Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24294 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 12275 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

G.M.R. di A.G. & C. s.n.c. in persona del legale

rappresentante A.G., nonchè A.G.,

M.M., S.R., quali soci illimitatamente responsabili

della G.M.R. di A.G. & C. s.n.c., tutti rappresentati

e difesi giusta procura speciale a margine del ricorso dall’avv.to

Paolo Nieri, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.to

Marco Trevisan in Roma, Via Giovanni Battista De Rossi n. 30;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto n. 20/29/10 depositata in data 11 marzo 2010,

non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 aprile 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO CHE

– con sentenza n. 20/29/10 depositata in data 11 marzo 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di G.M.R. di A.G. & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante A.G., nonchè di A.G., M.M., S.R., quali soci illimitatamente responsabili della G.M.R. di A.G. & C. s.n.c., avverso la sentenza n. 101/09/2007 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, dichiarando, in riforma di quest’ultima, la legittimità di cinque avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva rettificato, per quanto riguardava la società, la dichiarazione Iva per l’anno 2001 e le dichiarazioni Irpef, Irap e Iva per l’anno 2003, e, per quanto riguardava i soci, le dichiarazioni Irpef per l’anno 2003, sulla base di p.v.c. della Guardia di finanza di Bassano del Grappa in merito a fatture per operazioni parzialmente inesistenti (al 50%) emesse dalla ditta individuale “Carpenteria metallica di C.P.”;

– in punto di fatto, il giudice di appello premetteva che: 1) con gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), l’Ufficio aveva contestato alla G.M.R. di A.G. & C. s.n.c, per l’anno 2001, l’indebita detrazione di Iva, e, per l’anno 2003, la indebita deduzione di costi, in relazione a fatture per operazioni parzialmente inesistenti (al 50%) emesse dalla ditta individuale “Carpenteria metallica di C.P.”, con ripresa a tassazione, per l’anno 2001, di Euro 3.011,98, oltre interessi, a seguito di disconoscimento di credito Iva, e, per l’anno 2003, di Euro 34.738,00, oltre interessi, a titolo di Irpef e Irap; 2) con gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), l’Ufficio aveva contestato a A.G., M.M., S.R., quali soci della G.M.R. di A.G. & C. s.n.c, per l’anno 2003, maggior redditi di partecipazione, ai fini Irpef, in relazione a fatture per operazioni parzialmente inesistenti emesse nei confronti della società dalla ditta individuale “Carpenteria metallica di C.P.”; 3) avverso gli avvisi di accertamento, la società e i singoli soci avevano proposto separati ricorsi alla CTP di Treviso, deducendo vizi di motivazione degli atti impositivi, la mancata allegazione degli atti richiamati e il difetto di elementi oggettivi atti a comprovare la parziale insistenza delle operazioni sottostanti alla assunta sovrafatturazione; 4) la CTP di Treviso, previa riunione, aveva accolti i ricorsi; 5) avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate, deducendo la legittimità del proprio operato e chiedendo l’accertamento della legittimità degli impugnati avvisi di accertamento; 6) la società e i soci avevano controdedotto chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto interessa, ha osservato che: 1) era palesemente infondata l’eccezione relativa alla mancata motivazione degli atti impositivi, in quanto il p.v.c. del 30 giugno 2005 della G.d.F. di Treviso – nel quale era stato riportato anche il contenuto del verbale di interrogatorio reso dal C. al PM il 23 dicembre 2003 con l’indicazione della falsa fatturazione effettuata nei confronti della GMR s.n.c.- era stato regolarmente notificato alla società contribuente e ai soci che quindi ne conoscevano compiutamente il contenuto; 2) per quanto concerneva l’assunta mancanza di prove a sostegno della pretesa tributaria, l’Ufficio aveva operato nel pieno rispetto dei poteri conferiti da l D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (utilizzo di documentazione prodotta da un soggetto terzo che aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società verificata), senza che nè la società nè i soci avessero fornito alcun elemento valido per ritenere l’effettività delle operazioni commerciali per l’intero importo indicato nelle contestate fatture; 3) peraltro, il sig. C.P. era stato condannato per i fatti contestati nel p.v.c. della G.d.F. con la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 14 marzo 2006, nella quale era stato illustrato il sistema utilizzato da quest’ultimo per restituire le somme “gonfiate” ai suoi clienti (assegni circolari di piccolo importo con l’indicazione dello stesso C. come beneficiario, poi incassati dai terzi clienti o anche da soggetti estranei ai rapporti commerciali), somme delle quali non vi era traccia nella contabilità della GMR s.n.c. che appariva formalmente corretta; 4)anche il sig. A.G., in qualità di legale rappresentante della GMR s.n.c., era stato condannato, per gli stessi fatti, con decreto penale (non opposto) emesso dal Tribunale di Treviso del 21 ottobre 2005;

