Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24297 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24297 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 30495-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
DE SANTIS ALESSANDRO, DE SANTIS ANTONIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO GOLDONI 47, presso
lo studio dell’avvocato PUCCI FABIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato CARINI GIACOMO, giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 28/10/2013

avverso la sentenza n. 352/46/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 26.10.2010, depositata il 27/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

udito per i controricorrenti l’Avvocato Fabio Pucci (per delega avv.
Giacomo Carini) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello
dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli.
La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso dei sigg. Antonio De Santis
e Alessandro De Santis avverso l’avviso di classamento con cui l’ Agenzia del
Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il
classamento di un’unità immobiliare di pertinenza dei contribuenti.
I contribuenti si sono costituiti contestando le argomentazioni della difesa
erariale.
Il ricorso deve essere rigettato.
La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’avviso di classamento, tra
l’altro, per la ritenuta genericità e insufficienza della motivazione dell’avviso
impugnato.
Questa statuizione forma oggetto del motivo di ricorso con cui l’Agenzia,
richiamando l’articolo 7 1. 212/00, censura la sentenza gravata per violazione e
falsa applicazione della disciplina della motivazione degli atti catastali.
Il motivo va disatteso, perché l’assunto della difesa erariale secondo cui, in
relazione agli immobile urbani a destinazione ordinaria, l’avviso di classamento
catastale sarebbe sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati
tecnici (categoria, classe, consistenza e rendita) contrasta col principio
recentemente espresso da questa Corte (si veda ordinanza n. 19956 del 14
novembre 2012, che fa seguito alla sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012) – che
“La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito
di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato,
ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 l. 311/04, in ragione di trasformazioni
edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica
indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato
adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 l. 311/04, nell’ambito di una
revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
Ric. 2011 n. 30495 sez. MT – ud. 25-09-2013
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COSENTINO;

che i contribuenti si sono costituiti, depositando controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato;
che le spese si compensano, in ragione della esistenza di difformi precedenti di
questa Corte.
Ric. 2011 n. 30495 sez. MT – ud. 25-09-2013
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giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e
valore catastale in tale microzona rispetto all ‘analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei
suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 I. 662/96 in
ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari
aventi
caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali
fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li
renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.”
della suddetta ordinanza, la
Ciò perché, come si chiarisce nella motivazione
revisione della classificazione di un immobile – sia che essa sia stata avviata ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 della legge 311/2004, sia che essa sia stata
avviata ai sensi del comma 336 dello stesso articolo, sia che essa sia stata
avviata ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 della legge 662/96 – deve in ogni
caso essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le
specifiche giustificazioni della riclassifícazione concretamente operata, nel
rispetto del disposto dell’articolo 7 della legge 212/00, laddove prescrive che
“i presupposti di
negli atti dell’amministrazione finanziaria vengano indicati
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione”. Proprio la molteplicità delle possibili causali che
possono in concreto esser poste alla base di un atto di riclassamento, infatti,
impone che la motivazione di un tale atto dia conto della causale concreta per la
quale quello specifico atto è stato adottato, cosicché il contribuente sia messo in
grado di comprenderla e di valutare le sue opportunità di difesa. La motivazione
dell’atto di riclassamento, in sostanza, non può risolversi in un generico elenco
di causali astratte, prive di riferimenti specifici alla fattispecie concreta e non
univocamente collegate al parametro normativo richiamato nell’atto stesso.
avverso la statuizione della
Il rigetto della doglianza della ricorrente
dell’atto di
Commissione Tributaria Regionale relativa alla illegittimità
riclassamento per l’ inadeguatezza della relativa motivazione elide 1′ interesse
della stessa ricorrente ad una pronuncia sugli altri motivi di ricorso, perché il
difetto di motivazione dell’atto dell’Ufficio costituisce ragione autonomamente
sufficiente a sorreggere la pronuncia di annullamento di tale atto contenuta nella
sentenza gravata.
Si propone il rigetto del ricorso..»

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013.

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