Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24297 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.16/10/2017),  n. 24297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23232/2015 R.G. proposto da:

Imeg s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia De Micheli, con domicilio

eletto in Roma, via Tacito, n. 23;

– ricorrente –

contro

Assimoco – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento

Cooperativo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Ruggero Barile e Filippo Sciuto, con domicilio eletto in Roma, via

Emanuele Gianturco, n. 6, presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 3

marzo 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

Letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La Assimoco s.p.a., avendo prestato fideiussione a garanzia di un pubblico appalto aggiudicato dal Comune di Torino all’associazione temporanea di imprese costituita dalla Flooring s.r.l. e dalla Imeg s.r.l., otteneva in via di regresso un decreto ingiuntivo nei confronti quest’ultima per quanto era stata tenuta a pagare all’Ente garantito a seguito della risoluzione dell’appalto per il fallimento della capofila.

La Imeg s.r.l. proponeva opposizione, sostenendo di essere carente di legittimazione passiva, in quanto la polizza era stata stipulata dalla sola Flooring s.r.l. in data anteriore alla costituzione dell’ATI. In subordine, chiedeva che la condanna fosse limitata al 10%, ossia alla sua quota di partecipazione all’appalto, trattandosi di ATI c.d. “verticale”.

L’opposizione proposta dalla Imeg s.r.l. veniva rigettata dal Tribunale di Milano, con decisione confermata in grado d’appello.

La Imeg s.r.l. ricorre per cinque motivi. La Assimoco s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è inammissibile in quanto, a seguito della riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, relativamente alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.

Nell’ambito del medesimo motivo è introdotta pure la questione della violazione degli artt. 1703,1705 e 1398 cod. civ., poi sviluppata nel secondo motivo, nel quale si indicano, quali norme violate, anche gli artt. 1387 e ss. cod. civ. La Imeg s.r.l. sostiene, in sintesi, che la Flooring s.r.l. avrebbe ecceduto i limiti del potere rappresentativo conferitole con l’atto costitutivo dell’ATI e si sarebbe distaccata dalle istruzioni ricevute.

Le censure sono infondate in quanto incompatibili con la dinamica dei fatti, quale emerge dalla sentenza impugnata e dal tenore della parte introduttiva dello stesso ricorso. Infatti, è pacificamente accertato che la polizza fideiussoria con la Assimoco s.p.a. venne stipulata dalla Flooring s.r.l. in data anteriore alla costituzione dell’ATI. I giudici di merito hanno ritenuto che la Imeg s.r.l. abbia successivamente ratificato l’operato della Flooring s.r.l., conferendole il mandato di capofila e comunque avvalendosi della polizza per partecipare alla gara d’appalto, aggiudicandosela. Rispetto a tale dinamica negoziale le doglianze in esame sono evidentemente infondate, poichè di eccesso rispetto ai poteri rappresentativi, si sarebbe potuto parlare solamente se il mandato fosse stato anteriore alla stipulazione della polizza fideiussoria e se non vi fosse stata la successiva ratifica.

Il motivo, pertanto, non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.

Inoltre, quanto all’asserita violazione delle istruzioni ricevute dal mandante, il ricorso difetta di autosufficienza, in quanto non è indicato quale sarebbe il contenuto di tali istruzioni, nè dove esse sarebbero rinvenibili.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2727 ss. cod. civ., nonchè delle norme in tema di interpretazione del contratto. Il motivo è inammissibile in quanto con lo stesso si prospettano questioni nuove, che non risulta siano state sottoposte all’esame della corte d’appello. Nè può ritenersi che la pretesa violazione delle disposizioni testè citate emerga per la prima volta con la sentenza impugnata, in quanto la stessa fa proprie – nella sostanza – tutte le argomentazioni già formulate dal giudice di primo grado.

Il quarto e il quinto motivo sono prospettati in chiave unitaria dalla stessa società ricorrente, in quanto strettamente connessi. Con gli stessi si deduce la violazione della disciplina speciale delle ATI e degli artt. 1292 ss. cod. civ., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo (il contenuto del contratto di costituzione dell’ATI).

Quest’ultima censura, come già osservato in relazione al primo motivo, è inammissibile alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In ogni caso, entrambi i motivi sono infondati. Con gli stessi si sostiene che l’associazione temporanea di imprese sarebbe stata di tipo c.d. verticale, ossia caratterizzata dall’effettuazione di lavorazioni separate per ciascuna delle imprese associate; che, di conseguenza, non vi sarebbe responsabilità solidale delle imprese e ognuna risponderebbe delle obbligazioni assunte solo nei limiti dei lavori di propria competenza.

Si tratta della riproposizione di una questione già esaminata dalla corte d’appello, la quale ha osservato che la Imeg s.r.l. e la Flooring s.r.l. avevano espressamente pattuito la loro responsabilità solidale per tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni assunte; che tale chiara ed esplicita volontà delle parti comportava che la ripartizione delle lavorazioni avesse solo rilievo interno; che pertanto, non essendo scorporabili i lavori della Imeg s.r.l., la stessa non poteva legittimamente pretendere che l’azione di regresso della Assimoco s.p.a. fosse limitata alla sua quota di compartecipazione all’ATI. La corte d’appello ha, inoltre, aggiunto che il citato regolamento contrattuale è conforme a quanto stabilito, in via generale, dalla L. n. 109 del 1994, art. 13 a mente della quale “l’offerta dei concorrenti associati (…) determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione nonchè (…) dei fornitori”.

Com’è noto, l’interpretazione della volontà contrattuale costituisce una quaestio facti rimessa al giudice di merito, la cui decisione può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica. Nella specie la ricorrente non indica in modo specifico quali sarebbero le norme violate, quale parte della sentenza impugnata conterrebbe tali violazioni e perchè sarebbe configurabile una violazione di legge. Piuttosto, richiamando genericamente tutti i criteri legali di interpretazione del contratto, si limita a proporre una ricostruzione della volontà negoziale alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile in questa sede.

Il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sussiste, giacchè il contratto di costituzione dell’ATI, unitamente alla documentazione relativa alla pretesa struttura “verticale”, è stato esaminato dai giudici di merito e, semmai, si controverte della sua interpretazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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