– avverso la sentenza della CTR, la G.M.R. di A.G. & C. s.n.c nonchè A.G., M.M., S.R., quali soci, proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con ” atto di costituzione” l’Agenzia delle entrate;

– la G.M.R. di A.G. & C. s.n.c. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO CHE

– preliminarmente va rilevato che l’Agenzia delle entrate ha resistito con “atto di costituzione”, non notificato, chiedendo di essere ammesso a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.;

– va al riguardo, ricordato che, in mancanza di notificazione, l’atto depositato non è qualificabile come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014): principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017);

– con il primo motivo, i ricorrenti denunciano: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dedotta omessa, insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento impugnati ed, in particolare, dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale, per l’anno 2001, l’Ufficio aveva disconosciuto il credito Iva riportato nella relativa dichiarazione dalla società contribuente; 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 per omessa, insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento impugnati ed, in particolare, dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato alla società per il 2001;

– al riguardo, i ricorrenti deducono la illegittimità della sentenza impugnata e, comunque, la omessa, insufficiente motivazione della stessa in ordine alla eccepita omessa, insufficiente motivazione, in particolare, dell’avviso di accertamento notificato alla società contribuente, per il 2001, per non avere l’Ufficio svolto, in relazione a tale annualità, alcun rilievo di carattere sostanziale, essendo stato nel p.v.c. della G.d.F., su cui si fondava la pretesa impositiva, oggetto di verifica fiscale solo l’anno 2003, ed avendo la società, per gli anni 1997-2002 aderito al condono di cui alla L. n. 289 del 2002;

– con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine al difetto di allegazione eccepito in relazione agli avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci, per l’anno 2003; 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 quanto al difetto di allegazione in relazione agli avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci, per l’anno 2003;

– al riguardo, i ricorrenti deducono la illegittimità della sentenza o comunque, la omessa, insufficiente motivazione in ordine, quanto agli avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci, per l’anno 2003, alla eccepita mancata allegazione al p.v.c. della G.d.F. degli atti di indagine a carico di C.P., ed, particolare, delle dichiarazioni rese da quest’ultimo al P.M. in data 23 dicembre 2003, concernenti la falsa fatturazione e la percentuale di sovrafatturazione nei rapporti commerciali intrattenuti dalla ditta con la società contribuente;

– in primo luogo, il primo e secondo motivo – che per ragioni di connessione sono da trattare insieme – presentano dei profili di inammissibilità in quanto vengono cumulate in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, senza che sia possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 7394 del 2010; n. 20355 del 2008; n. 9470 del 2008);

– inoltre, sempre sotto il profilo della inammissibilità, le censure come formulate risultano afferire più che alla ratio decidendi della sentenza impugnata ai singoli avvisi di accertamento su cui si fonda la pretesa impositiva;

– in ogni caso, nel merito le dette censure sono infondate;

– l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, imposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, è soddisfatto ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l’an” ed il “quantum debeatur”, e ciò può fare anche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, purchè ne riproduca il contenuto essenziale, in quanto l’obbligo di allegazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, u.p., deve intendersi riferito ai soli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 23923 del 2016; n. 9323 e n. 28713 del 2017), spettando comunque a quest’ultimo “provare che almeno una parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrarne la motivazione” (Cass. cit.; conf. Cass. n. 2614 del 2016 che, con riferimento alla disciplina anteriore all’art. 7 Legge citata, ha affermato che “ai fini dell’annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l’atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo, e che quest’ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza”; da ultimo, Cass. n. 30823 del 2017);

– inoltre, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. Parimenti il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, u.p., stabilisce che solo se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (Cass. n. 28713 del 2017; n. 18073 del 2008; n. 407 del 2015);

– nella specie, il giudice a quo, attenendosi ai suddetti principi, ha correttamente ritenuto assolto l’obbligo di motivazione per relationem degli atti impositivi mediante il rinvio alle conclusioni del p.v.c. del 30 giugno 2005 della G.d.F. di Treviso regolarmente notificato sia alla società che ai soci;

