Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24295 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.16/10/2017),  n. 24295

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27828-2015 proposto da:

AUTORITA’ PORTUALE DI CATANIA, in persona del sig. CC COMMISSARIO

Straordinario legale rappresentante pro tempore I.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 44, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTI STUDIO LEGALE BENEDETTI – LO RUSSO

-, rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO DI BELLA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, in persona del suo procuratore Dott.

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI

53, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RUSSO, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

IMPRESA COSTRUZIONI G.M. SPA (già CENTRALE MAZZONI

SRL), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO BIAGINI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ING. N.F. IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1282/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione del Tribunale di Catania n. 4177/2009 che aveva rigettato la opposizione proposta da ATRADIUS Credit Insurance NV (incorporante SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a.) avverso il decreto ingiuntivo con il quale Autorità Portuale di Catania – committente dei lavori di appalto assegnati con contratto stipulato in data 8.8.2002 al raggruppamento temporaneo di imprese composto da IRA Costruzioni Generali s.r.l., Impresa Ingg. Gagliardi-Chiodoni-Bianchi e TECNIS s.p.a.- aveva escusso la polizza fidejussoria per la somma di Euro 447.459,30, condannando la opponente, in solido con i debitori principali, al pagamento della somma ingiunta, la Corte d’appello di Catania, con sentenza 14.7.2015 n. 1282, revocava il provvedimento monitorio, ritenendo fondata la “exceptio doli” formulata dalla garante e rilevando che l’oggetto della polizza fidejussoria rilasciata in luogo di cauzione ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 101 vigente pro tempore, doveva intendersi limitato ai crediti della stazione appaltante derivanti dalla esecuzione del contratto di appalto, e più esattamente al recupero di quelle somme erogate all’appaltatore e che fossero risultate non dovute rispetto alla contabilizzazione dei lavori, non potendo pertanto estendersi la garanzia anche a crediti fondati su diversi titoli, quale nella specie la ripetizione d’indebito, per erronei pagamenti effettuati dalla Autorità Portuale di Catania, in relazione alla cessione del credito di cui alla fatture (OMISSIS) n. (OMISSIS) tra IRA Costruzioni Generali s.p.a. ed Istituto San Paolo IMI, importo inerente non a differenze riscontrate nel saldo finale ma alla contabilizzazione del SAL n. 13. La Corte territoriale condannava in conseguenza la stazione appaltante alla restituzione ad ATRADIUS delle somme già riscosse oltre interessi.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione, con due motivi, dalla Autorità Portuale di Catania con ricorso notificato in data 26 e 27.11.2015 ad ATRADIUS Credit Insurance NV, Ing. N.F. Impresa Costruzioni Generali s.r.l. società che aveva incorporato IRA Costruzioni Generali s.p.a., e Centrale Mazzoni s.r.l. nella quale si era trasformata mutando denominazione la Impresa Ingg. Gagliardi-Chiodoni-Bianchi.

Hanno resistito con controricorso ATRADIUS e Impresa Costruzioni G.M. s.p.a., quale incorporante Società Maltauro Immobiliare s.r.l., nella quale si era fusa per incorporazione Centrale Mazzoni s.r.l..

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 101 e degli artt. 1374 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sostenendo che la norma del regolamento di attuazione della L. n. 109 del 1994, che disciplina la polizza cauzionale in materia di lavori pubblici, non si limita a garantire soltanto i crediti della stazione appaltante al recupero di somme erogate all’appaltatore e che non trovano riscontrano nella contabilizzazione lavori, ma anche i crediti vantati a titolo di risarcimento del danno, includendo quindi tutte le obbligazioni derivanti dal contratto anche in virtù di integrazione di fonte legale ex art. 1374 c.c.. Secondo la ricorrente il principio di correttezza e buona fede impone alle parti contraenti il dovere di salvaguardare anche l’interesse della controparte e costituisce un obbligo la cui violazione è suscettibile di produrre un danno risarcibile, con la conseguenza che l’inadempimento dell’obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c., comportando la violazione di tale dovere, determina un pregiudizio patrimoniale che, in quanto avente natura risarcitoria, deve intendersi ricompreso nella garanzia fidejussoria.

Il motivo pecca di specificità in relazione al requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), difettando la verificabilità, alla stregua del solo ricorso (non potendo soccorrere in via integrativa, nè la sentenza impugnata, nè gli atti difensivi dei controricorrenti), della riconducibilità della fattispecie concreta – che non viene descritta – agli argomenti giuridici svolti a sostegno della censura.

