Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24292 del 29/11/2016

Cassazione civile sez. I, 29/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19131-2015 proposto da:

L.J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 41, presso l’avvocato SALVATORE LUCIO PATTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI BALESTRA, giusta procura speciale per

Notaio B.S. di PARIGI dell'(OMISSIS), tradotta e

depositata in copia autentica presso il Notaio dott. BU.AL.

in data (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

F.A.M.J., in S., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76, presso l’avvocato SEVERINO D’AMORE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

TABELLINI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M.A. LUPOI, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato S. D’AMORE che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, giudicando sulla domanda di F.A.M.J. di essere riconosciuta figlia di L.J.M., con sentenza non definitiva 17 gennaio 2014, ha dichiarato la nullità dell’impugnata sentenza del Tribunale di Verbania per difetto del potere rappresentativo in capo alla persona costituitasi per il convenuto; quindi, disposta la rinnovazione dell’istruttoria, con sentenza 30 gennaio 2015, ha accolto la domanda, dichiarando che la F. (nata il (OMISSIS)) è figlia di L. (nato il (OMISSIS)) ed ha condannato l’appellante per responsabilità aggravata, a norma dell’art. 96 c.p.c..

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c. che, stabilendo la imprescrittibilità della dichiarazione giudiziale di paternità, consente al figlio di agire molti anni dopo che abbia avuto conoscenza dell’identità del padre, come nel caso in esame, in cui erano trascorsi oltre quaranta anni dal momento in cui la F. aveva appreso la presunta verità; ha ritenuto infondata l’eccezione di abuso del diritto per la tutela del quale l’interessata aveva tenuto un comportamento inerte per molti anni, che aveva generato un legittimo affidamento nella controparte, trattandosi di azione imprescrittibile nel nostro ordinamento; ha rigettato l’eccezione di nullità dell’assunzione delle prove testimoniali, raccolte non attraverso la lettura di separati capitoli e la verbalizzazione delle risposte, ma attraverso la lettura e la conferma delle risposte già fornite dai medesimi testi all’udienza svoltasi nel giudizio di primo grado definito con sentenza dichiarata nulla dalla Corte d’appello, trattandosi di una eventuale nullità relativa e sanata poichè la parte non aveva sollevato alcuna eccezione all’udienza di espletamento della prova alla quale aveva assistito; nel merito ha ritenuto raggiunta la prova della paternità, valorizzando le dichiarazioni dei testi in ordine alle confidenze della madre sulla paternità dell’attrice e l’ingiustificato rifiuto del convenuto di sottoporsi al test ematologico.

Avverso questa sentenza L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi; la F. si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, per il mancato accoglimento dell’istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c. che, prevedendone l’imprescrittibilità nei riguardi del figlio, esclude qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice della proponibilità della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità nei casi in cui l’azione sia proposta con notevole ritardo, con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo e di imporgli a distanza di molto tempo un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l’interessata avrebbe potuto richiedere decenni prima.

1.1.- La proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, come già rilevato da questa Corte (v. Cass. n. 21980/2012 in motiv.; arg. ex n. 11934/2001), in linea con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha evidenziato la crescente considerazione del favor veritatis, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini (Corte cost. n. 50e n. 266 del 2006): la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse della persona che si traduce nella esigenza di garantire ad essa il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (Corte cost. n. 7/2012, n. 322/2011, n. 216 e 112/1997). Anche secondo questa Corte (Cass. n. 11887/2015) il diritto del figlio ad uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L’incertezza sullo stato filiale può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all’interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale. La costruzione dell’identità personale non si esaurisce in esso ma ne è fortemente incisa, come rivela la sempre maggiore attenzione delle Corti alle istanze rivolte all’accesso alle proprie origini (Corte Cost. n. 278/2013 ha introdotto un temperamento all’assolutezza del diritto all’anonimato materno stabilito nell’art. 28, settimo comma, della legge n. 184/1983; v. Corte Edu Godelli c. Italia, 22 settembre 2012). La sollevata questione è anche inammissibile laddove il proposito di fare introdurre per via giudiziale un termine di prescrizione o di decadenza per la dichiarazione giudiziale di paternità, a prescindere dalla difficoltà di stabilire un razionale dies a quo, si scontra con il rilievo secondo cui solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all’imprescrittibilità (v., con riguardo all’art. 263 c.c., Corte cost. n. 7/2012, n. 134/1985).

2.- Con il secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 269 e 270 C.C. per avere negato l’abuso del diritto richiamando la imprescrittibilità dell’azione, con l’effetto di dare tutela a chi ha omesso di proporre l’azione, nella specie, per oltre quarant’anni, così ingenerando nel presunto padre il legittimo affidamento circa la stabilità dei suoi rapporti affettivi.

