Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24297 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 03/11/2020), n.24297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Marcello – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a

margine del ricorso, dagli Avv.ti Loris Tosi del Foro di Venezia, e

Giuseppe Marini, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo, alla via di Villa

Sacchetti, n. 9, in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 74, pronunciata dalla Commissione tributaria

regionale di Venezia il 27.9.2011 e pubblicata il 23.5.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a G.M., il (OMISSIS), l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo alla sottoposizione a tributo della plusvalenza non dichiarata in relazione alla cessione di due terreni edificabili, per l’importo di Lire 1.177.152.073 (pari ad Euro 607.948,30).

La contribuente proponeva istanza di accertamento con adesione, che però non sortiva esito positivo. In conseguenza la G. adiva la Commissione tributaria provinciale di Vicenza per domandare l’annullamento dell’atto impositivo, contestando vizi propri dell’avviso di accertamento e comunque l’erroneo calcolo della plusvalenza, occorrendo tener conto della deducibilità dei costi da lei sostenuti per il miglioramento dei terreni. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e riconosceva la deducibilità dal prezzo di vendita del terreno, ai fini del calcolo della plusvalenza, di quanto speso per il generale miglioramento del suolo (drenaggio, livellamento) e non di quanto speso per convertire l’area a vigneto.

2. La G. impugnava la decisione adottata dalla CTP innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, e l’Ente impositore si costituiva e proponeva ricorso incidentale. La CTR rigettava il ricorso della contribuente ed accoglieva invece quello introdotto dall’Amministrazione finanziaria, ritenendo indeducibili per intero le spese sostenute dalla parte per il miglioramento del terreno.

3. Avverso la decisione adottata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione G.M., affidandosi a cinque mezzi di gravame. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente contesta la violazione dell’art. 115 c.p.c., per essere la CTR incorsa nella pronuncia di una sentenza nulla, avendo fondato la propria decisione sulla asserita assenza in atti del contratto di acquisto del 1978 del terreno i mq. 14.484, mentre lo stesso era stato allegato alla produzione di parte sia in primo che in secondo grado.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la impugnante critica la CTR per aver pronunciato una sentenza nulla, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso la pronuncia sulla contestazione mossa dalla ricorrente per avere l’Agenzia delle Entrate proposto tardivamente, solo nel corso del secondo grado del giudizio, la questione della certezza ed esistenza dei costi sostenuti dalla parte per realizzare opere di miglioramento dei terreni, essendosi limitata, nei termini di legge, a contestare l’inerenza delle spese sostenute.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso la contribuente censura la decisione adottata dalla CTR per non aver rilevato l’inammissibilità delle contestazioni proposte dall’Ente impositore, da quest’ultimo introdotte soltanto con il ricorso incidentale proposto in grado di appello, in materia di certezza dell’esistenza e dell’ammontare dei costi sostenuti per il miglioramento dei terreni, mentre oggetto del contendere è solo la valutazione dell’inerenza di tali costi.

4. Mediante il suo quarto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente contesta la “insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la CTR adeguatamente esplicitato le ragioni per cui i costi sostenuti per il miglioramento dei terreni oggetto di cessione non debbano essere dedotti al fine del calcolo della plusvalenza imponibile” (ric., p. 51).

5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 TUIR, comma 1, lett. b), e dell’art. 68 TUIR, comma 1 e comma 2, terzo periodo, per non avere la CTR ritenuto che “ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile realizzata dalla cessione di un’area edificabile da parte di una persona fisica, soggetto privato, devono essere dedotti dal prezzo di cessione i costi inerenti il terreno sostenuti dal cedente” (ric., p. 67), perchè l’inerenza riferita dal TUIR esclusivamente ai terreni, e non alla loro destinazione.

6. La ricorrente lamenta, con il suo primo motivo d’impugnazione, la nullità della sentenza della CTR per aver affermato che “la parte non ha mai prodotto contratto d’acquisto” del terreno di mq. 14.484, elemento essenziale per il calcolo della plusvalenza realizzata in sede di rivendita, mentre il terreno risulta essere stato acquistato con atto pubblico per notaio D. del (OMISSIS), che era stato allegato alla produzione di parte sia in primo che in secondo grado.

