Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24296 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15102/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Società Progetto Casa di Piccolo Feliciano & C. s.n.c., in

persona del legale rappresentante pro tempore, P.F. e

C.F., elettivamente domiciliati in Roma, via

Civitavecchia n. 7, presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Bagnasco,

rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ciaramella giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 101/15/10, depositata il 12 aprile 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. con sentenza n. 101/15/10 del 12/04/2010 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dalla Società Progetto Casa di P.F. & C. s.n.c. (d’ora in poi solo Progetto Casa) e dal socio P.F. avverso la sentenza n. 423/17/09 della CTP di Caserta, che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento a fini Imposte dirette, IRAP e IVA relativi all’anno 2005;

1.1. come si evince dagli atti di parte e dalla sentenza impugnata: a) l’accertamento aveva carattere analitico-induttivo e derivava dalla circostanza che la società non aveva provveduto ad esibire integralmente la documentazione richiesta dall’Ufficio; b) la CTP rigettava il ricorso dei contribuenti; d) la sentenza della CTP era impugnata dalla Progetto Casa e dal socio P.F. e al giudizio di appello partecipava, in qualità di interveniente, anche l’altro socio C.F.;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che: a) pur volendosi considerare grave la mancata esibizione degli stati di avanzamento lavori e la mancata indicazione delle rimanenze da parte della Progetto Casa, sicchè doveva ritenersi giustificato il ricorso al metodo induttivo, l’accertamento era “basato su una presunzione priva di certezza, in quanto, dalla documentazione in atti non si evince nessun elemento concreto, oltre ad un generico richiamo ai “valori normali””; b) l’accertamento era basato su dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria che non erano stati specificati da quest’ultima ed “il ricorso a documenti non conosciuti è legittimo solo se questi sono allegati all’avviso di accertamento”; c) ad abundantiam doveva essere evidenziata l’illogicità dell’accertamento, derivante dai valori indicati, ed integrante una tesi che non poteva essere condivisa;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. la Progetto Casa e i singoli soci resistevano in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, u.c. e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’avviso di accertamento contiene tutti gli elementi necessari a sostenere la pretesa dell’Amministrazione finanziaria nonchè la trascrizione delle parti essenziali dei documenti (mutui e valori OMI) di cui la sentenza della CTR ha ritenuto necessaria l’allegazione;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo i giudici di secondo grado trascurato di considerare che il maggior ammontare dei mutui contratti rispetto ai corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita, il diverso ammontare di questi ultimi rispetto ai valori normali ricavabili dai dati OMI, nonchè la mancata esibizione della documentazione contabile richiesta costituiscono elementi presuntivi idonei a fondare l’accertamento analitico-induttivo;

3. va pregiudizialmente evidenziato che, come si evince dagli atti di causa, il socio C.F. è intervenuta volontariamente solo nel giudizio di appello, con la conseguenza che il giudizio davanti alla CTP, in tema di II.DD., IRAP ed IVA, si è svolto unicamente nei confronti della società e del socio P.F., con conseguente disintegrità del contraddittorio, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (da ultimo, ex multis, Cass. n. 6303 del 14/03/2018), rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;

3.1. la CTR avrebbe, dunque, dovuto annullare la sentenza della CTP e rimettere gli atti alla stessa per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.F.;

3.2. non avendo provveduto in tal senso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTP di Caserta per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso, nonchè perchè provveda sulle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte dichiara la disintegrità del contraddittorio in primo grado; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio C.F. nonchè sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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