Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24295 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 09/09/2021), n.24295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23723-2020 proposto da:

C.R.N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, PREFETTO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI (OMISSIS),

in persona del Prefetto in carica, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

QUESTURA di SALERNO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 373/2020 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata il 21/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Salerno, con ordinanza n. 373/2020, depositata in data 21/7/2020, ha respinto l’impugnazione, con ricorso dell’8/5/2019, di C.R.N.D., cittadino dell’Honduras, avverso decreto prefettizio di espulsione emesso il 9/4/2019 e notificato in pari data, sul presupposto dell’illegittima permanenza in Italia, non essendo in possesso né avendo egli fatto richiesta di permesso di soggiorno.

Avverso la suddetta pronuncia, C.R.N.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura-Questura di Salerno e del Ministero dell’Interno (che resistono con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccepita mancanza di attestazione di conformità della copia del decreto espulsivo notificata al ricorrente e per essersi il Giudice di Pace, invece, pronunciato su eccezioni non sollevate dal ricorrente; con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 445 del 2000, in relazione al rigetto della doglianza sulla carenza di motivazione dell’atto espulsivo.

2. I controricorrenti hanno, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, atteso che la procura allegata al ricorso reca la data dell'”8/5/2019″, coincidente con l’inizio del giudizio di primo grado.

3. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il principio costante, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (Cass. 28 marzo 2006, n. 7084; ex multis, Cass. 21 novembre 2017, n. 27540; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741; Cass. 17 marzo 2017, n. 7014).

La procura per il ricorso per cassazione ha invero, ex art. 365 c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in forza di procura, “conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza, che sia stata rilasciata oltre che per il giudizio di cognizione e di esecuzione anche “per le impugnative del caso”” (Cass.- 3410/2003; Cass. 19487/2003; Cass. 27012/2005; Cass. 8200/2010; Cass. 19926/2014; Cass. – 17901/2020).

Nella specie, nella procura in calce al ricorso, si parla genericamente di una delega a rappresentare e difendere ed a proporre “ricorso” avverso provvedimento del Giudice di Pace di Salerno “a definizione del giudizio di impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18″ e la data è quella dell'”8/5/2019”, coincidente con l’avvio del giudizio di primo grado e non successiva al provvedimento impugnato, vale a dire l’ordinanza del Giudice di Pace di Salerno del 21/7/2020.

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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