Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24292 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20194/2009 proposto da:

B.A.M. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso l’avvocato

GIULIANI Angelo, che li rappresenta e difende, giusta procure in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

rigetto del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.A.M., + ALTRI OMESSI (insieme ad altre ventiquattro parti) con separati ricorsi alla Corte d’appello di Roma avevano proposto domanda ex lege n. 89 del 2001 chiedendo la liquidazione di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al giudice amministrativo. La Corte d’Appello con decreto depositato il 30 giugno 2008 liquidava l’indennizzo in Euro 5.000,00 a ciascuna parte ricorrente, con gl’interessi dalla data del decreto, oltre le spese di causa, liquidate, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario, in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 2.300,00 per diritti, Euro 125,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori. Le parti sopra indicate hanno proposto ricorso avverso il decreto con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2009. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si dia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda, ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

2. Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante le spese. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla mancata attribuzione degli interessi legali dalla domanda sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione e conseguentemente alle spese relativamente ai ricorrenti B. A.M., + ALTRI OMESSI i.

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendosi alle su dette parti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Dovendo il decreto essere cassato in relazione al primo motivo limitatamente alle parti che lo hanno impugnato ed essendo state le spese liquidate nel decreto unitariamente “pro quota” in favore delle cinquantasei parti attrici, essendo trentadue le parti ricorrenti a questa Corte la cassazione travolge anche per sedici ventottesimi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede per tale parte.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarita della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi nei confronti delle parti ricorrenti B.A.M., + ALTRI OMESSI e per sedici ventottesimi con riferimento alle spese in esso liquidate. Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale degl’interessi legali sulla somma di Euro 5.000,00 liquidata dalla Corte d’appello a ciascuna delle parti ricorrenti. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 1715,00 per onorari, Euro 2.670,00 per diritti, Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 1.000,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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