Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24299 del 16/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 16/10/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/10/2017),  n. 24299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19162-2016 proposto da:

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo STUDIO LEGALE ORLANDI FALZONE

PERILLO ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA

FALZONE, BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, GUIDO ANASTASIO PUGLIESE per

delega in calce al ricorso, e MICHELE VIETTI, per delega in calce

all’atto di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 55, presso lo STUDIO LEGALE SCOCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEI BIOLOGI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO

DELLA SALUTE, A.L.O., M.P.L.A.,

S.F., C.E., CO.AN.,

L.D.L., P.P., SA.PI., Z.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3426/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 28/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Andrea FALZONE, Beniamino CARAVITA DI TORITTO,

Michele VIETTI e Franco Gaetano SCOCA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

I FATTI

La dottoressa M.M.G. presentò ricorso, dinanzi al Tar del Lazio, avverso i risultati delle elezioni indette per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Biologi e dell’Ordine nazionale dei Biologi, cui aveva partecipato senza essere eletta, lamentandone la illegittimità in parte qua con riguardo alla votazione per corrispondenza avvenuta, nella specie, mediante autocertificazione della propria sottoscrizione da parte dei votanti senza l’intervento di un pubblico ufficiale, giusta provvedimento del Commissario Straordinario del 6.6.2012, espressamente autorizzativo di tale modalità di voto.

Il giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo legittima l’autenticazione della firma, da parte di ciascun elettore, mediante autocertificazione eseguita sulla busta contenente la scheda di votazione e specificando, in particolare che, dall’esito della verificazione, non erano emerse conferme circa ipotesi di doppia votazione (presso il seggio e per posta) in misura tale da colmare la notevole differenza di voti esistente tra la M. e l’ultimo degli eletti, dott. La., onde l’esito della votazione non poteva dirsi modificato alla stregua della prova di resistenza.

Il Tribunale amministrativo ritenne, in particolare:

– Che la disciplina di cui alla L. n. 53 del 1990, art. 14 dettata in tema di competenza all’autenticazione (attribuita a notai, giudici di pace, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ivi menzionati) fosse applicabile ai soli procedimenti elettorali tassativamente individuati dalla norma mediante il richiamo alle disposizioni sull’elezione alla Camera dei deputati e alle altre elezioni specificamente indicate, tra le quali non rientravano quelle dell’O.N.B., la cui disciplina era invece dettata dal combinato disposto di cui alla L. n. 396 del 1967 e al D.P.R. n. 169 del 2005;

– Che il procedimento elettorale relativo alla composizione di organi prettamente amministrativi era conseguentemente assoggettato alla disciplina ordinaria sulle autenticazioni, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 21 e 38;

– Che, per l’elezione dei biologi, l’art. 34 della legge sul relativo ordine professionale (L. n. 396 del 1967) prevedeva l’autenticazione della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione, da far pervenire al presidente del seggio da parte del sindaco o del notaio;

– Che la norma in parola era stata abrogata dal citato D.P.R. n. 169 del 2005, art. 10, comma 2, lett. f;

– Che l’art. 3, comma 7 di tale decreto non richiedeva l’espressa autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale, volta che il ricorso all’autocertificazione nella votazione per posta rendeva più agevole l’esercizio del diritto di voto, avuto riguardo al principio di semplificazione di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 2.

La sentenza fu impugnata da M.M.G. dinanzi al Consiglio di Stato.

Il gravame fu accolto, e gli atti dell’elezione conseguentemente annullati.

Il giudice d’appello osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

– Che la corretta interpretazione dell’espressione contenuta nel D.P.R. n. 169 del 2005, art. 3, comma 7 – “firma del votante sulla busta chiusa contenete la scheda di votazione autenticata nei modi di legge” -, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, non potesse condurre alla conclusione dell’ammissibilità dell’autocertificazione quale strumento di autenticazione quanto alle espressioni di voto, riferendosi al citato D.P.R., artt. 21 e 38 alle sole istanze e/o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà da presentare alla P.A., mentre nell’espressione del voto non veniva in questione nè un’istanza nè un atto certificativo di stati, qualità o fatti, postulando essa, di converso, un riconoscimento dell’elettore o su base personale, o attraverso ricognizione del documento di identità all’uopo esibito;

Che il principio del favor voti trovava, pertanto, un limite invalicabile nella necessità di garantire trasparenza, genuinità e personalità del relativo esercizio attraverso rigorose modalità di controllo, quale la non altrimenti fungibile autenticazione del pubblico ufficiale, non garantendo l’autocertificazione alcun controllo diretto sull’identità del votante;

Che tale interpretazione, applicativa in parte qua della norma di cui alla L. n. 53 del 1990, art. 14 (illegittimamente ritenuta non applicabile, nella specie, dal primo giudice) aveva trovato condivisibile conferma nelle circolari del Ministero della giustizia emanate nel settembre del 2005 sulle modalità di espressione voto mediante lettera.

In data 4 ottobre 2016 è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia della pronuncia per manifesta carenza del necessario fumus boni iuris.

La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata dal Presidente pro tempore del Consiglio dell’ordine nazionale dei biologi con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

Resiste la dottoressa M. con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 1 e art. 362 c.p.c., comma 1 per superamento dei limiti esterni della giurisdizione; eccesso di potere giurisdizionale in relazione all’art. 111 Cost. comma 1 e art. 8 Cost.; eccesso di potere per invasione della potestà legislativa; violazione degli artt. 3,101 e 103 Cost..

Il motivo non può essere accolto.

Non risultano fondate, difatti, le censure mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo del preteso straripamento di potere e di usurpazione di potestà legislative, non avendo il Consiglio di Stato applicato una norma all’uopo creata, bensì interpretato (non è compito di questa Corte accertare se e quanto correttamente, rispetto alla sentenza di primo grado) una congerie di norme dettate in tema di autocertificazione/autenticazione di firme in materia elettorale, mentre restano circoscritte in una dimensione del tutto marginale le considerazioni svolte in sentenza in ordine alla rilevanza ermeneutica della L. n. 396 del 1967, art. 34, comma 7 – norma della quale il giudice amministrativo mostra di non ignorare l’abrogazione (come espressamente si legge al terzo rigo del decimo foglio della sentenza, non numerata), ed evocata soltanto ad abundantiam rispetto alla complessiva ratio decidendi adottata nel caso di specie.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5.200, di cui 200 per spese, in favore della resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art..

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA