Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24297 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 29/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4154/2011 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIA 88, presso l’avvocato BARONE FERRUCCIO (C/O STUDIO VINTI

& ASSOCIATI), rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI

IMMORDINO, GIUSEPPE IMMORDINO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

HOTEL VILLAGGIO CITTA’ DEL MARE S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1989/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIOVANNI IMMORDINO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi,

accoglimento del terzo, assorbimento del quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con citazione del 9 agosto 1984, la società Hotel Villaggio Città del Mare, con sede a (OMISSIS), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l’Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione siciliana ed il Ministero delle Finanze esponendo che, con atto notificato il precedente 29 giugno, l’Ufficio del Registro Bollo e Demanio di Palermo l’aveva diffidata al pagamento di Lire 59.170.000, contestandole l’occupazione abusiva di mq. 2.500 di suolo demaniale marittimo, ma che tale somma non era affatto dovuta, non avendo essa attrice occupato alcuna zona appartenente al demanio ed eccependo in ogni caso la prescrizione della pretesa vantata dall’Amministrazione, relativamente al periodo anteriore al quinquennio dalla data di diffida.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è opposta all’accoglimento della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, la rimozione delle opere abusive realizzate sul suolo pubblico nonchè il risarcimento del danno derivante dall’occupazione abusiva per il periodo antecedente al 29 giugno 1984; ha altresì chiesto e ottenuto di chiamare in giudizio la società Unipol s.p.a. la quale si è costituita aderendo alle difese dell’attrice.

Con successiva citazione del 28 novembre 1987, la società Villaggio Turistico Città del Mare s.p.a. ha convenuto in giudizio l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, proponendo opposizione avverso l’ingiunzione dell’Intendente di Finanza di Palermo notificatagli il 23 ottobre precedente, avente ad oggetto il pagamento della somma di Lire 85.640.000, per l’occupazione di mq. 2.200 circa di suolo demaniale marittimo, e ribadendo la eccezione di prescrizione del diritto relativo al credito ingiunto.

Riunite le due cause ed espletate consulenze tecniche, il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’11 – 28 ottobre 2005, ha accolto le opposizioni, respingendo le domande riconvenzionali dell’Amministrazione, che ha condannato al pagamento delle spese processuali.

Con citazione del 16 novembre 2006, l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto appello, resistito dalle s.p.a. Hotel Villaggio Città del Mare e Unipol.

La Corte di appello ha confermato la decisione del tribunale evidenziando la natura meramente indiziaria delle risultanze catastali e che correttamente il primo giudice aveva basato la propria pronuncia su elementi diversi, dando preminente rilievo ai non contestati accertamenti compiuti dai consulenti, che dimostravano che le quattro aree occupate dalla società appellata erano oggetto di regolare concessione, talchè non era configurabile alcuna abusiva occupazione.

Quanto alla residua area oggetto di controversia maggiormente estesa di quella sopra considerata – della quale le Amministrazioni appellanti chiedevano la restituzione, quale immobile vacante, ai sensi dell’art. 827 c.c.. La corte d’appello ha ritenuto che il gravame era inammissibile, rivestendo tale domanda i caratteri della novità.

1.1.- Contro la sentenza di appello l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. UNIPOL Gruppo Finanziario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1- Con il primo motivo le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c., artt. 28, 35 e 55 c.n. e lamentano che erroneamente sia stata esclusa la demanialità dei beni per cui è causa, ritenendo che le parti di terreno a strapiombo sul mare non facciano parte del demanio marittimo essenzialmente facendo riferimento all’orografia dei luoghi. In tal modo la Corte d’Appello avrebbe falsamente applicato la normativa sopra indicata in quanto, pur partendo da una corretta definizione dei presupposti necessari per poter qualificare un’area come demaniale, tuttavia non avrebbe correttamente applicato il principio alla fattispecie concreta da esaminare, ritenendo che i beni in questione, sol perchè sopraelevati rispetto a mare, non rientrassero nella definizione di bene facente parte del demanio marittimo.