Osserva il Collegio che la tesi difensiva del ricorrente, che intende agganciare l’obbligazione restitutoria dell’indebito al dovere di buona fede nella esecuzione del contratto, potrebbe avere un suo fondamento giuridico laddove fosse stata meglio specificata la natura “qualificata” della prestazione indebita, in quanto cioè ricollegata anch’essa alla esecuzione del contratto e non invece riconducibile al mero titolo della “acausalità” della prestazione, quale spostamento di natura patrimoniale del tutto privo di giustificazione, in assenza di alcun preesistente rapporto giuridico produttivo di vincoli tra le parti (ipotesi contemplata dalla fattispecie di indebito oggettivo delineata dall’art. 2033 c.c.). Difetta in sostanza qualsiasi elemento indicativo di un riferimento della prestazione di pagamento indebito all’adempimento della prestazione dovuta in base al contratto, ma eseguita in modo inesatto, configurandosi in tal caso la inesattezza quale disformità tra l’oggetto della prestazione considerato nel programma negoziale e quello della prestazione eseguita in concreto, disformità che può aversi non soltanto per difetto ma anche per eccedenza e che legittima il rifiuto del creditore che non abbia interesse a riceverla (artt. 1218 e 1220 c.c.), operando in tale prospettiva quale criterio oggettivo per valutare i giusti motivi del rifiuto, e quindi per verificare l’osservanza del principio di correttezza e buona fede in relazione all’apprezzamento in concreto della idoneità della prestazione (nella specie) “eccedente” a soddisfare comunque l’interesse o l’utilità del creditore (rendendosi – pertanto – legittimo il rifiuto, in caso di prestazione oggettivamente divisibile, soltanto per la prestazione in eccedenza che – se ad esempio consistente nella consegna di beni in quantità superiore a quella pattuita – il debitore è tenuto a proprie spese a ritirare ed il creditore – ove abbia comunque preso i beni in consegna – è tenuto a restituire).

Possono, infatti, configurarsi obblighi restitutori, nascenti dalla esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non devono per ciò stesso iscriversi nello schema normativo dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., trovando fondamento nello stesso titolo negoziale che regola i diritti e le obbligazioni delle parti contraenti.

Tale ricostruzione sistematica, in astratto compatibile con lo svolgimento del contratto di appalto cui si correla la garanzia escussa, non risulta tuttavia verificabile in relazione alla fattispecie concreta, della quale la parte ricorrente ed anche la sentenza di appello non forniscono alcuna delucidazione. Risulta, infatti, dagli atti regolamentari soltanto: che era stato emesso un certificato di pagamento riferito al SAL n. 13 (cfr. sentenza appello in motivazione, pag. 5); che IRA Costruzioni Generali s.p.a. aveva emesso la fattura (OMISSIS) n. (OMISSIS); che il credito per quota lavori eseguiti da detta società era stato da questa ceduto “pro solvendo” ad Istituto San Paolo IMI, con atto notificato alla stazione appaltante; che l’Autorità Portuale di Catania aveva eseguito il pagamento “individuando malamente il destinatario” (cfr. sentenza appello, idem, pag. 6).

Orbene tale quadro lacunoso non consente di verificare se e quando ed a chi sia stato eseguito il pagamento indebito, nè tanto meno è dato comprendere la ragione per cui il pagamento eseguito è stato considerato indebito dalla Autorità Portuale di Catania (errore di liquidazione; erronea contabilizzazione dei lavori o della quota eseguita dalla società del RTI; importo comunque eccedente il dovuto), nè ancora è indicato il soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento (società appaltatrice cedente; Istituto di credito cessionario; altro soggetto privo di qualsiasi titolo) e la ragione per cui, in ipotesi, non fosse legittimato a riceverlo.

Osserva il Collegio che se il recupero di un pagamento effettuato all’appaltatore per un importo eccedente la quantità dei lavori contabilizzati, rientra a pieno titolo nella copertura della garanzia cauzionale di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 101 non essendo coerente la interpretazione restrittiva della disposizione regolamentare fornita dalla Corte territoriale (art. 101, comma 2: “La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno”) atteso che non vi è ragione di limitare cronologicamente – soltanto alla redazione della stato finale – la garanzia per il “rimborso delle somme pagate in più” quando la eccedenza risulti oggettivamente già dalla contabilità (SAL; certificati di pagamento) redatta in corso di esecuzione dei lavori, applicandosi negli appalti pubblici di lavori il criterio della “postnumerazione” del corrispettivo anche alla fasi intermedie di avanzamento lavori – che prevedono la liquidazione di anticipazioni sul corrispettivo – e non soltanto in sede di redazione dello stato finale, appare diversa invece la ipotesi in cui, una volta intervenuta e notificata la cessione del credito vantato dall’appaltatore, la stazione appaltante abbia eseguito il pagamento – per un importo risultato poi eccedente il corrispettivo dovuto – al cessionario, correttamente individuato, ovvero ancora a soggetto non legittimato in quanto privo di titolo (indebito soggettivo “ex latere accipientis”: artt. 1188 e 1189 c.c.).