– in particolare, con riferimento alla eccepita mancata allegazione agli avvisi di accertamento, relativi all’annualità 2003, della dichiarazione resa al P.M. dal titolare della ditta fatturante sig. C.P. concernente la falsa fatturazione ed, in particolare, la percentuale di sovrafatturazione effettuata nei rapporti commerciali intrattenuti con la società contribuente, la CTR dà atto della riproduzione del contenuto essenziale della stessa nel p.v.c. della G.d.F. (come peraltro, risulta dallo stralcio del detto p.v.c. riportato nel ricorso);

– quanto alla doglianza dei ricorrenti in ordine alla assunta erroneità della sentenza impugnata circa la non veridicità della circostanza in essa accertata che la società contribuente sarebbe stata in possesso della documentazione richiamata nel p.v.c., la stessa non rileva sotto il profilo della dedotta insufficienza motivazionale degli atti impositivi impugnati – avendo la CTR rilevato la riproduzione nel p.v.c., richiamato negli atti impositivi e notificato ai ricorrenti, delle dichiarazioni di C. in ordine alla falsa fatturazione effettuata nei confronti della G.M.R. – e, peraltro, involgerebbe un riesame, inammissibile, in sede di legittimità, nè sotto il profilo della dedotta violazione di legge nè sotto quello di una omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, di un apprezzamento di fatto effettuato sul punto dal giudice di merito;

– quanto alla doglianza in ordine alla assunta illegittimità della sentenza impugnata o comunque alla omessa o insufficiente motivazione della stessa in ordine alla denunciata omessa, insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società per l’anno 2001, per assenza di contestazioni di carattere sostanziale tali da legittimare il disconoscimento del credito di imposta in relazione ad annualità coperta dal condono fiscale, da un lato, la CTR ha formulato un giudizio positivo, scevro da vizi logici-giuridici, in ordine alla congruità motivazionale – attraverso il rinvio per relationem al p.v.c. della G.d.F. – degli atti impositivi impugnati, e, dall’altro, dallo stralcio dell’avviso di accertamento riportato nello stesso ricorso si evince che, in base ai rilievi del p.v.c., il fondamento della pretesa impositiva, concretantesi nel disconoscimento del credito Iva vantato dalla società, era da rinvenire nella contestazione della indebita detrazione dell’imposta da parte della contribuente “in relazione all’utilizzo nell’anno 2001 di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta Carpenteria Metallica di C.P. (…) dell’imponibile di Lire 59.440.000” (pari al 50% di Lire 118.880.000);

– peraltro, nè attraverso la deduzione di una violazione di legge nè sotto quella di una omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, è ammissibile in questa sede un riesame, dell’apprezzamento di fatto effettuato dal giudice a quo, sotto il profilo della ritenuta sufficienza motivazionale dell’atto impositivo impugnato, delle risultanze del p.v.c. richiamato nell’avviso di accertamento impugnato; tanto più che è orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (Cass. n. 6982 del 2015, n. 20433 del 2014, n. 1967 del 2012, n. 375 del 2009, n. 22559 del 2008, n. 3682 del 2007) che l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso nè gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto al rimborso, in quanto il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio; è questo l’esito dell’interpretazione che è stata fatta dalla giurisprudenza di questa Corte della disposizione contenuta nel citato art. 9, comma 9, terzo periodo, secondo cui “La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini (…) dell’imposta sul valore aggiunto”, che va, appunto, intesa nel senso che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica ma non nel senso che questa sottragga all’Ufficio il potere di contestare il credito, ad es., per accertata inesistenza dell’operazione commerciale da cui esso deriverebbe (Cass. n. 375/2009 citata); interpretazione, questa, avallata dalla Corte costituzionale che nell’ordinanza n. 340 del 2005 ha affermato che quella norma “va intesa nel senso che il condono non influisce di per sè sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorchè la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata” e di rigettarla, ove sia invece infondata. Ed ha altresì precisato il Giudice delle leggi che la disposizione contenuta nell’art. 9, successivo comma 10, lett. a) secondo cui “il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario”, va intesa nel senso che quel perfezionamento “preclude bensì l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti”;

– con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la illegittimità della medesima “in relazione all’eccepita erroneità del metodo di accertamento” e alla “evidenziata mancanza di alcun riscontro oggettivo in relazione alle operazioni asseritamente contestate come parzialmente inesistenti al 50%”, laddove la CTR ritiene fondata la pretesa impositiva in base ad un atto intervenuto nei confronti di C.P., titolare della ditta fatturante, nonchè in base al decreto penale di condanna emesso nei confronti di A.G., legale rappresentante della G. M. R. s.n.c;