2.2.- Con il secondo motivo denunciano vizio di motivazione, deducendo che la mera conformazione orografica delle aree in questione (coste a strapiombo sul mare) non costituisce una ragione sufficiente ad escluderne l’appartenenza al demanio marittimo, atteso che l’appartenenza al demanio marittimo deve essere valutata principalmente sotto il profilo della funzionalità agli “usi del mare”, aspetto che la Corte di appello non ha tenuto minimamente in considerazione. Se la Corte di appello avesse verificato la funzionalità delle aree in questione agli “usi del mare” non avrebbe potuto fare a meno di accorgersi che l’uso al quale dette aree sono concretamente adibite costituisce, appunto, un “uso del mare”, essendo funzionalmente correlato alla balneazione. Indipendentemente dalla natura “a strapiombo sul mare” della costa in questione, la Corte di merito ha omesso di motivare in ordine alla compatibilità di dette aree con la definizione contenuta nell’art. 55 c.n., che a proposito del lido fa menzione del “ciglio dei terreni elevati sul mare”, nonchè in ordine al fatto che si trattasse di terreni comunque abbandonati dal mare e perciò demaniali.

2.3- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso (pag. 17), che eccepisce la novità della questione in quanto la normativa pretesamente violata non sarebbe mai stata invocata in precedenza, atteso che le preclusioni maturano, come è noto, sulle allegazioni in fatto e sulle eccezioni in senso stretto, ma non interessano la ricognizione della normativa applicabile alla fattispecie dedotta in lite.

Nel merito, tuttavia, le doglianze non colgono nel segno, posto che l’art. 55 del codice della navigazione distingue tra demanio marittimo e ciglio elevato; sicchè i terreni a strapiombo non sono demaniali, anche se non vi si può costruire a distanza inferiore ai trenta metri dal ciglio (Sez. U., Sentenza n. 1272 del 03/05/1971), atteso che la destinazione a lido o ad approdo è elemento costitutivo della demanialità (Sez. 1, Sentenza n. 6619 del 01/04/2015).

3.1- Con il terzo motivo le Amministrazioni ricorrenti denunciano nullità della sentenza in relazione all’art. 345 c.p.c., lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto nuova – e come tale inammissibile – la deduzione della titolarità degli immobili ai sensi dell’art. 827 c.c., essendo stato dedotto in giudizio un diritto autodeterminato ed essendo stato invocato il principio per il quale i beni immobili vacanti appartengono al patrimonio dello Stato a titolo originario.

3.2.- Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito, non risultando dimostrata la demanialità delle aree in questione (quelle non oggetto di concessione amministrativa) ed essendo inammissibile, perchè nuova, la domanda fondata sull’art. 827 c.c., ha respinto l’appello senza valutare l’intestazione catastale degli immobili e senza motivare in ordine ai motivi di appello con i quali si affermava che era stato provato il diritto dominicale rivendicato.

3.3- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Sin dal primo grado oggetto della controversia, nei giudizi riuniti, era la proprietà del fondo a strapiombo sul mare, oltre al credito vantato dalle amministrazioni e contestato dai privati.

Le amministrazioni hanno dedotto l’abusiva occupazione di un fondo che, estraneo all’ambito della concessione già rilasciata, hanno qualificato come demaniale ai sensi dell’art. 55 c.n.; mentre la società Hotel Villaggio Città del Mare ha negato di avere occupato suolo pubblico estraneo alla concessione ottenuta. Sicchè, sin dal primo grado, oggetto della controversia era la proprietà pubblica del fondo a strapiombo sul mare, la cui demanialità era affermata dalle amministrazioni, negata dalla società Hotel Villaggio Città del Mare.

Nel giudizio d’appello le amministrazioni pubbliche hanno ribadito la proprietà pubblica del fondo controverso, ma non più in ragione della sua demanialità bensì in applicazione dell’art. 827 c.c., che attribuisce al patrimonio dello Stato i beni che non sono in proprietà di alcuno. Ma contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, questo mutamento del titolo della propria pretesa non ha comportato un inammissibile mutamento della domanda delle amministrazioni pubbliche, perchè, secondo un’indiscussa giurisprudenza di questa corte, “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova” (Cass., sez. 2, 8 gennaio 2015, n. 40, m. 633805, Cass., sez. 2, 24 maggio 2010, n. 12607, m. 613297).

Ne consegue che la corte d’appello avrebbe dovuto accertare se ricorressero in fatto i presupposti per l’applicazione dell’art. 827 c.c., non dichiarare inammissibile la deduzione in appello del diverso titolo di proprietà.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, uniformandosi agli enunciati principi di diritto, accerterà se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 827 c.c., postulata dalle amministrazioni pubbliche.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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