In entrambi i casi infatti il recupero dell’indebito (rispettivamente, per l’importo eccedente e per l’intero importo) prescinde dal rapporto garantito, in quanto se, nel primo caso, il pagamento ha effetto liberatorio nei limiti della prestazione contrattuale effettivamente dovuta (il debitore ceduto conserva infatti nei confronti del cessionario la stessa posizione rivestita nel rapporto con il cedente, potendo quindi opporre al cessionario tutte le eccezioni attinenti la validità del titolo ed i fatti estintivi e modificativi anteriore al trasferimento del credito), tuttavia il recupero dal cessionario della eccedenza non dovuta, così come, nel secondo caso, il diritto alla restituzione dell’intero importo indebitamente versato “ex latere accipientis” (art. 2033 c.c.), prescindono del tutto dalla esecuzione del contratto di appalto, in quanto dell’indebito (per la eccedenza ovvero per l’intero importo) la società appaltatrice non si è in alcun modo avvantaggiata, non avendo percepito materialmente alcuna somma eccedente o indebita, non avendo i pagamenti eseguiti dalla stazione appaltante – per la parte eccedente, o per l’intero importo – a favore di soggetti diversi dall’appaltatore, alcuna efficacia liberatoria in ordine alla obbligazione del committente avente ad oggetto il corrispettivo dell’appalto, e non potendo, quindi, essere recuperati tali importi nei successivi SS.AA.LL. o nel conto finale dei lavori di appalto.

Determinante appare quindi, in relazione alla diversa soluzione della controversia, la specifica descrizione della fattispecie concreta, atteso che nella ipotesi prospettata, l’azione di ripetizione esperita dalla stazione appaltante nei confronti del cessionario del credito (per l’eccedenza non dovuta) o nei confronti del terzo privo di titolo, non potrebbe riconnettersi a fatti concernenti la esecuzione del contratto di appalto e dunque ai rapporti tra committente e società appaltatrice che unicamente ricadono nell’oggetto della polizza fidejussoria rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 544 del 1999, art. 101.

La lacunosità del ricorso e la incertezza in ordine agli elementi di individuazione della fattispecie concreta oggetto della controversia, determinano la inammissibilità del motivo, dovendo ribadirsi il principio secondo cui il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3 postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006)

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367,1368 e 1370 c.c. e degli artt. 1936,1956 e 1957c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di esaminare la polizza fidejussoria rilasciata da ATRADIUS che doveva essere ricondotta alla figura atipica del contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che “eventuali eccezioni attinenti all’oggetto della polizza, alla successiva riduzione del massimale… non risultano opponibili alla stazione appaltante”.

Il motivo è palesemente inammissibile – quanto alla censura concernente la errata applicazione dei criteri ermeneutici legali degli atti negoziali – non assolvendo ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. la mera indicazione cumulativa in rubrica delle norme asseritamente violate: ed infatti, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017).

Nella specie neppure viene indicata la parte di motivazione della sentenza da cui emergerebbe l’errore interpretativo, essendosi limitata la parte ricorrente ad esporre nel motivo la vicenda teorica del contratto autonomo di garanzia come elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La censura è inoltre inammissibile in quanto riferita ad un asserito errore della Corte territoriale del tutto immaginato, non avendo affatto il Giudice di appello escluso la natura di garanzia autonoma della polizza fidejussoria.

Il motivo non coglie nel segno anche in relazione alla censura concernente la violazione delle norme che regolano la garanzia fidejussoria, laddove la ricorrente vorrebbe affermare la assoluta irrilevanza, rispetto alla garanzia autonoma, persino della stessa esistenza del rapporto di valuta che costituisce il presupposto stesso della garanzia, venendo peraltro a confondere rapporto di provvista e rapporto di valuta ritenendo impedita al garante autonomo ogni eccezione attinente all’oggetto della polizza ed al limite di massimale ossia all’esercizio dei diritti (e delle eccezioni) che prescindono dal rapporto di valuta e trovano fonte diretta nel rapporto di garanzia.

E’ stato osservato al proposito che, dalla ricostruzione dello schema della garanzia autonoma operato dalla giurisprudenza di legittimità (e che ha ricevuto una compiuta sistemazione per quanto concerne la polizza fidejussoria nell’arresto di Corte Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010), “….emerge che lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non possa spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla “esistenza” del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che dall’inadempimento di quel rapporto – sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della “exceptio doli”) una attribuzione patrimoniale “sine causa” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10652 del 24/04/2008)….” (così in motivazione, Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8342 del 31/03/2017).

Ne segue che alla eccezione di inesistenza del rapporto di valuta deve essere assimilata la eccezione di inoperatività della polizza fidejussoria a garanzia di diritti del garantito oggettivamente estranei al rapporto di valuta, in quanto ad esso in alcun modo riconducibili. Quanto poi alla eccezione di limite del massimale, alcun rilievo assume la natura autonoma della garanzia prestata rispetto al rapporto di valuta, atteso che il garante propone una eccezione fondata esclusivamente sul rapporto di provvista con il garantito, concernente la individuazione della prestazione oggetto della obbligazione assunta dal garante con il rilascio della polizza, prescindendo del tutto quindi dalla evidenziata problematica dei limiti della exceptio doli che investe il rapporto di valuta.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei resistenti ATRADIUS Credit Insurance NV rappresentanza generale per l’Italia, ed Impresa Costruzioni G.M. s.p.a., in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della assistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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