Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24293 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 29/11/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12721/2012 proposto da:

C.A., A.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso l’avvocato ENRICO PERRELLA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO TUCCI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DI NOVARA;

– intimata –

nonchè da:

BANCO POPOLARE – SOCIETA’ COOPERATIVA, quale avente causa della BANCA

POPOLARE DI NOVARA S.P.A. a seguito di fusione per incorporazione,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 15 (SCALA B-INT. 2), presso

l’avvocato ENRICO GABRIELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO VERZONI, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A., A.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso l’avvocato ENRICO PERRELLA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO TUCCI, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1647/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PERRELLA ENRICO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale (e

deposita NOTE D’UDIENZA);

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

GABRIELLI ENRICO che ha chiesto il rigetto e si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato e rigetto

del ricorso incidentale nella parte non condizionata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. e T. convenivano dinanzi al tribunale di Verbania la Banca popolare di Novara s.p.a. (hinc solo banca), formulando distinte domande in ordine a un acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, eseguito in quattro riprese dall'(OMISSIS). In particolare chiedevano la nullità o l’annullamento del contratto quadro di negoziazione e delle singole operazioni in oggetto, ovvero la loro risoluzione per inadempimento della banca agli obblighi inderogabili di informazione, e la condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni con rivalutazione e interessi.

Radicatosi il contraddittorio il tribunale accoglieva la sola domanda risarcitoria concernente l’acquisto di titoli eseguito il (OMISSIS), in quanto posto in essere pochi giorni prima della dichiarazione ufficiale di default dell’emittente, quando cioè la banca sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’imminente condizione di insolvenza.

La sentenza di primo grado veniva appellata sia dagli investitori che dalla banca.

La corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 15-11-2011, in accoglimento dell’appello principale e nel rigetto dell’incidentale, dichiarava la banca responsabile della violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 e 23 del T.u.f. e artt. 28 e 29 del regolamento intermediari n. 11522-98 in relazione a tutte le operazioni di acquisto; donde la condannava al risarcimento dei danni in misura pari all’importo dell’investimento, detratte le cedole percette e il valore residuo attribuibile ai titoli ancora in portafoglio; maggiorava quindi la somma di rivalutazione e interessi dalla data dei singoli acquisti.

Per quanto di interesse, la corte torinese osservava che il contratto-quadro di investimento doveva ritenersi validamente stipulato per iscritto, nonostante fosse stato sottoscritto in due moduli separati; che la violazione dell’obbligo informativo non poteva comportare la nullità del contratto ma semplicemente il risarcimento del danno; che non era stata fornita la prova dei presupposti dell’annullabilità del contratto per conflitto d’interesse della banca (che, secondo la postulazione, aveva girato al portafoglio degli investitori obbligazioni già in suo possesso); che invece la doglianza relativa alla responsabilità della banca per l’inadempimento degli obblighi informativi dovevasi dire fondata in quanto le informazioni riguardanti la non facile liquidabilità, la possibilità di notevole variazione di mercato, la possibilità di perdite anche eccedenti l’investimento, cui la banca si era limitata, palesavano condizioni solo teoriche, slegate dalla contingenza dei singoli acquisti; che dunque tali informazioni non potevano in concreto qualificarsi come assolvimento dell’obbligo di legge, il quale era stato infranto per tutte le operazioni con effetto causale nella produzione del danno.

A tal riguardo la corte territoriale reputava irrilevante la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione del 4-12-2001 (peraltro concernente il solo C.), ai fini della successiva conferma dell’ordine, non essendo stato provato dalla banca che la scarna dicitura estesa nel documento, e fatta sottoscrivere all’investitore, avesse trovato fondamento nella effettiva rappresentazione delle ragioni per le quali l’operazione era stata segnalata come inadeguata.

Avverso la sentenza d’appello i C. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

La banca si è costituita con controricorso e ha proposto dieci motivi di ricorso incidentale, otto dei quali in via autonoma e gli ultimi due in forma condizionata.

La difesa dei ricorrenti ha depositato note scritte in replica alle conclusioni del procuratore generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo del ricorso principale è dedotto il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la corte d’appello omesso di valutare esaminare e infine adeguatamente motivare circa la domanda di annullamento dei singoli contratti di acquisto per l’esistenza di un errore essenziale determinato dalla carenza di informazione sull’oggetto del titolo.

Col secondo motivo è ancora dedotto il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione questa volta al rigetto della domanda di risoluzione dei singoli contratti per inadempimento della banca, nonostante l’accertata esistenza dell’inadempimento degli obblighi informativi su di essa gravante.

Infine col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 1223 c.c. – con riferimento alla quantificazione del danno emergente, avendo la corte d’appello determinato il valore dei titoli, da detrarre dall’importo del capitale investito, al momento del deposito delle memorie conclusionali e non al momento del deposito della sentenza.

2. – Il ricorso principale è da disattendere per le seguenti ragioni.

Il primo motivo è inammissibile in quanto dalla sentenza non risulta che sia stata prospettata, in appello, la questione dell’annullamento dei singoli ordini di acquisto per errore. Risulta invece che gli appellanti avevano impugnato la sentenza di primo grado in relazione – per quanto rileva al rigetto della domanda di annullamento per conflitto di interessi e per dolo (quanto meno omissivo).

Il ricorso non soddisfa, in contrario rispetto a quanto evincesi dalla sentenza impugnata, il fine di autosufficienza, non essendo stato riportato, neppure per tratti salienti, il contenuto della citazione in appello. Va aggiunto che non avendo la sentenza provveduto sulla domanda di annullamento per errore, è in radice esclusa la possibilità di invocare un vizio di motivazione secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. – Pure il secondo motivo è inammissibile.

Esso si base, sull’erroneo presupposto che la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto sia stata implicitamente rigettata dalla corte d’appello.

Deve invece osservarsi che dalla sentenza risulta che gli attori avevano proposto il quinto motivo di gravame dolendosi di una “omessa pronuncia” sulla domanda di risoluzione suddetta, e la corte d’appello ha esplicitamente ritenuto che l’accoglimento del quarto motivo di gravame, incentrato sul risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi informativi a monte dei singoli contratti, dovesse comportare l’assorbimento del quinto motivo.

Consegue che è inesatto sostenere, come invece fatto dai ricorrenti, che il giudice di secondo grado abbia implicitamente rigettato la domanda di risoluzione. Il giudice d’appello ha invece ritenuto quella domanda assorbita, e la declaratoria di assorbimento non dà luogo a una decisione sul merito ma di rito (v. per tutte Sez. 1^ n. 11798-11).

L’eventuale erroneità di una simile statuizione non può esser dedotta mediante il vizio di motivazione, perchè una tale tipologia di vizio attiene all’ essere la sentenza deficitaria a proposito dell’accertamento dei fatti di causa; serve cioè a censurare la sola modalità di ricostruzione del fatto decisivo.

Di contro la figura dell’assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita sia ritenuta superflua per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo pieno (v. Sez. 5^ n. 7663-12); mentre solo in senso improprio l’assorbimento postula che l’una decisione (cd. assorbente) escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero ne comporti l’implicito rigetto (Sez. 1^ n. 14190-16; Sez. 2^ 1721912).

Nello specifico la corte d’appello ha assunto la decisione ritenendo esistente una condizione di assorbimento in senso proprio, sicchè la decisione poteva essere censurata solo in relazione al vizio in iure correlato all’erronea considerazione dell’interesse della parte (art. 360 c.p.c., n. 4), non mai attraverso la deduzione di un vizio di motivazione.

4. – Il terzo motivo del ricorso principale suppone un sindacato di fatto.

I ricorrenti non muovono censura in ordine al procedimento prescelto dal giudice del merito per liquidare il danno emergente.

Tale procedimento si è concretato nella detrazione dal capitale investito delle cedole medio tempore percepite e del valore residuo dei titoli rimasti in portafoglio.

I ricorrenti si dolgono dell’essere stato il valore di codesti titoli considerato alla data del deposito delle conclusionali anzichè alla data del deposito della sentenza, giacchè i titoli potevano subire – e a loro dire avevano subito un’ulteriore svalutazione nel periodo di tempo (quarantacinque giorni) intercorrente corrente tra le due date.

E’ però da osservare che codesta affermazione, in ordine all’ulteriore diminuzione di valore dei titoli nel periodo anzidetto, implica un sindacato di fatto, avendo la corte d’appello affermato che il valore dei titoli indicato nel prospetto allegato alla comparsa conclusionale della banca era praticamente corrispondente a quello evincibile “all’attualità”, vale a dire alla data della sentenza. Sicchè anche il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile.

5. – In ordine al ricorso incidentale proposto dalla banca devesi invece osservare quanto segue.

I primi tre motivi possono essere unitariamente esaminati per connessione, essendo riferiti ai primi tre ordini di acquisto.

Si deduce:

– col primo motivo, l’insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta della banca e il danno, non avendo la corte d’appello considerato la documentazione versata in atti, che aveva attestato che i C. erano persone esperte nel settore degli investimenti; per cui dovevasi ritenere viziata la motivazione per ragione analoga, in relazione all’affermazione che i predetti C. non avrebbero ordinato le obbligazioni se fossero state loro offerte le informazioni previste dalla legge;

– col secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nella parte in cui è stata affermata la sussistenza di condizioni di criticità nel debito sovrano argentino già negli anni 1998-1999. Tale affermazione, in quanto incentrata sul rilievo che la rischiosità dell’investimento era di natura pubblica, ufficiale e di comune dominio, avrebbe violato il principio secondo cui il notorio deve essere inteso in senso rigoroso, senza rilevanza di acquisizioni specifiche di natura tecnica e di elementi valutativi richiedenti un preventivo accertamento di dati estimativi;

– col terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del T.u.f. e art. 28 del reg. intermediari, per avere la corte d’appello affermato, in relazione ai ripetuti primi tre ordini di acquisto, che la banca era venuta meno agli obblighi informativi previsti dalla normativa in vigore. Di contro, attesa la concreta profilatura soggettiva degli investitori, in quanto dotati di specifica esperienza, nessuna particolare informazione avrebbe dovuto essere loro offerta in ordine alla rischiosità dei titoli obbligazionari.

I motivi vanno disattesi.

6. – L’impugnata sentenza ha accertato, in punto di fatto, che la banca non aveva adempiuto all’onere della prova quanto alle informazioni in effetti fornite, stante che la prova non poteva individuarsi nelle clausole del contratto-quadro, le quali erano relative a evenienze puramente teoriche, non legate alla contingenza dei singoli acquisti e riferite indistintamente a valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati o a contratti su derivati. Ha aggiunto che neppure al momento della profilatura di rischio la banca aveva provato di aver adempiuto agli obblighi informativi afferenti i titoli argentini.

In tale situazione la corte d’appello ha ritenuto esistente sia l’inadempimento sia il nesso causale, motivando in ragione dell’avere anche il tribunale accertato che gli investimenti degli attori erano stati fin lì riposti per la maggior parte in titoli di stato, obbligazioni bancarie e altri valori di modesta redditività, salvo un marginale acquisto di titoli colombiani; così da potersi evincere – e da indurre a ritenere esigibile che anche la banca dovesse evincere – che si trattava di piccoli investitori senza particolare esperienza e capacità di orientamento nel settore.

La sentenza si sottrae a censura.

Può difatti osservarsi che il primo motivo si palesa inammissibile perchè risolto in sindacato di fatto sulla valutazione della prova.

Il secondo motivo si incentra su un profilo neutro, qual è quello della intrinseca rischiosità dei titoli in contestazione desunta dalla notorietà delle critiche condizioni del debito sovrano argentino. Quando invece in tutte le attività implicanti acquisizioni di prodotti finanziari le citate disposizioni del T.u.f., secondo la giurisprudenza di questa corte, impongono all’intermediario una specifica attività di informazione idonea a descrivere natura, quantità e qualità dei prodotti medesimi e a rappresentarne il livello di rischiosità.

Il terzo motivo non ha alcun fondamento, atteso che gli attori pacificamente non rientravano in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore. E questa corte ha già affermato il condivisibile principio per cui, nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest’ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati (v. Sez. 1^ n. 9892-16; n. 8394-16).

A tal riguardo è da considerare che la banca intermediaria non è esonerata dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento pur nel caso in cui l’investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio. Essa invero deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui sia in possesso, come per esempio l’età dell’investitore, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato e così via (v. Sez. 1^ n. 5250-16, n. 18039-12).

Consegue che l’assolvimento degli obblighi informativi non può esaurirsi in una generica indicazione contrattuale del rischio, implicando una condotta positiva e specifica, diretta a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari e a rappresentarne la effettiva rischiosità. Codesti obblighi, da un lato, non vengono meno dinanzi al rifiuto del cliente di fornire notizie utili a determinare il profilo di rischio e gli obiettivi dell’investimento; dall’altro, non sono correlati all’eventualità della composizione di un portafoglio con titoli già caratterizzata da un livello di rischiosità, perchè ciò non basta a rendere il cliente annoverabile nella categoria degli operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (cfr. Sez. 1^ n. 22147-10; n. 17340-08).