2.1.- Il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello esaustivamente e ragionevolmente rilevato che l’attrice aveva esercitato un’azione imprescrittibile secondo legge.

3.- Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 231, 244, 253 e 157 c.p.c. in ordine alle modalità considerate irrituali di assunzione della prova testimoniale. In particolare: contesta la qualificazione della nullità come relativa e sanabile, mentre sarebbe di ordine pubblico e, quindi, assoluta, riguardando la genuinità delle deposizioni dei testi, chiamati soltanto a confermare le dichiarazioni rese anni prima davanti ad un giudice diverso; deduce la possibilità di eccepirla all’udienza immediatamente successiva e non solo, come invece ritenuto dalla Corte di merito, all’udienza di assunzione; contesta la mancata valutazione della nullità delle deposizioni testimoniali assunte senza lettura di capitoli specifici e mediante richiamo di atti nulli di un giudizio conclusosi con una sentenza del Tribunale dichiarata nulla dalla Corte d’appello e la violazione del principio di genuinità della prova.

3.1.- Il motivo è infondato.

Le formalità relative alle modalità di deduzione e assunzione della prova per testi sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti; pertanto, le nullità derivanti dalla violazione delle stesse formalità sono relative e non rilevabili d’ufficio dal giudice, ma devono essere eccepite nella prima udienza successiva a quella in cui si sono verificate nel caso in cui la parte interessata non era presente all’udienza, mentre se era presente all’assunzione della prova ed aveva assistito all’atto istruttorio senza opposizione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata (v. Cass. n. 8531/2003, n. 6432/1998, n. 5079/1990, n. 9427/1987). A questo principio la Corte di merito si è conformata, avendo osservato che il L. aveva eccepito la nullità della prova testimoniale all’udienza successiva a quella di espletamento della stessa alla quale aveva assistito.

4.- Con il quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 269 e 2697 c.c. per avere ritenuto provata la paternità sulla base delle dichiarazioni dei testi che avevano raccolto le confidenze della madre, in violazione del principio secondo cui la sola dichiarazione della madre non costituisce prova della paternità.

4.1.- Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha tratto la prova della paternità di L. nei confronti della F. non solo dalle suddette dichiarazione testimoniali ma, soprattutto, dal suo ingiustificato rifiuto di sottoporsi alle indagini ematologiche.

5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere considerato ingiustificato il suo rifiuto di sottoporsi alla prova genetica nonostante egli lo ritenesse ingiusto, come dimostrato dal fatto che aveva eccepito l’illegittimità costituzionale della norma che, contrariamente a quella vigente nel suo paese d’origine (Francia), prevede l’imprescrittibilità dell’azione del figlio.

5.1.- L’infondatezza del motivo in esame è conseguenza del rigetto dei primi due motivi. L’affermazione secondo cui l’accertamento ematologico non avrebbe potuto essere disposto nel suo paese d’origine, a distanza di così tanto tempo dalla nascita, non è accompagnata da alcuna allegazione diretta a sostenere l’applicazione diretta della legge francese nella controversia in esame e, quindi, non scalfisce la conclusione raggiunta dai giudici di merito.

6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere elevato al rango di prova piena quello che è un mero argomento di prova o indizio, quale il rifiuto di sottoporsi alla prova ematica, trascurando l’esistenza di elementi presuntivi in senso contrario, come la sua giovane età (17 anni) all’epoca del presunto concepimento e la sua età avanzata all’epoca del giudizio.

6.1.- Il motivo è infondato, essendo principio costante quello secondo cui nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi all’esame ematologico costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. n. 6025/2015). La valutazione circa il carattere ingiustificato del rifiuto di sottoporsi a tale esame costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.

7.- Con il settimo motivo è denunciata la violazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per la mancata compensazione delle spese, avendo omesso di valutare la soccombenza dell’attrice nella prima fase del giudizio.

7.1.- Il motivo è inammissibile alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se in ipotesi adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., sez. un., n. 14989/2005).

8.- L’ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito indicato le ragioni che l’avevano indotta ad accogliere la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

8.1.- Il motivo è infondato.

E’ impugnata la statuizione di condanna dell’appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, con riferimento alle spese sostenute per la rogatoria in occasione dell’assunzione dell’interrogatorio formale del convenuto in Francia. Il presupposto della condanna è nell’accertamento della mala fede o colpa grave che la Corte di merito ha effettuato all’esito di una adeguata valutazione, seppure implicita, della condotta processuale di L., globalmente considerata, per non avere adoperato la normale diligenza al fine di acquisire la coscienza dell’infondatezza delle proprie tesi difensive (v. Cass. n. 18057/2016).

9.- In conclusione, il ricorso è rigettato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta i ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 7800,00, di cui Euro 7600,00 per compensi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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