Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24299 del 29/11/2016
Cassazione civile sez. I, 29/11/2016, (ud. 16/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N.A., (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Antonio Fuscà (c.f.
FSCNTN62H11F537T) e con lui elett.te dom.to presso lo studio
dell’avv. Antonio Tripodi (c.f. TRPNTN85A23E041N) in Roma, Via
Lattanzio n. 66;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
– intimati –
e sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente incidentale –
contro
N.A.; G.M.; M.G.NNARO;
L.G.M.R.; MA.DO.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di cassazione 7 marzo 2016, n. 4456;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
novembre 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente sig. N. l’avv. Antonio FUSCA’;
udito per il ricorrente Ministero dell’Interno l’avv. dello Stato
Tito VARRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Briatico ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 143, per infiltrazioni della criminalità organizzata, disposto con D.P.R. 24 gennai 2012, il Ministero dell’Interno, con istanza ai sensi del comma 11 del richiamato art. 143, domandò al Tribunale di Vibo Valentia di dichiarare l’incandidabilità dei componenti della disciolta amministrazione sig.ri P.F., L.G.M., Ma.Do., M.G., G.M. e N.A..
Il Tribunale accolse la domanda con riguardo ai primi quattro intimati e la respinse quanto agli altri due.
Sul reclamo principale del Ministero, che insisteva per la dichiarazione di incandidabilità anche della sig.ra G. e del sig. N., e incidentale dei sig.ri L.G., Ma. e M., che insistevano per il rigetto della domanda anche nei loro confronti, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarò l’improcedibilità della domanda del Ministero nei confronti di tutti gli intimati, sul rilievo che l’incandidabilità in questione non poteva essere più dichiarata essendosi nelle more già espletato un turno elettorale.
Il Ministero propose ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza 7 marzo 2016, n. 4456, con la quale, cassata la sentenza di appello, la causa è stata decisa nel merito con la declaratoria di incandidabilità dei sig.ri N., G., M., L.G. e Ma..
Il sig. N. ha proposto ricorso per revocazione di tale sentenza. Il Ministero dell’Interno si è difeso con controricorso e ha presentato anche ricorso per correzione di errore materiale della medesima sentenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Va preliminarmente respinta la richiesta di sospensione della efficacia della sentenza impugnata di questa Corte, formulata dal ricorrente sig. N.. Tale potere sospensivo, infatti, non è previsto dalla legge.
2. – Il sig. N. sostiene che la sentenza impugnata sia affetta da errore revocatorio nella parte in cui, nonostante in motivazione si concluda per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, nel dispositivo si decide invece la causa nel merito dichiarando, tra l’altro, l’incandidabilità del ricorrente. Ciò si sarebbe verificato a causa di una evidente svista del Collegio, consistita nel non aver tenuto conto della sentenza di primo grado, acquisita agli atti, con la quale la domanda del Ministero nei confronti del sig. N. – a differenza degli altri amministratori – era stata respinta; sicchè, essendosi poi la Corte d’appello arrestata alla declaratoria di improcedibilità della domanda, i presupposti di fatto della incandidabilità dello stesso non erano mai stati accertati nel giudizio di merito.
Il ricorrente chiede pertanto revocarsi la sentenza impugnata disponendosi il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti o, comunque, la cassazione con rinvio della sentenza di appello.
3. – Il Ministero dell’Interno sostiene, invece, che la sentenza di questa Corte sia affetta da un errore materiale perchè, dopo avere, nella parte motiva, concluso per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, coerentemente con il rilievo della erroneità della statuizione di puro rito assunta dalla Corte d’appello, nella parte dispositiva incongruamente e inopinatamente statuisce poi nel merito.
4. – Ritiene il Collegio che l’evidente errore contenuto nella sentenza di questa Corte – indubbiamente da rettificare – vada più correttamente qualificato come errore materiale. E’ del tutto evidente, invero, che il Collegio intendeva cassare con rinvio la sentenza impugnata, come esplicitamente affermato a conclusione della motivazione, in coerenza con il tipo di errore rilevato nelle sentenza di appello, ma a tale impostazione ha fatto poi seguito, nella formalizzazione contenuta nel dispositivo, una enunciazione manifestamente incongrua e palesemente errata.
Conseguentemente il dipositivo va rettificato nel senso che la sentenza impugnata è cassata con rinvio, onde, a seguito della rettifica, il giudizio dovrà essere riassunto davanti al giudice indicato in dispositivo.
5. – La natura del vizio riscontrato comporta la irripetibilità delle spese processuali affrontate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dispone rettificarsi l’errore materiale contenuto nella propria sentenza 7 marzo 2016, n. 4456, sostituendo il suo dispositivo con il seguente: “La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016