– al riguardo, i ricorrenti deducono la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nonchè la illegittimità della stessa per avere la CTR ritenuto assolto l’onere probatorio a carico dell’Ufficio in merito alla vantata pretesa tributaria, limitandosi a richiamare l’esistenza di una sentenza penale di condanna a carico di C.P. e di un decreto penale di condanna nei confronti del legale rappresentante della G.M.R. s.n.c., senza indicare quali fossero gli elementi presuntivi, dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, posti dall’Amministrazione a fondamento dell’accertamento della parziale inesistenza delle operazioni in questione e senza minimamente argomentare in merito a quanto eccepito dalla società contribuente circa l’effettivo acquisto della merce dalla ditta Carpenteria Metallica per il prezzo esposto nelle fatture prodotte in atti;

– il terzo motivo si espone al medesimo profilo di inammissibilità già riscontrato con riferimento ai primi due motivi del ricorso, stante il cumulo in un unico motivo di più censure, senza che sia possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, con conseguente impossibilità dell’operazione di interpretazione e di sussunzione delle medesime;

– peraltro, sotto l’apparente denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti ripropongono tutti i passaggi già dedotti nei gradi di merito;

– in ogni caso, nel merito, le censure sono infondate;

– questa Corte ha ampiamente chiarito il regime probatorio che contraddistingue le operazioni oggettivamente inesistenti e cioè che, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, e cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. n.18118 del 2016; Cass. n. 21953 del 2007, n.9784 del 2010, n.9108 del 2012, n.15741 del 2012, n.23560 del 2012; n. 27718 del 2013, n. 20059 del 2014), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; siffatta prova, tuttavia, non può consistere (per quanto su precisato) nella esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono infatti normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 28572 del 2017; n. 5406 del 2016, n. 28683 del 2015, n. 428 del 2015, n. 12802 del 2011, n.15228 del 2001 su tale punto, v. anche Cass. n. 12802 del 2011);

– con specifico riferimento all’IVA, la ratio della sua indetraibilità in caso di operazioni inesistenti risiede nella considerazione che il diritto del cessionario/committente alla detrazione dell’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal cedente/prestatore è soggetto – quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa – ad una duplice condizione: 1) che l’acquirente del bene rivesta la qualità di imprenditore; 2) che sia ravvisabile l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, ovverosia la strumentalità del bene stesso a tale attività, l’onere della cui prova grava sull’interessato (Cass. n. 3518 del 2006, n. 16730 del 2007, n. 2362 del 2013, n. 27718 del 2013); ebbene, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’Iva non può in alcun modo essere ritenuto – anche sul piano probatorio – sulla base del solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, come detto, l’inerenza dell’operazione all’impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell’IVA corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sè inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all’attività istituzionale dell’impresa, ed anzi potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (Cass. n. 18118 del 2016; n. 6973 del 2015; n. 735 del 2010);

– quanto al dedotto vizio motivazionale della sentenza impugnata, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 15489 del 2007);

– nella specie, il giudice a quo, si è attenuto ai suddetti principi in quanto, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici-giuridici, ha, da un lato, correttamente fatto ricadere sull’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, della inesistenza (parziale) delle operazioni fatturate (desunti, nella specie, dalle risultanze del p.v.c. della G.d.F. e, in particolare, dalla dichiarazione, in esso riportata, resa al P.M. da C.P., titolare della ditta Carpenteria Metallica, in ordine alla falsa fatturazione effettuata nei confronti della società G.M.R. s.n.c. e alla percentuale di sovrafatturazione, dalla documentazione bancaria acquisita dall’Ufficio nei confronti di C.P.; dalle emerse modalità di restituzione da parte di quest’ultimo delle “somme gonfiate” ai propri clienti, tra cui la G.M.R. s.n.c.) e, dall’altro, ha correttamente investito la società contribuente della prova contraria in ordine alla effettività delle operazioni fatturate (che, nella specie, con un’ apprezzamento – non sindacabile in sede di legittimità – ha ritenuto non assolta);

– al riguardo, il riferimento effettuato dal giudice di appello sia alla sentenza penale di condanna a carico di C.P. che al decreto penale di condanna nei confronti del legale rappresentante della G.M.R. s.n.c., lungi dal concretare il fondamento dell’attività di accertamento dell’Ufficio, costituisce, nel tessuto motivazionale della sentenza, solo una conferma dei fatti contestati nel p.v.c. della G.d.F.;

– in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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