorrendo in difetto di motivazione (settimo motivo). La Corte di merito avrebbe erroneamente valutato la posta in gioco (ottavo motivo).

3. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile oltre ad essere manifestamente infondato per avere la Corte di merito applicato i parametri di durata CEDU per due gradi di giudizio.

Invero, tutti i quesiti appaiono generici e privi di qualsiasi riferimento alla concreta fattispecie, posto che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

I motivi sub 6, 7 e 8, poi, sono manifestamente inammissibili perchè la Corte di merito ha escluso il superamento della durata ragionevole. Sì che le censure relative al quantum sono assorbite dall’inammissibilità di quelle relative alla durata. Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio”.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese, stante la mancata attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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