Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24294 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.16/10/2017),  n. 24294

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11485/2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 26,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MALDERA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA GAGLIARDI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del suo procuratore Avv. GIAMPIERO

ROSSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CASELLATI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2623/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.L. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale Banca Commerciale Italiana s.p.a. aveva richiesto il pagamento di Lire 468.680.761, quale saldo passivo di conto corrente di Geovis Green s.p.a., società dichiarata fallita e nell’interesse della quale l’opponente aveva prestato fidejussione.

Nel corso del giudizio Banca Commerciale Italiana s.p.a. veniva incorporata per fusione in Banca Intesa BCI s.p.a. ed il giudizio, dichiarato interrotto alla udienza 5.2.2002, veniva riassunto dall’opponente ma con notifica della comparsa in riassunzione e del pedissequo decreto viziata da nullità. Essendo stato richiesto e concesso il rinnovo della notifica oltre la scadenza del termine semestrale ex art. 305 c.p.c., il Tribunale di Padova, con sentenza 30.3.2008 n. 1551, accogliendo la eccezione proposta dalla banca opposta, dichiarava la estinzione del giudizio.

La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza 20.11.2014 n. 2623, in base al principio per cui il termine ordinatorio per la notifica dell’atto di riassunzione del giudizio interrotto, assegnato nel decreto dal giudice, poteva essere prorogato o nuovamente concesso soltanto entro il termine di decadenza semestrale, nella specie già scaduto al tempo della istanza di rinnovo della notifica nulla.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal G. con cinque motivi.

Resiste con controricorso ITALFONDIARIO s.p.a. quale procuratore “ad negotia” di Castello Finance s.r.l. cessionaria del credito.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Con i primi due motivi (nullità della sentenza per violazione degli artt. 291,303,305, e 307 c.p.c. -primo-; violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 156 e 162 c.p.c. -secondo-) il ricorrente censura la sentenza impugnata, in quanto contraria ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla interpretazione delle indicate norme processuali, in relazione alla statuizione che “equipara la richiesta di un nuovo termine per la notifica ad una vera e propria istanza per la riassunzione del processo”; con il terzo ed il quarto motivo (nullità della sentenza per violazione delle stesse norme processuali indicate nelle rubriche dei precedenti motivi -terzo-; violazione degli artt. 112 – recte 111 – Cost., e degli artt. 291, 303, 305 e 307 c.p.c. -quarto-) il ricorrente impugna la sentenza rilevando l’errore in cui è incorso il Giudice di appello comunicando il vizio di nullità del procedimento notificatorio all’atto di riassunzione presupposto, ritenuto in tal modo di fatto inesistente, e censura il travisamento dei principi enunciati nel precedente di Corte Cass. 20.5.2011 n. 11260, richiamato dalla Corte territoriale, nonchè l’erronea applicazione del principio di ragionevole durata dei processi.

I quattro motivi, che individuano specificamente l’oggetto della critica ed assolvono ai requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 366 c.p.c., possono essere congiuntamente esaminati, investendo tutti la medesima statuizione della sentenza di appello confermativa della dichiarazione di estinzione del giudizio riassunto, per non essere stata proposta, la istanza di assegnazione di nuovo termine per rinnovare la notifica della comparsa o del ricorso affetta da nullità, anteriormente alla scadenza del precedente termine assegnato dal giudice (al fine di ottenere una proroga dello stesso), ovvero, in ogni caso, anteriormente alla scadenza del termine di decadenza stabilito dall’art. 305 c.p.c..