Il motivo di ricorso denuncia quale error in procedendo quello che, in realtà, deve intendersi come la contestazione di un vizio di percezione in cui sarebbe incorsa la CTR la quale, pur disponendo del documento, avrebbe affermato la sua mancata allegazione agli atti di causa. Ci troviamo in presenza, pertanto, della contestazione di un vizio revocatorio, che non può essere censurato innanzi alla Corte di legittimità in relazione ad un errore in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

7. Mediante il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, la ricorrente critica la decisione adottata dalla CTR per non aver pronunciato sulla propria contestazione relativa alla tardività della introduzione della questione da parte dell’Amministrazione finanziaria, e comunque per aver ritenuto di accogliere la censura, proposta dall’Agenzia delle Entrate solo in grado di appello, quando i termini di legge erano scaduti, e relativa al difetto di certezza dell’esistenza e dell’ammontare dei costi sostenuti per il miglioramento dei terreni, mentre oggetto di valutazione poteva essere soltanto l’inerenza di tali costi.

In materia deve rilevarsi che l’Amministrazione finanziaria, già nella propria richiesta avanzata mediante l’avviso di accertamento notificato alla contribuente, che cristallizza la pretesa dell’Ente impositore, non ha ritenuto sussistessero costi deducibili e, a fronte dell’eccezione in senso proprio introdotta dalla contribuente, che ha replicato sostenendo la deducibilità degli stessi in conseguenza della ricorrenza di fatti impeditivi o modificativi della pretesa avanzata dall’Ente impositore, quest’ultimo ha, a sua volta, replicato alla prospettazione di controparte. Non sussiste, pertanto, la lamentata tardività nella proposizione di una contraccezione da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Cass. S.U., 27.5.2005, n. 15661, Cass. S.U. 7.5.2013, n. 10531, Cass. sez. V, 6.4.2018, n. 8470), ed i motivi di ricorso devono essere perciò rigettati.

8. Mediante il suo quarto e quinto motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione, la ricorrente contesta la decisione adottata dalla CTR per aver deciso che dalla plusvalenza realizzata in occasione della vendita di un terreno, cui abbia proceduto un soggetto privato, non debbano dedursi i costi sostenuti ed inerenti al miglioramento del fondo, e comunque per non avere la CTR adeguatamente motivato la propria valutazione.

In proposito ha osservato la CTR “l’incertezza riguarda le opere che avrebbero interessato il terreno, originata dall’incoerenza tra i documenti dimessi dalla parte in relazione ai costi sostenuti per la preparazione del terreno a vigneto (opere di drenaggio, livellamento con riporti di materiali di risulta). Eccepisce l’Ufficio che dai documenti offerti dalla parte (due fatture di una ditta di (OMISSIS) per trasformazione del terreno e la sua integrale piantumazione a vigneto in zona DOC), non risulta chiaro il tipo di opere poste in essere sul terreno e, meno ancora risulta provata l’inerenza di tali costi ai fini del calcolo della plusvalenza” (sent. CTR, p. 2)

Occorre allora ricordare che l’attività di interpretazione delle norme di diritto, in relazione ai fatti dedotti dalle parti, compete al giudice di merito, e la sua valutazione non può essere efficacemente contrastata nel giudizio di legittimità limitandosi a proporre una diversa interpretazione delle disposizioni, bensì dimostrando anche la sicura erroneità di quella offerta dal giudice impugnato. Nel caso di specie la CTR ha (implicitamente ma chiaramente) ritenuto che, in ogni caso, non tutte le spese sostenute dalla contribuente per il terreno dovessero essere riconosciute come oneri deducibili, in conformità con quanto reputato dei giudici di primo grado, bensì solo quelle da valutarsi inerenti, anche in considerazione della destinazione dei suoli. Ha quindi aggiunto che, pure in relazione alle opere che avrebbe potuto ritenersi fossero destinate ad assicurare una miglioria del terreno anche in considerazione della sua destinazione, non risultava chiaro dalla documentazione prodotta dalla parte neppure di quali opere la stessa si fosse fatta carico. La contribuente non si confronta con la decisione adottata dalla CTR, non chiarisce per quali ragioni l’interpretazione della norma di diritto in materia di inerenza dei costi proposta dai giudici dell’appello risulti senz’altro errata, non chiarisce nel dettaglio quali opere siano state eseguite, quanto siano costate, e come abbia provato tali circostanze.

In conseguenza anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.

9. Il ricorso proposto da G.M. deve essere pertanto respinto, dovendo gravare sulla ricorrente le spese di lite, che sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e della natura e complessità delle questioni di diritto esaminate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da G.M., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA