Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24293 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 09/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14090 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.I.S. Centro Ingrosso Sviluppo Campania G.N. s.p.a., in

persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale

rappresentante P.G., rappresentato e difeso, giusta

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to Oreste

Cantillo e dall’avv.to Gugliemo Cantillo, tutti elettivamente

domiciliati presso lo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 124/17/10 depositata in data 9 aprile

2010, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

aprile 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido

di Nocera.

Fatto

Rilevato che:

– con sentenza n. 124/17/10 depositata in data 9 aprile 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di C.I.S. Centro Ingrosso Sviluppo Campania G.N. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 308/40/08 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, dichiarando, in conferma di quest’ultima, la illegittimità dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno 1999, maggiore materiale imponibile ai fini Irpeg, Irap e Iva;

– il giudice di appello, in punto di fatto, premetteva che: 1) previo p.v.c. del 27 dicembre 2002, l’Ufficio aveva notificato al C.I.S. Centro Ingrosso Sviluppo Campania G.N. s.p.a. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale aveva recuperato a tassazione, per l’anno (OMISSIS), ai fini Irpeg, Irap e Iva, spese di “Pubblicità testate locali” per Lire 25.490.667, spese di “Pubblicità acquisto materiale pubblicitario” per Lire 4.853.000, spese di pubblicità per “promozioni sviluppo estero” per Lire 16.102.000 e ricavi non dichiarati per Lire 1.735.891.000, in relazione all’assunto svolgimento, in forza di un contratto di mandato senza rappresentanza, di prestazioni pubblicitarie non fatturate da parte del C.I.S. in favore delle aziende socio-azioniste presenti nel Centro; 2) avverso l’avviso di accertamento, il C.I.S. aveva proposto ricorso alla CTP di Napoli che l’aveva accolto; 3) avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello l’Ufficio eccependo il vizio di ultrapetizione per avere la CTP disposto l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento impugnato senza dare atto della acquiescenza della società contribuente in ordine ai tre rilievi afferenti i “costi non di competenza”; contestando l’accoglimento dell’eccezione inerente l’assunto difetto di motivazione per relationem dell’atto impositivo; nel merito insistendo nell’esistenza del suddetto contratto di mandato senza rappresentanza; 4) il C.I.S. aveva controdedotto chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;

– la CTR, in punto di diritto, osservava che la presunzione di ricavi non contabilizzati era infondata, in quanto era “del tutto immaginaria l’esistenza di un mandato da parte dei soci, avendo l’appellata svolto pubblicità del marchio e delle strutture C.I.S., con partecipazione alle Fiere con stand, sponsorizzazioni fatte allo scopo di diffondere la conoscenza del Centro commerciale e di stimolare la clientela ad effettuare i propri acquisti nel C.I.S. generando, in tal modo, un beneficio a tutte le imprese presenti”; in sostanza, le campagne pubblicitarie realizzate costituivano “prestazioni di servizio acquistate dal C.I.S. s.p.a. con relativo sostenimento di costi a nome proprio anche se per conto dei grossisti presenti all’interno del C.I.S.”;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, il C.I.S., articolando ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis c.p.c., n. 1 introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

Considerato che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c.in relazione all’art. 18, comma 2, lett. e) e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla eccezione dell’Ufficio concernente l’assunto vizio di extrapetizione della sentenza di primo grado con la quale era stato annullato integralmente l’avviso di accertamento senza dare atto dell’acquiescenza della società contribuente in ordine ai tre rilievi afferenti i “costi non di competenza” per complessive Lire 46.446.000;

– il motivo si espone ad un profilo di inammissibilità per carenza di interesse dell’Agenzia delle entrate a fare valere, in sostanza, l’acquiescenza del C.I.S. in ordine ai recuperi relativi ai costi per la “Pubblicità su testate locali”, la “Pubblicità acquisto materiale pubblicitario” e la “Pubblicità per promozioni sviluppo estero”;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione della sentenza impugnata in ordine al fatto decisivo e controverso dell’assunta esistenza di un contratto di mandato senza rappresentanza tra il C.I.S. e le aziende socio-azioniste avente ad oggetto l’esecuzione da parte del primo di prestazioni non fatturate volte a pubblicizzare i prodotti venduti dai grossisti del Centro;

– al riguardo, la ricorrente deduce: 1) la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere, da un lato, la CTR ritenuto “immaginaria l’esistenza di un mandato da parte dei soci avendo l’appellata svolto pubblicità del marchio e delle strutture C.I.S.”. e, dall’altro, osservato che le campagne pubblicitarie realizzate costituivano “prestazioni di servizio acquistate dal C.I.S. s.p.a. con relativo sostenimento di costi a nome proprio anche se per conto dei grossisti presenti all’interno del C.I.S.”; 2) la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali la CTR aveva ritenuto – pur intendendo le attività pubblicitarie quali prestazioni di servizio acquistate dal C.I.S. con il sostenimento di costi a nome proprio anche se per conto dei grossisti – di non potere qualificare il rapporto tra il C.I.S. e le aziende socio-azioniste come “tacito mandato senza rappresentanza”;

– preliminarmente è infondata l’eccezione di inammissibilità del motivo per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, sono chiaramente individuabili, nell’ambito del motivo, specifiche, intellegibili ed esaurienti ragioni di censura;

– il motivo, articolato sotto un duplice profilo, è fondato;

– il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 15489 del 2007);

– in particolare, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sussiste quando nella motivazione, sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza però che il giudice abbia l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Cass. n. 11193 del 2007; Cass. n. 5169 del 1997);

– la tesi sostenuta dell’Ufficio, sottesa all’avviso di accertamento e fatta valere anche in sede contenziosa, si fonda, invero, su precisi e specifici elementi, come tali sottoposti all’esame dei giudici di appello; in particolare, quanto alla ripresa a tassazione degli asseriti ricavi non contabilizzati, l’Agenzia delle entrate ha contestato la omessa fatturazione di prestazioni pubblicitarie rese da parte del C.I.S., nella qualità di mandatario senza rappresentanza, in favore delle aziende socio-azioniste presenti nel Centro, quali mandanti e beneficiarie dirette della pubblicità, dietro compenso costituito dal prezzo di acquisto del servizio di pubblicità sostenuto dal mandatario “a nome proprio” anche se “per conto” delle aziende presenti nel Centro, aumentato della provvigione; ad avviso dell’Ufficio, la ricostruzione delle prestazioni pubblicitarie rese dal C.I.S. non già come attività finalizzate alla tutela e promozione del marchio, ma come servizi acquistati dal Centro medesimo, con sostenimento dei costi a “nome proprio” ma di fatto “per conto altrui” ovvero nell’interesse dei grossisti presenti nel complesso commerciale, trovava fondamento nell’oggetto sociale del C.I.S. di cui allo statuto limitato alla gestione del Centro attrezzato per il commercio all’ingrosso;

– a fronte di queste analitiche contestazioni dell’Ufficio, la CTR, con argomentazioni contrastanti – tali da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione – ha affermato, da un lato, che era “immaginaria l’esistenza di un mandato da parte dei soci avendo l’appellata svolto pubblicità del marchio e delle strutture C.I.S” e, dall’altro, che le campagne pubblicitarie realizzate costituivano “prestazioni di servizio acquistate dal C.I.S. s.p.a. con relativo sostenimento di costi a nome proprio anche se per conto dei grossisti presenti all’interno del C.I.S.”;

– quanto al ritenuto mancato assolvimento da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’onere probatorio in ordine all’asserito rapporto di mandato senza rappresentanza tra il CIS e le aziende socie-azioniste presenti nel Centro, la CTR si è limitata ad affermare che era del “tutto immaginaria” l’esistenza di un mandato da parte dei soci, “avendo l’appellata svolto pubblicità del marchio e delle strutture del CIS”, senza esplicitare le ragioni per le quali- pur configurando le campagne pubblicitarie come “prestazioni di servizio acquistate dal CIS con relativo sostenimento dei costi a nome proprio anche se per conto dei grossisti presenti all’interno del CIS” – le specifiche contestazioni poste dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’accertamento dovessero essere disattese;

– con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, il C.I.S. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., avendo la società contribuente sollevato in primo grado l’eccezione (ritenuta assorbita stante l’accoglimento dei motivi concernenti il merito), riproposta in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, di giudicato esterno formatosi in ordine alla illegittimità di analoghi avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio, per periodi di imposta precedenti, sulla base di ragioni identiche a quelle poste a fondamento dell’accertamento in questione;

– il ricorso incidentale condizionato si espone, in primo luogo, ad un rilievo di inammissibilità, dovendo essere, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno, coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente neppure il richiamo a stralci di motivazione (Cass. n. 15737 del 2017);

– nel merito, il motivo è, comunque, infondato;

– in materia tributaria, si è precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass. n. 1837 del 2014; Cass. n. 22941 del 2013; n. 13079 del 2012; n. 13897 del 2008);

– al riguardo, va escluso che nel presente giudizio possano assumere rilievo le sentenze favorevoli al contribuente emesse nell’ambito di altri procedimenti relativi ad anni di imposta diversi, anche ove fossero passate in giudicato. Difatti, l’effetto vincolante del giudicato esterno formatosi, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo d’imposta è limitato ai soli casi concernenti fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, di guisa che l’efficacia espansiva del giudicato deve essere esclusa per fattispecie coinvolgenti qualificazioni giuridiche che possono variare di anno in anno (in termini, Cass. n. 4832 del 2015). Nella specie, pertanto, attesa la potenziale variabilità, da anno in anno, degli elementi fattuali su cui si fonda l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, l’efficacia del giudicato di annullamento non può spiegare effetti in una controversia relativa al medesimo tributo, ma per annualità diverse;

– in conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, respinti il primo motivo e il ricorso incidentale condizionato, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo accolto e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso principale, respinge il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata, in relazione al secondo motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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