7. – Anche i motivi dal quarto al sesto possono essere esaminati unitariamente, essendo accomunati dall’esser riferiti all’ultima operazione di acquisto.

In questo caso di deduce:

– col quarto motivo, la violazione e falsa applicazione delle medesime norme del T.u.f. e dell’art. 29 del reg. intermediari in quanto, rispetto alla menzionata all’ultima operazione di acquisto, la banca aveva segnalato l’inadeguatezza, e l’ordine era stato legittimamente eseguito dopo aver acquisito l’autorizzazione del cliente per iscritto;

– col quinto motivo, l’insufficiente motivazione della sentenza nella parte afferente alla valutazione della prova testimoniale di primo grado, dalla quale erano invece emerse la piena consapevolezza da parte degli investitori dell’obiettiva rischiosità dell’operazione e la volontà di darle corso comunque;

– col sesto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., giacchè quanto sopra dedotto avrebbe dovuto essere considerato nella valutazione di esistenza di elementi gravi precisi e concordanti circa l’avvenuta completa segnalazione di inadeguatezza.

I motivi sono infondati.

8. – Questa corte ha affermato che, in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998.

Tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sempre sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese (v. Sez. 1^ n. 11578-16).

L’impugnata sentenza, argomentando in base alle acquisizioni istruttorie, ha plausibilmente ritenuto non assolto l’onere probatorio circa la specificità delle informazioni fornite a monte della segnalazione di inadeguatezza. Invero la banca avrebbe dovuto provare in qual senso l’operazione era stata segnalata come inadeguata.

E’ allora essenziale che il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale, censurando l’esito della valutazione istruttoria, si risolvono in un inammissibile sindacato di fatto. E con ciò, atteso il principio di diritto all’inizio esposto, rendono inconsistente il rilievo su cui fa leva il quarto motivo, in merito alla avvenuta segnalazione di inadeguatezza e alla conseguente previa acquisizione di un’autorizzazione scritta per l’evasione dell’ordine.

9. – Col settimo motivo del ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione agli artt. 112 e 324 c.p.c., a fronte della rivalutazione monetaria delle somme oggetto di condanna, non essendo stata formulata in appello la corrispondente domanda dopo l’avvenuto rigetto da parte del tribunale.

Col l’ottavo motivo è invece dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1277 e 1282 c.c., essendo stata applicata la rivalutazione monetaria a crediti da considerare di valuta.

I motivi sono infondati.

Trattandosi di credito risarcitorio da inadempimento di obblighi che la legge connette alla stipula del contratto-quadro, quello in esame era (ed è) un credito di valore, non di valuta.

Come tale esso non era soggetto al principio nominalistico e supponeva la rivalutazione della sorte capitale.

Ciò posto, con riferimento al settimo motivo di ricorso è da escludere che si fosse formato un giudicato interno in rapporto alla statuizione del tribunale che non aveva dato corso alla rivalutazione monetaria della somma riconosciuta.

Difatti, per quel che si apprende dalla decisione d’appello, il tribunale aveva individuato il quantum risarcibile maggiorandolo degli interessi legali “da considerarsi remunerativi anche della svalutazione”.

Tale decisione era stata impugnata dagli attori, in via principale, sul presupposto, per erronea determinazione del quantum “poichè il tribunale aveva stabilito in condanna un minore importo a titolo di risarcimento del danno, nonostante che oggetto della domanda fosse la restituzione del controvalore dei titoli quale effetto naturale della risoluzione del contratto”, e inoltre perchè il tribunale “aveva decurtato tale importo delle cedole maturate sulle prime tre operazioni (ritenute valide ed efficaci), là dove sulla quarta operazione, posta in essere nell’imminenza del default, nessuna cedola era stata introitata”.

Ne consegue che alla corte d’appello era stata interamente devoluta la questione dell’esatta quantificazione del danno, nella quale, atteso il principio di integralità del risarcimento, era implicitamente compresa anche quella attinente alla rivalutazione monetaria. La quale infatti è coessenziale alla natura di valore del credito risarcitorio (cfr. Sez. 3^ n. 13225-16; n. 5843-10).

10. – Il nono motivo e il decimo motivo del ricorso incidentale dispensano da riferimenti perchè formulati sotto condizione dell’accoglimento del ricorso principale.

Essendo stato il ricorso principale rigettato, questi motivi restano assorbiti.

L’esito finale comporta la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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