Premesso che la riassunzione del processo deve avvenire (nella disciplina processuale “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, antecedente alla modifica apportata all’art. 305 c.p.c. con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 14) entro il termine perentorio di sei mesi dall’interruzione, ovvero dal momento in cui l’interruzione stessa ha prodotto i suoi effetti, pena l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3, deve ritenersi ormai consolidata la interpretazione che delle norme processuali è stata fornita da questa Corte con l’arresto di Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006 che ha chiaramente focalizzato la distinta funzione (editio actionis; vocatio in jus) che vengono a svolgere le due fasi in cui si articola il procedimento di riassunzione del giudizio interrotto, rilevando che “La riassunzione di una causa interrotta e non proseguita a norma dell’art. 302 c.p.c. si attua, com’è noto, mediante un procedimento bifasico: anzitutto con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, mediante notifica alla controparte del ricorso e del decreto”, ed evidenziando come “La fissazione successiva ad opera del medesimo giudice di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, presuppone che quell’altro precedente termine sia stato rispettato, ma ormai ne prescinde e risponde invece unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”, ivi compresa quella – espressamente menzionata dal citato art. 303 c.p.c., u.c. – secondo la quale la parte cui l’atto sia stato notificato e che non si sia costituita deve esser dichiarata contumace”. Disattendendo esplicitamente il risalente orientamento giurisprudenziale che estendeva il limite temporale previsto dall’art. 305 c.p.c. anche alla istanza di assegnazione del nuovo termine ordinatorio per il rinnovo della notifica invalida, le Sezioni Unite, hanno definitivamente scisso le due fasi, riconducendo i vizi di nullità della notifica dell’atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, nella disciplina comune delle nullità sanabili del procedimento notificatorio, come delineata dall’art. 291 c.p.c., sicchè, ove la notifica sia affetta da vizi di invalidità o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di un’erronea od incerta individuazione del soggetto che ha titolo a costituirsi, il Giudice deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine (perentorio ex art. 291 c.p.c.: la inosservanza del quale soltanto determinerà la estinzione del processo), e non può dichiarare l’estinzione del processo, tanto in considerazione della illogicità che altrimenti deriverebbe, con nocumento dell’art. 24 Cost., dal rimettere alla mera scelta organizzativa del Giudice -secondo che la udienza di rinvio venga fissata prima o dopo il decorso del termine semestrale- la possibilità per la parte di rinnovare o meno la notifica viziata.

Tali principi di diritto sono stati ribaditi anche dalla successiva Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007 (che ha specificato il diverso modo di operare della fase di riassunzione, effettuata direttamente tramite la notifica dell’atto di citazione a comparire ad udienza fissa, anzichè tramite deposito in Cancelleria della comparsa o ricorso) e ad essi si sono uniformate le successive sezioni semplici (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5348 del 08/03/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 6023 del 15/03/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 7611 del 20/03/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21869 del 24/09/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 7661 del 15/04/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 2174 del 04/02/2016), occorrendo al riguardo precisare che anche il precedente, richiamato dalla Corte territoriale (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11260 del 20/05/2011) non ha inteso discostarsi, ma anzi ha pronunciato in totale adesione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, dovendo intendersi meramente ultroneo, rispetto alla regula juris affermata in quel precedente, la circostanza di fatto del tutto contingente -rilevata nella parte della motivazione relativa all’esame della fattispecie concreta- per cui la istanza di rinnovo della notifica viziata, in quel caso, risultava essere stata presentata dal riassumente quando non era ancora decorso il termine semestrale ex art. 305 c.p.c..

Pertanto, incontestata la vicenda processuale (alla udienza 5.2.2002 era stata dichiarata la interruzione del processo, in conseguenza della estinzione della banca opposta, a seguito di fusione per incorporazione; l’opponente aveva tempestivamente depositato il 27.2.2002 istanza di riassunzione nel termine ex art. 305 c.p.c.ed eseguito la notifica dell’atto entro il termine ordinatorio del 17.9.2002 assegnato con il decreto del Giudice; alla udienza di rinvio fissata al 7.12.2002 -in data successiva al termine semestrale di cui all’art. 305 c.p.c.-, l’opponente aveva chiesto ed ottenuto nuovo termine per rinnovare la notifica viziata da nullità, con rinvio alla udienza 23.9.2003), la sentenza impugnata, che ha inteso subordinare anche la fase della “vocatio in jus” all’osservanza del termine perentorio stabilito dall’art. 305 c.p.c. per il solo deposito della comparsa o del ricorso per riassunzione, non si è uniformata ai principi di diritto richiamati, e deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa per il prosieguo del giudizio di merito.

In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto ai primi quattro motivi, assorbito il quinto con il quale non si deduce alcun vizio di illegittimità, limitandosi il ricorrente a riproporre i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo concernenti la causa di merito.

La sentenza di appello deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia che procederà all’esame del merito, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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